Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 4/TFN - SD del 10 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: R.T. e Ravenna Women FC - Reg. Prot. 178/TFN-SD

Massima: Mesi 6 nove di inibizione al Presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 quinquies, comma 8 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore la somma accertata dal Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. Punti 1 di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nella prima stagione sportiva utile a decorrere dalla 2025-2026 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 3/TFN - SD del 7 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: M.G. e ASD Femminile Molfetta - Reg. Prot. 233/TFN-SD

Massima: Mesi 9 nove di inibizione al Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini e le scadenze previste, al pagamento di quanto dovuto a tre calciatrici in forza dei lodi irrituale inappellabili ed immediatamente esecutivi resi dal Collegio Arbitrale A.I.C. Punti 3 di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nella prima stagione sportiva utile a decorrere dalla 2025-2026 alla società.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 7 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale LND Toscana nel procedimento avente n. 21634/361pfi 24-25, notificata in data 4 giugno 2025

Impugnazione – istanza:  U.S. MASSESE 1919 e del Sig. A.G.-PFI

Massima: Confermata l’inibizione di mesi 4 al presidente e l’ammenda di € 300,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica alla società da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026 inflitta dal TFT ai sensi dell’art. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all’allenatore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale LND- AIAC con lodo del 17\9\2024…. Si può, anche in questo caso, ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte federale secondo cui, al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 6, CGS, in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (ex multis: CFA, Sez. I, n. 56/2023-2024). Non rileva, quindi – diversamente da quanto sostengono gli appellanti – la circostanza che abbiano provveduto all’adempimento delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale con un lieve ritardo. Difatti, in tema di mancato pagamento di somme accertate, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate, (ex multis: CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). La presenza di un termine rende inconcepibile un ritardo successivo alla scadenza del termine. Il pagamento tardivo da parte della società degli importi dovuti ad una scadenza federale non può consentire neanche una riduzione della pena oltre il minimo edittale. È irrilevante, difatti, che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (ex multis: CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025)….Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha disposto che il punto di penalizzazione dovesse scontarsi nella stagione sportiva 2025-2026, poiché la sanzione che non può essere inutiliter data e dev’essere invece afflittiva, secondo un principio portante del diritto sportivo, confermato dall’art. 8, comma 1, lettera g), CGS, secondo cui <<se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente>>. Lo slittamento della penalizzazione a una stagione sportiva successiva opera, infatti, essenzialmente per garantire l’efficacia e l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (ex multis: CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 60/2018) e deve essere adeguatamente motivato (ex multis: CFA, Sez. I, n. 73/20192020.

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