Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 6/TFN - SD del 14 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: A.S., M.C., P.D., V.P. - Reg. Prot. 219/TFN-SD
Massima: Prosciolti i calciatori dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso in sede di audizione da parte della Procura Federale, dichiarazioni non veritiere affermando di aver sottoscritto personalmente la dichiarazione liberatoria a favore della società..Assume rilevanza decisiva il fatto che i singoli deferiti hanno reiteratamente riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta sulle liberatorie, in assenza di prova e neppure di indizi plurimi e circostanziati contrari; inoltre, il sig. …., indicato nella segnalazione che ha originato il procedimento come colui che materialmente aveva apposto le firme, ha smentito la circostanza in maniera adeguatamente dettagliata. Tali argomentazioni difensive ad avviso del Collegio sono fondate. Non vi è prova in atti che le dichiarazioni siano state sottoscritte dal sig. …., lo stesso … ha dichiarato di non aver assistito ai fatti riferiti, i calciatori hanno sempre dichiarato di aver apposto personalmente le firme e, per quanto riguarda i ricorsi presentati dai tre successivamente al Collegio Arbitrale della LND, nulla provano in merito alla eventuale falsità delle liberatorie né risultano oggetto di contestazione nel deferimento specifiche incongruenze o anomalie correlate. L’espresso riconoscimento delle sottoscrizioni da parte dei sig.ri … fa, pertanto, piena prova della provenienza delle liberatorie dai medesimi ed esclude la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; circostanze ulteriori e diverse non confluite nel deferimento non possono formare oggetto del presente giudizio.