F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN – SD del 31 Luglio 2025 (motivazioni) – Luca Goretta – Reg. Prot. 7/TFN-SD
Decisione/0023/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0007/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gianfranco Marcello - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1338/1096pf24-25/GC/ff del 15 luglio 2025, depositato il 16 luglio 2025, nei confronti del sig. Luca Goretta, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 15 luglio 2025 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Luca Goretta, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento Federale inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale allenatore “UEFA B” e tesserato per la stagione sportiva 2024-2025 per la Società A.S.D. JUNIOR ASCA, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., e 37, comma 1 e 2 , del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso in data 11 aprile 2025, successivamente alla disputa della gara PRO MOLARE vs JUNIOR ASCA, svoltasi in data 6 aprile 2025 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria Piemonte V.A. Gir. H della corrente stagione sportiva, inviato alle ore 00.28 sulla casella di posta elettronica istituzionale e pubblica della Sezione A.I.A. di Alessandria (alessandria@aia-figc.it) una comunicazione (dall’indirizzo email mabaluax@libero.it ) avente ad oggetto: squalifiche vergognose inflitte dal sig. Arfini, contenente affermazioni e giudizi formulati in merito, sia all’arbitro (A.E. Sig. M. Arfini della Sez. A.I.A. di Alessandria) che ebbe a dirigere il sopra detto incontro, sia più in generale all’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa tali da aver travalicato i limiti di quella correttezza e moderazione espressiva che la buona fede e la diligenza impongono a tutti i soggetti parte dell’Ordinamento Federale nell’esercizio del diritto di espressione e di critica, e quale segnatamente : “Buonasera, sono Luca Goretti allenatore della Junior Asca. Oggi dopo aver letto le squalifiche inflitte ai miei giocatori dopo la partita di domenica giocata a Molare, valevole per il campionato di seconda categoria girone H, mi permetto di scrivervi perché per la seconda volta in questo campionato il Vs. sig. Arfini ha scritto delle bugie e subiamo delle squalifiche pesanti ingiustificate e soprattutto false. Io dopo aver letto il comunicato oggi ho deciso che alla fine del campionato smetterò con il calcio. A voi non interesserà sicuramente, ma almeno non avrò più a che fare con personaggi come il sig. Arfini. Per voi è comodo passare sempre da vittime, pensando che siate infallibili, sempre nel giusto, invece tanti vs rappresentanti sono istigatori, supponenti, maleducati e falsi. E’ comoda essere depositari della verità e non avere la possibilità di un contraddittorio. I ricorsi sono solo dei mangiasoldi e sono delle perdite di tempo. Tanto la Vs è una dittatura. Sono veramente deluso. E’ una lotta coi mulino a vento ed io non sono Don Chisciotte….Ripeto questa email verrà cestinata e non servirà a nulla ma oltre a voi la inoltrerò agli organi di stampa e ai siti specializzati. Vedrò anche di contattare dei legali per vedere se fosse possibile fare qualcosa. Sicuramente sarà inutile e saranno solo soldi buttati. La vostra è una casta intoccabile…”
Fase istruttoria
In data 11 aprile 2025 il Presidente della Sezione A.I.A. di Alessandria comunicava alla Procura Federale di aver ricevuto sulla casella di posta elettronica istituzionale e pubblica della Sezione A.I.A. di Alessandria (alessandria@aia-figc.it) una comunicazione (dall’indirizzo email mabaluax@libero.it ), da parte del sig. Luca Goretta relativa alla gara di Seconda Categoria Piemonte V.A., Girone H, disputata in da 6 aprile 2025 e diretta dall’associato della Sezione AE Arfini Marco.
La Procura acquisiva in sede istruttoria i sotto elencati documenti dimostrativi delle violazioni contestate:
- Comunicazione dell’11 aprile 2025 da parte del Presidente della Sezione A.I.A. di Alessandria; - Copia dell’interrogazione AS400 relativa alla persona di Luca Goretta; - Copia interrogazione AS400 relativa alla Società A.S.D. JUNIOR ASCA.
La Procura Federale provvedeva al deferimento, in relazione al quale il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza del 29 luglio 2025 per la discussione.
Il dibattimento
In sede di discussione era presente l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno partecipava per il deferito.
La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto ed alle conclusioni dell’atto di deferimento e chiedeva l’irrogazione nei confronti del deferito della sanzione di sei giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali della corrente stagione sportiva.
La decisione
Il Tribunale ritiene affermata la responsabilità del deferito Luca Goretta; in particolare, la email inviata da quest’ultimo, alle ore 00.28, sulla casella di posta elettronica istituzionale della Sezione A.I.A. di Alessandria (alessandria@aia-figc.it) dall’indirizzo email (mabaluax@libero.it ) ed avente ad oggetto: squalifiche vergognose inflitte dal sig. Arfini, contenente affermazioni e giudizi formulati in merito sia all’arbitro (A.E. Sig. M. Arfini della Sez. A.I.A. di Alessandria) che ebbe a dirigere il sopra detto incontro, sia più in generale all’istituzione arbitrale nel suo complesso, ha travalicato i limiti di quella correttezza e moderazione espressiva che la buona fede e la diligenza impongono a tutti i soggetti facenti parte dell’Ordinamento Federale.
E’ evidente che le espressioni riportate nella e-mail dell’11 aprile 2025 da parte dell’odierno deferito travalicano il diritto di critica e di opinione, stante la palese offensività delle affermazioni nei confronti dell’arbitro e nei confronti dell’Associazione Arbitrale: “…squalifiche pesanti ingiustificate e soprattutto false …”; “ tanti vs rappresentanti sono istigatori, supponenti, maleducati e falsi…”; “la vostra è una dittatura…”.
Sul punto sono oramai consolidati gli orientamenti degli Organi della Giustizia endofederale in ordine al contenuto e ai limiti del diritto di critica e di opinione nell’ordinamento sportivo che hanno sancito i canoni di comportamento la cui violazione lede i principi di lealtà, probità e correttezza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 66 del 22.1.2020; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 121 del 30.12.2021).
Appare evidente dunque, che nella fattispecie, le affermazioni assumono un contenuto lesivo dell’immagine e del decoro della classe arbitrale.
Altresì è da considerare che alla luce dei consolidati orientamenti delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, “la trasmissione a mezzo posta elettronica e/ e-mail di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio di messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di e-mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo né chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni” (Corte Federale di Appello,SS.UU n. 081 /CFA/2022-2023).
La sanzione richiesta dalla Procura Federale nei confronti del sig. Luca Goretta appare congrua alla luce delle dichiarazioni rese, nelle quali si mette in dubbio la liceità della condotta arbitrale, arrecando rilevante pregiudizio alla reputazione e credibilità dell’Associazione Arbitrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Luca Goretta la sanzione di giornate 6 (sei) di squalifica, da scontare in gare ufficiali della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gianfranco Marcello Carlo Sica
Depositato in data 31 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai