F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN – SD del 28 Luglio 2025 (motivazioni) – Christian Vito Candela, Vanessa Palli, US Albenga ASD – Reg. Prot. 1/TFN-SD
Decisione/0016/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0001/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Serena Callipari – Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31699/614pf2425/GC/SA/fm del 27 giugno 2025, depositato il 1° luglio 2025, nei confronti dei sigg.ri Christian Vito Candela, Vanessa Palli, nonché della società US Albenga ASD, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 27 giugno 2025, depositato il successivo 1° luglio 2025, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1.- il sig. Christian Vito CANDELA, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza per la società US ALBENGA ASD, per la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, ai Collaboratori della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 20.03.2025 e 7.04.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
2.- la sig.ra Vanessa PALLI, all’epoca dei fatti Addetto Stampa della società US ALBENGA ASD, per la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun motivo ostativo, ai Collaboratori della Procura Federale per essere ascoltata, sebbene ritualmente convocata per le date 20.03.2025 e 7.04.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
3.- la società US ALBENGA ASD per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento posto in essere dal sig. Christian Vito CANDELA e dalla sig.ra Vanessa PALLI, come descritti nei relativi capi di incolpazione, per la quale gli stessi erano tesserati all’epoca dei fatti.
La fase istruttoria
In data 23.01.2025 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione inviatale in data 31.12.2024 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 614 pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in ordine alla mancata presentazione della società US Albenga alla gara Imperia-Albenga del 22 dicembre 2024”.
Con la richiamata nota il Presidente dell’Osservatorio segnalava la mancata presentazione dell’ALBENGA per la disputa della gara IMPERIA - ALBENGA del 22 dicembre 2024, assenza successivamente giustificata da un comunicato per il tramite del quale la Società della provincia di Savona rappresentava “… di aver disertato la trasferta … a causa delle minacce e delle intimidazioni subite dai tesserati ad opera dei propri sostenitori i quali avrebbero fatto una irruzione nei locali dello stadio Riva”.
Analoga segnalazione arrivava il 14.01.2025 alla Procura Federale dal Dipartimento Interregionale della LND integrata poi da successiva nota in data 20.01.2025.
L’attività istruttoria dell’Organo inquirente si sviluppava tramite l’acquisizione dei fogli di censimento della società US ALBENGA ASD nonché di una serie di Comunicati Ufficiali del Dipartimento Interregionale dai quali risultava che la predetta Società, dopo aver disertato la gara segnalata dall’Osservatorio, non si era presentata neanche per disputare la gara NOVAROMENTIN – ALBENGA del 16.02.2025 con la conseguenza che era stata esclusa dal Campionato di competenza.
La Procura Federale convocava quindi il sig. Christian Vito CANDELA, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società US ALBENGA ASD, e la sig.ra Vanessa PALLI, all’epoca dei fatti addetto stampa della società, per essere auditi in data 20.03.2025. Tuttavia i due non si presentavano né, tantomeno, giustificavano la loro assenza. Venivano quindi riconvocati, entrambi, per il giorno 7.04.2025 ma anche in tale occasione non si presentavano senza addurre giustificazione alcuna.
La Procura Federale, rilevato che non era possibile istruire il procedimento, in data 21.05.2025, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando ai sigg.ri CANDELA, PALLI e alla società ALBENGA quanto riportato nel suddetto atto. In assenza di qualsivoglia difesa da parte dei deferiti, l’Organo requirente, con atto del 27 giugno 2025, deferiva i suddetti innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 24.07.2025. Nessuna delle parti depositava memoria.
L’udienza del 27.07.2025
Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, era presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno era presente per i deferiti.
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ai deferiti, dava la parola al rappresentante della Procura Federale. Questi, illustrato brevemente il deferimento e richiamatone il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione al sig. Christian Vito CANDELA della sanzione di mesi due di inibizione, alla sig.ra Vanessa PALLI della sanzione di mesi due di inibizione e alla US ALBENGA ASD della sanzione di euro 300,00 di ammenda.
La decisione
Rileva il Tribunale come ai sigg.ri Christian Vito CANDELA e Vanessa PALLI venga contestata la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva che così recita: “1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva”.
Al fine di accertare la sussistenza della violazione contestata occorre dunque che concorrano tre presupposti di fatto ben precisi. Il primo è che i deferiti, all’epoca dei fatti, siano inquadrabili, entrambi, fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del CGS. Il secondo consiste nel fatto che effettivamente essi siano stati correttamente convocati innanzi alla Procura Federale e il terzo è costituito dalla circostanza che non si siano presentati senza giustificato motivo.
Per quanto attiene al primo presupposto, il Collegio osserva come siano presenti, agli atti del procedimento, documenti relativi all’US SAVONA ASD dall’esame dei quali risulta, inequivocabilmente, che il sig. Christian Vito CANDELA è stato nominato Presidente e legale rappresentante della compagine sociale in data 10.06.2024, nomina poi confermata sul foglio di censimento datato 2.08.2024 e successivi. Analogamente la sig.ra Vanessa PALLI risulta indicata, con la qualifica di addetto stampa, sul foglio di censimento datato 9.08.2024 e successivi. Non v’è dubbio, quindi, che i due deferiti fossero, entrambi, tesserati dell’ALBENGA all’epoca dei fatti non essendo intervenute successive modifiche dell’organigramma.
Per quanto attiene, poi, alla loro convocazione per essere auditi dalla Procura Federale, risulta “ per tabulas” che entrambe le comunicazioni, per l’audizione del 20.03.2025 e del 7.04.2025, siano state inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società e in atti sono presenti le ricevute di ricezione.
Che, infine, gli stessi non si siano presentati innanzi a un organo della giustizia sportiva senza addurre valida giustificazione, risulta dai verbali redatti dal Collaboratore della Procura Federale, incaricato della loro audizione, in occasione della mancata presentazione alla seconda audizione.
Risulta, quindi, pacificamente accertata la violazione del richiamato primo comma dell’art. 22 del CGS, violazione che, peraltro, ha reso impossibile istruire il procedimento aperto dalla Procura Federale.
Delle violazioni accertate in capo ai due tesserati dovrà rispondere la società US ALBENGA ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per quanto attiene alla posizione del Presidente del sodalizio e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, con riferimento alla posizione dell’Addetto Stampa.
Sotto il profilo sanzionatorio ritiene il Tribunale di dover condividere le richieste formulate in udienza dalla Procura Federale in quanto le stesse, sotto il profilo dosimetrico, sono perfettamente coincidenti con i precedenti di questo Tribunale in materia. Si provvede, dunque, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Christian Vito Candela, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla sig.ra. Vanessa Palli, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società US Albenga ASD, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Amedeo Citarella
Depositato in data 28 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai