Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 41 del 09/06/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0008/CFA-2024-2025 del 22 luglio 2024 (Registro procedimenti nn. 0144 - 0145 - 0146 - 0147/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, in data 11 luglio 2024, nella parte in cui ha respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente, per l’effetto confermando la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0248/TFNSD-2023-2024 del 7 giugno 2024, che ha irrogato, a carico del Sig. [omissis] (oltre alle sanzioni inflitte ad altri soggetti, qui non rilevanti perché in questa sede non appellanti), la sanzione della squalifica per anni 5 (cinque).
Impugnazione Istanza: omissis - FIGC
Massima: Gli atti relativi alla richiesta e concessione della proroga delle indagini non sono, essi stessi, atti d’indagine: con il corollario che non restano inficiati da nullità, quand’anche non vengano fatti oggetto di c.d. discovery, o deposito, senza esser dunque posti a immediata conoscenza e disposizione delle parti. Ciò che unicamente resta precluso è il compimento di atti d’indagine – e comunque la relativa utilizzabilità – nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del relativo termine e la concessione della sua proroga dal Procuratore Generale dello Sport: ciò che, nella specie, di certo non c’è stato.Sono pe inammissibili le doglianze in proposito reiterate ed è, altresì, assorbita la rilevanza delle censure con cui il ricorrente deduce che la CFA, immotivatamente, non si sarebbe pronunziata su tale profilo, avendo omesso in sostanza di rispondere ai pertinenti motivi di reclamo già dedotti in seconde cure dalla difesa qui ricorrente. Infondata, perciò, era – come lo è la sua reiterazione in questa sede – l’eccezione di tardività della produzione, da parte della Procura Federale, di due c.d. screen-shot (tratti dal portale del CONI) volti a dimostrare la “osservanza dei termini decadenziali e perentori di cui all’art. 119 C.G.S. per la richiesta e per la successiva concessione di proroga dell’attività investigativa”: non rilevando affatto – una volta assodatasi pacificamente l’insussistenza di effettivi atti d’indagine compiuti oltre i relativi termini e prima della loro proroga – quando i c.d. screen-shot (attestanti l’effettiva richiesta di proroga dei termini e la sua concessione) siano stati depositati dalla Procura e resi così conoscibili alle parti. Le reiterate argomentazioni che il ricorrente svolge in proposito nel corpo del motivo in esame sono dunque destinate a infrangersi nell’implausibilità della tesi che ne vorrebbe negare la natura meramente documentale per configurarli invece come veri e propri atti d’indagine – soggetti ai relativi termini, a pena d’irrecuperabile inutilizzabilità – la quale ontologicamente non può condividersi. Né, in proposito, si potrebbe configurare un difetto motivazionale della decisione qui gravata – come pure la difesa del ricorrente reiteratamente deduce – perché la natura documentale di tale atto, qui accertata, depriva di rilievo il dedotto difetto motivazionale della decisione di seconde cure. Del tutto correttamente, invero, la CFA ha affermato che nella specie non sono stati violati i commi 4 e 5 dell’art. 119 del CGS – a tenore dei quali, rispettivamente, “La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”; e “Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione” – giacché tali norme sono poste a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato, rispetto al quale, in assenza della comunicazione della proroga, non possono essere svolte indagini. Nel caso di specie, la ripresa delle attività di indagine in data 26 febbraio 2024, in relazione alla proroga autorizzata dalla Procura Generale dello Sport il 26 gennaio 2024, ha ampiamente garantito i diritti difensivi dell’incolpato, che non è stato esposto ad attività di indagini prima della autorizzazione di proroga, rimanendo perciò assorbita ogni eventuale irregolarità formale relativa al mancato deposito della comunicazione dell’avvenuta proroga.