TRIBUNALE DI LECCE – ORDINANZA N. 8923/2020 DEL 22/08/2021
TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE
R.G.N. 8923-1/2020
Il Giudice Unico Dott.ssa Alessandra Cesi, nel procedimento n. 8923-1/2020 r.g., letta l’istanza ex art. 700 c.p.c. avanzata in corso di causa (r.g.n. 8923/2020) con ricorso
depositato il 30/11/2020 da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall’Avv.
OMISSIS
in virtù di mandato in calce al ricorso nei confronti di
Controparte_1
, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. OMISSIS
, in virtù di mandato in atti, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza;
Parte_2
[...]
, atleta di nazionalità rumena tesserato con l’
Organizzazione_1
affiliata a
[...]
[...]
Controparte_1
, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. un giudizio di
merito nei confronti di
CP_1
diretto ad ottenere, accertato e dichiarato il carattere
discriminatorio delle disposizioni adottate dalla suddetta nei “Regolamenti dell’attività a squadre e dei relativi campionati - Parte Specifica - Stagione agonistica 2020-2021” ove impongono un limite massimo all’utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, un ordine di modifica dei citati regolamenti consistente nella eliminazione di ogni limite all’utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, nonché di modifica della “Tabella Tasse Federali” nella parte in cui prevede distinzioni tra atleti italiani e stranieri, oltre alla condanna della resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da sé subiti, formulava contestualmente istanza di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di conseguire nelle more, tramite un provvedimento provvisorio urgente, le modifiche richieste stante l’imminente inizio del campionato (periculum in mora).
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, costituitasi in giudizio, sollevava, preliminarmente, eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. 19 agosto 2003 n. 220 convertito con modificazioni dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280.
Il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. è, in effetti, inammissibile.
In base alla normativa richiamata dalla resistente: “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive [...]”; nelle materie di cui innanzi, “le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni
degli statuti e regolamenti del
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italiano e delle Federazioni
sportive di cui agli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo” (art. 2 del d.l. n. 220/2003 cit.); “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’art. 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91. Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche” [...] (art. 3 del d.l. n. 220/2003 cit. come modificato dalla l. 30 dicembre 2018 n. 145).
Innanzitutto, deve essere rilevato che le norme citate (da cui non è dato evincere alcuna riserva in favore del giudice ordinario con riferimento alle controversie in materia di discriminazione) sono, certamente, applicabili nel caso in esame, in quanto il ricorrente è già un tesserato con un’associazione affiliata ad una Federazione sportiva italiana e, dunque, è un soggetto interno all’ordinamento sportivo nazionale.
Peraltro, riguardo all’oggetto della contestazione ed allo strumento di tutela azionato, il suddetto, lungi dall’allegare di avere subito un mero comportamento discriminatorio, formulando istanza di cessazione della condotta e rimozione degli effetti (cfr. artt. 44
del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 28 del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150), adduce il carattere discriminatorio di atti normativi e regolamenti adottati dalla Federazione chiedendone la modifica, introducendo, così, una controversia “avente ad oggetto atti
del
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italiano o delle Federazioni sportive” rientrante
nell’ambito del comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 220/2003, ovverosia, tenuto conto della distinzione introdotta dalla l. 30 dicembre 2018 n. 145 tra provvedimenti incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche e provvedimenti incidenti sulla partecipazione a competizioni dilettantistiche, nel novero di controversie rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non direttamente, bensì previa pregiudiziale sportiva (“esauriti i gradi della giustizia sportiva”).
Pertanto, in base a sommaria delibazione propria della fase cautelare, si ritiene che la domanda esuli dalla giurisdizione del giudice adito.
In ordine alle spese processuali, il presente provvedimento, ai fini di cui all’art. 91 c.p.c., non definisce il giudizio, ma conclude un subprocedimento incidentale inserito nel procedimento principale; di conseguenza, la regolamentazione delle spese relative a questa fase sommaria avverrà all’esito del giudizio di merito in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra Cesi pronunciandosi sul ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. presentato da
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, così provvede:
-
- dichiara il ricorso inammissibile;
- differisce la pronuncia sulle spese della fase cautelare all’esito del giudizio di merito in corso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Lecce, 21 agosto 2021
Il Giudice Designato dott.ssa Alessandra Cesi