TRIBUNALE DI NAPOLI – ORDINANZA N. 15444/2024 DEL 09/08/2024
Il Giudice,
letti gli atti, sciolta la riserva, rileva quanto segue .
Con ricorso del 12/7/2024 la
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FERIALE
Parte_1 ha
adito il giudice ex art 671 cpc deducendo quanto segue: di essere una società che, regolarmente iscritta all’albo degli agenti Org_ , esercita a livello mondiale l’attività di Agente Sportivo sia per
calciatori che per società sportive; che la
Pt_1
e la società
CP_1
, rappresentata dal direttore,
Controparte_2
ed anch’essa esercente attività di Agente Sportivo, sono gli agenti in esclusiva del
calciatore
Persona_1
in forza di mandato congiunto loro conferito ad operare in tutti i paesi
del mondo e in tutte le associazioni nazionali e regionali direttamente o indirettamente affiliate alla
Org_ ; che nel gennaio del 2024, a seguito dell’interessamento da parte della
Parte_2 al
calciatore
Per_1
le predette società agenti in esclusiva del calciatore, non essendo abilitate
all’esercizio diretto dell’attività in Italia in base alla disciplina interna prevista dal regolamento agenti della FGC, si sono avvalse, col consenso del calciatore, dell’opera di intermediazione della
Parte_3
amministrata da
Controparte_3
in quanto agente legittimato per
l’Italia in forza di regolare iscrizione al CONI e alla FIGC (con N° 4063336603, FIFA ID 202309 -
4359); che andate a buon fine le trattative, nel gennaio 2024 la
Parte_2
ha concluso: 4a –
col calciatore
Persona_1
un contratto preliminare di lavoro sportivo, in forza del quale le
parti si sono impegnate a concludere il contratto definitivo il 1 luglio 2024 , 4b – con la Parte
tre
mandati e precisamente: Un mandato per il tesseramento del calciatore
Per_1
presso società
sportive affiliate alla
Orga
(mandato “A” doc.4 composto da modulistica FGC ed accordo
integrativo), in forza del quale il
CP_4
si è impegnato a pagare alla Parte
l’importo di €
2.000.000, al netto dell’iva ed al lordo di imposte e ritenute, di cui: € 500.000 entro 30 giorni dalla firma del contratto definitivo di lavoro sportivo col calciatore; € 1.500.000 entro 30 giorni dal
tesseramento del calciatore in favore di essa società sportiva; Un mandato per la conclusione del
contratto di prestazione sportiva professionistica col calciatore
Per_1
(mandato “B” doc.5
composto da modulistica FGC ed accordo integrativo), in forza del quale il
CP_4
si è
impegnato a pagare alla Parte
l’ulteriore importo di € 2.000.000, al netto dell’iva ed al lordo di
imposte e ritenute, in 8 rate da € 220.000 con scadenza al 30 settembre ed al 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 30 settembre 2024, e 2 rate finali di € 120.000, con scadenza rispettivamente il 30 settembre 2028 e 28 febbraio 2029; Un mandato per il caso di trasferimento futuro ad un Club
terzo del calciatore
Per_1
ad un corrispettivo netto superiore a 40 milioni di euro (mandato “C”
accordo integrativo), in forza del quale il Club
Pt_2
si è impegnato a pagare alla Parte
il 10% del
profitto della
Parte_2
che all’esito, sono stati anche raggiunti tra la Parte , da un lato, e gli
agenti in esclusiva (
Pt_1
e CP_1
), dall’altro, gli accordi per la ripartizione interna degli
importi che la
Parte_2
si era impegnata a corrispondere con i predetti mandati a titolo di
commissioni a Parte . In particolare, il testo di tale accordo, intitolato payment agreement circolato
a mezzo chat whatsapp tra tutte le parti (dott.
Controparte_5
per
Pt_1
sig.
[...]
CP_2
per
CP_1
e sig.
Controparte_3
per Parte ) e tutti rispettivi avvocati (avv. Facundo
Montiel per la
|
Pt_1
avv. Milos Zekovic per la
CP_1
ed avv. Mario Fogliamanzillo per la
Parte pe r i mand ati “ A” e
“B ”, sarebb e spett ato per il 12% (€ 480.000) a
Parte
e per l’88% (€ 3.520.000)d a
Pt_1
congiuntamente a
CP_1
. Più precisamente, tra la “Parte 1” (BDN) e la “Parte 2” (
Pt_1 e
CP_1
congiuntamente) è stato stabilito: - all’articolo 1: “ 1.1. Oggetto del presente Contratto di
Pagamento (di seguito il “Contratto”) è quello di ripartire tra la Parte 1 e la Parte 2 i pagamenti
che la Parte 1 effettivamente riscuoterà da
Pt_2
in relazione ai Mandati (che include il Mandato
A e/o il Mandato B e/o Mandato C). 1.2. La Parte 1 otterrà dal Club a seguito della registrazione
del Giocatore il compenso per un importo di € 4.000.000 (QUATTRO MILIONI DI EURO) netti,
più IVA, che dovrebbe essere pagato dal Club in base al Mandato concluso tra Parte 1 e
Pt_2
(qui allegato in copia come Allegato 1). - all’ articolo 2: “Per l'assistenza prestata dalla Parte 2
nella stipula del Contratto di Lavoro e nel tesseramento del Giocatore al
Pt_2
la Parte 1 si
impegna e verserà alla Parte 2 l'importo di EURO TRE MILIONI CINQUECENTOVENTIMILA (€ 3.520.000.- ) netto, più IVA se dovuta, come segue: 2.a. € 440.000.- (EURO QUATTROCENTOQUARANTAMILA) netti, oltre IVA se dovuta, entro cinque (5) giorni dal ricevimento da parte della Parte 1 della provvigione prevista dalla prima rata del MANDATO A (entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte il Calciatore del contratto di prestazione sportiva ex D.Lgs. 36/2021 sulle forme federali); 2.b. € 1.320.000.- netti, oltre IVA se dovuta entro 30 giorni dal tesseramento del Calciatore alla Società, ai sensi del Mandato A. 2.c. € 1.760.000.- netti, oltre IVA se dovuta, relativa al Mandato B, secondo il seguente prospetto: 2.c.1. € 193.600. netti, oltre IVA se dovuta, entro il 30 settembre 2024; 2.c.2. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 28 febbraio 2025; 2.c.3. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 30 settembre 2025; 2.c.4. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 28 febbraio 2026; 2.c.5. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 30 settembre 2026; 2.c.6. € 193.600 netti, oltre IVA se dovuta entro il 28 febbraio 2027; 2.c.7. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 30 settembre 2027; 2.c.8. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 28 febbraio 2028; 2.c.9. € 105.600.- , netti, oltre IVA se dovuta entro il 30 settembre 2028 2.c.10. € 105.600.-, netti, oltre IVA se dovuta, entro il 28 febbraio 2029.
2.d. Infine, ai sensi del Mandato C (allegato al presente documento come Allegato 2), la Parte 1 e il Club hanno stabilito a favore della Parte 1 un compenso pari al 10% (dieci per cento) del Profitto ottenuto dal Club, più IVA nel caso in cui il Giocatore sia trasferito e/o cessa il suo rapporto con il Club.” - all’articolo 3: “A meno che la Parte 2 richieda alla Parte 1 un pagamento in una proporzione o metodo di pagamento diverso, tutti gli importi di cui sopra dovranno essere pagati tramite bonifico bancario dalla Parte 1 come segue: 3.1. Il 50% (cinquanta per cento) di ciascun
importo sarà pagato dalla Parte 1 a
Pt_1
sul suo conto bancario, che sarà comunicato da
Pt_1
n ciascuna fattura pertinente. 3.2. Il 50% (cinquanta per cento) di ciascun importo sarà
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pagato dalla Parte 1 a
CP_1 , sul proprio conto bancario, di cui
CP_1
sarà informato in ciascuna
fattura pertinente.”; che a seguito di divergenze insorte tra
Pt_1
e CP_1
(le due società
congiuntamente titolari del mandato in esclusiva ricevuto dal calciatore
Per_1
per questioni non
attinenti la vicenda in oggetto, l’atteggiamento sia di
CP_1
che di Parte
è cambiato: costoro non
hanno più trasmesso il payment agreement regolarmente munito delle firme dei rispettivi
rappresentanti legali ed, anzi, alla
Pt_1
stata riferita la notizia di un accordo interno tra
CP_1
e Parte
volto ad estromettere
Pt_1
alle percezione delle competenze ad essa spettanti; pertanto,
quest’ultima società, rivolgendosi sia a
CP_1
che a
Parte , ha inviato una missiva in data 23
febbraio 2024 nella quale, richiamando le intese raggiunte col paymen agreement, ha
espressamente avvisato
Parte
di “astenersi dall'effettuare pagamenti al di fuori del regime
menzionato e/o dallo stipulare accordi senza la partecipazione di
Pt_4
”; ha poi inviato una
seconda missiva in data 1° marzo 2024 , indirizzandola alla Parte
ed al suo amministratore,
[...]
CP_3
per informarli del fatto che, non avendo ricevuto nessuna risposta alla precedente lettera,
si riservava di avviare immediatamente le dovute azioni legali (comprese eventuali azioni penali per possibili reati); che in data 2 marzo 2024 è pervenuta la risposta della Parte , indirizzata anche a
CP_1
(rappresentata da
Controparte_2
, nella quale la società debitrice dichiara: 1) di
confermare la propria disponibilità a corrispondere l'importo dell'88% delle somme che essa Parte
incasserà dalla
Parte_2
e di trattenere il restante 12%; 2) di non voler entrare nei rapporti tra
Pt_1
e CP_1
circa la percentuale interna in cui suddividere l’88% tra l’una e l’altra società,
benchè abbia assistito a trattative su tale punto, che, però, a quanto avrebbe inteso, non sarebbero
andate a buon fine; 3) soprattutto, di aver, invece, essa
Parte
raggiunto un accordo con
[...]
CP_2
(cioè con
CP_1
) e di avere la ferma intenzione di rispettarlo, salvo ricevere diverse
istruzioni dallo stesso
CP_2 ; che in tale ultimo punto della missiva, dunque, il debitore (Parte ), pur
riconoscendo la contitolarità del credito in capo a due creditori, confessa che destinerà il pagamento dell’importo dovuto ad entrambi (l’88% delle commissioni), non secondo il payment agreement o
secondo legge, ma secondo quanto convenuto in un suo personale accordo concluso con uno solo di
essi ( CP_1
) e secondo le indicazioni che da questi verranno impartite, dimenticando
completamente che, essendo il credito in contitolarità di due creditori, nulla al riguardo poteva
essere deciso senza il consenso dell’altro concreditore, la
Pt_1
che in data 1° luglio 2024 il
calciatore
Per_1
ha concluso il contratto definitivo con la
Parte_2
(circostanza notoria, in
quanto la notizia è stata diffusa su tutti i media ed il calciatore in questo momento si trova in ritiro
con la squadra a Dimaro); che pertanto è scattato il diritto di credito per €4.000.000 di Parte
verso il
club sportivo secondo i termini indicati ed è scattato il debito di Parte
di corrispondere a
Pt_1
ed a
CP_1
l’importo di € 3.520.000.
Tutto ciò premesso ha chiesto emettersi con un decreto inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 671
c.p.c. e 669-sexies, comma II, c.p.c., da confermarsi a contraddittorio instaurato, il sequestro conservativo in favore della società ricorrente, di tutti i beni mobili e immobili della società resistente, nonché di tutte le somme e di tutte le cose, anche presso terzi, ad essa dovute, a qualunque titolo e/o per qualunque causa, fino alla concorrenza dell’importo di € 2.500.000 per capitale, interessi moratori ex art. 1284, comma IV, cpc, maturati e a maturarsi, per le spese del giudizio di merito e dell’eventuale esecuzione, nonché per la rivalutazione monetaria, ovvero fino alla concorrenza della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia da Codesto Tribunale adito.
Nel corso del processo, prima denegato, il 15/7/2024, e poi concesso, il 24/7/2024, il decreto
inaudita altera parte, si è costituita la
Parte_3
che ha chiesto: In via preliminare,
dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla
Pt_1
per l’insanabile difetto
dell’integrità del contraddittorio di cui si è detto; - in via principale, ex art. 669 sexies cpc, revocare integralmente il
provvedimento cautelare emanato inaudita altera parte in data 24 Luglio 2024;- ancora in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza
del ricorso per sequestro conservativo presentato da
Parte_1
per la più totale insussistenza tanto del requisito del fumus boni iuris quanto del periculum in mora.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Va in primis revocato il decreto emesso inaudita altera parte il 24/7/2024 atteso che in base ad un’attenta lettura della norma prevista dall’art 669 sexies cpc , una volta emesso il decreto, di rigetto o accoglimento dell’istanza di un provvedimento inaudita altera parte ( in questo caso il 15/7/2024), il giudice ha consumato il suo potere e ogni altra istanza potrà essere esaminata solo con l’ordinanza emessa previa instaurazione del contraddittorio.
Di poi appare destituito di fondamento l’assunto in base al quale sussisterebbe un’ipotesi di
litisconsorzio necessario poichè, stante le allegazioni della
Parte_1
[...]
Controparte_6
si è in presenza di una mera obbligazione pecuniaria parziaria della suoi confronti .
[...]
Nel merito, il sequestro conservativo rappresenta un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, accanto all’azione surrogatoria e all’azione revocatoria e al tempo stesso una misura cautelare tipica, la sua disciplina generale è contenuta in parte nel codice di procedura civile, in parte nel codice civile e la sua finalità è quella di impedire che i beni del debitore o delle somme e cose da lui dovute al creditore siano sottratti attraverso atti di disposizione, con conseguente pregiudizio del diritto di credito; la conservazione della garanzia patrimoniale che il sequestro conservativo persegue si pone in stretta correlazione con l’espropriazione forzata sui beni che formano oggetto della garanzia e della responsabilità (patrimoniale) del debitore, nel senso che la fruttuosità pratica della stessa espropriazione può essere assicurata dalla misura cautelare.
Ai fini della concessione del provvedimento di sequestro conservativo è necessaria la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 671 c.p.c., e cioè il fumus boni juris da intendersi quale verosimile esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio ed il cd. periculum in mora , costituito , a norma dell’articolo citato, dal fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito , che , secondo la costante Giurisprudenza può essere desunto , anche alternativamente , da elementi
obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore , e da elementi soggettivi , riguardanti il debitore stesso che rendano verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio .
Il tenore letterale dell’art. 671 c.p.c. (v. anche l’art. 2905 c.c.) è piuttosto chiaro nel prevedere che il sequestro conservativo possa essere chiesto a tutela di un diritto di credito, il cui contenuto si risolva in una pretesa suscettibile di conversione in somma di danaro; del resto, ciò si evince anche dalla possibilità di conversione del sequestro in pignoramento, in caso di conclusione del giudizio di merito con sentenza di accoglimento della relativa domanda di condanna, ai sensi dell’art. 686 c.p.c.; la misura può essere concessa anche se il credito non sia liquido né esigibile e pertanto essa è ammissibile in riferimento a crediti a termine, ad obbligazioni periodiche, ad obbligazioni da fatto illecito prima dell’accertamento giudiziale della responsabilità .
Il pregiudizio che il provvedimento mira a scongiurare deriva dal «fondato timore di perdere la garanzia» del credito e a tal proposito, la giurisprudenza desume la sussistenza del periculum in mora, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta .
Nel caso di specie , a parere di questo giudice, sussistono entrambe le condizioni richieste dalla legge.
Infatti, quanto al fumus, va osservato che: 1) è pacifico tra le parti che in data 1° luglio 2024 il
calciatore
Per_1
ha concluso il contratto definitivo con la
Parte_2
così come è pacifico che in
base a due mandati la somma dovuta dal
Parte_2
a Parte
è pari ad € 4.000.000; 2) la ricorrente
ha depositato copia del contratto di agenzia concluso tra il calciatore
Per_1
, la
Pt_1
e la
CP_1
nonché i contratti conclusi tra la
Parte_2
e la Parte
ma oggetto della controversia non è
la validità o meno di tali negozi e del contratto di agenzia sportivo, bensì l’eventuale pattuizione,
verbale in difetto di atto scritto, conclusa tra la Parte
e la
Pt_1
oltre che la
CP_1
non parte in
causa); 3) nessuna prova , neppure indiziaria, è stata fornita dalla
Parte
relativamente ad un
presunto accordo, tra essa e la
CP_1
, in base al quale la Parte
si obbligava a corrispondere alla
sola
CP_1
l’88% del totale di € 4.000.000 dovuto dal
Parte_2
a Parte
per i mandati “A” e “B”
sopra illustrati; 4) al contrario, ed in senso favorevole alle allegazioni attoree, salvo il necessario
approfondimento nel corso del giudizio di merito, soccorrono, quale fumus, le missive del 2/3/2024
e dell’8/5/2024, inviate dalla
Parte
anche alla
Pt_1
, nelle quali, il tenore è chiaro ed
inequivoco, la resistente ( capi 1 e 2 della lettera del marzo 2024 e capo (iii) della lettera
dell’8/5/2024) riconosce di dover corrispondere, sia alla società
Pt_1
he alla società
CP_1
, la
complessiva percentuale dell’88% della somma suindicata esprimendo dubbi solo ed
esclusivamente sulle modalità di ripartizione interna della percentuale tra le due società (
Pt_1
CP_1
); 5) le ammissioni contenute nelle lettere indicate vanno qualificate come riconoscimento di
debito ex art 1988 cc; 6) non sussistendo alcuna presunzione legale di solidarietà dal lato attivo ( a contrario dall’art 1294 cc) e trovando applicazione l’art 1314 cc, non risultando chiara la
percentuale spettante alla
Pt_1
va presunta , indiziariamente anche sulla base dei continui
riferimenti in atti e chat ( cfr screenshot delle conversazioni su whatsapp tra le parti e loro legali) la
percentuale del 50%, cioè una quota uguale alla percentuale spettante alla società
CP_1 .
Va poi considerato che appare altresì sussistere il presupposto del periculum in mora costituito , a norma dell’art. 671 c.p.c. , dal fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito in quanto, non solo la somma oggetto di causa appare di importo considerevole e rilevante ma soprattutto la
società
Pt_3
assume di non essere debitrice della società
Pt_1
ma esclusivamente della
società
CP_1
e risulta , dal bilancio in atti, avere un capitale sociale di € 10.000,00 ed un utile
inferiore ad €100.000,00 così dimostrando la possibile insolvenza e la possibilità che il patrimonio a breve si depauperi del tutto.
Sulla base di tali elementi , sussistendo il fumus ed il pericolo di dispersione delle somme una
volta incassate da
Parte
e trasferite a
CP_1
, società con sede all’estero, per tali motivi va
autorizzato il richiesto sequestro conservativo da limitare ad €2.000.000,00 visto l’importo richiesto e le necessarie e conseguenti spese occorrende.
Nulla sulle spese atteso che il giudice deve fissare il termine per l’inizio della causa di merito .
P.Q.M.
v.gli artt. 669 ter , 669 octies e 671 c.p.c, revoca il decreto del 24/7/2024.
Autorizza il sequestro conservativo di tutti i beni e di tutte le somme, anche presso terzi, dovute alla
debitrice
Parte_3
fino alla concorrenza dell’importo di € 2.000.000,00.
Fissa il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per l’inizio della causa di merito (dinnanzi alla sezione civile competente).
Nulla sulle spese . Si comunichi.
Napoli 9/8/2024 IL GIUDICE
