TRIBUNALE DI NAPOLI – ORDINANZA N. 15444/2024 DEL 09/08/2024

 

Il Giudice,

 

letti gli atti, sciolta la riserva, rileva quanto segue .

Con ricorso del 12/7/2024  la


TRIBUNALE DI NAPOLI

 

SEZIONE FERIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte_1                                                          ha


 

adito il giudice ex art 671 cpc deducendo quanto segue: di essere  una società che, regolarmente iscritta all’albo degli agenti Org_ , esercita a livello mondiale l’attività di Agente Sportivo sia per


calciatori che per società sportive; che la


Pt_1


e la società


CP_1


, rappresentata dal direttore,

 

 

Controparte_2


ed anch’essa esercente attività di Agente Sportivo, sono gli agenti in esclusiva del


 


calciatore


Persona_1


in forza di mandato congiunto loro conferito ad operare in tutti i paesi


 

del mondo e in tutte le associazioni nazionali e regionali direttamente o indirettamente affiliate alla


 

Org_ ; che nel gennaio del 2024, a seguito dellinteressamento da parte della


Parte_2           al


 


calciatore


Per_1


le predette socieagenti in esclusiva del calciatore, non essendo abilitate


 

all’esercizio diretto dellattività in Italia in base alla disciplina interna prevista dal regolamento agenti della FGC, si sono avvalse, col consenso del calciatore, dell’opera di intermediazione della


Parte_3


amministrata da


Controparte_3


in quanto agente legittimato per


 

l’Italia in forza di regolare iscrizione al CONI e alla FIGC (con N° 4063336603, FIFA ID 202309 -

 


4359); che andate a buon fine le trattative, nel gennaio 2024 la


Parte_2


ha concluso:  4a


 


col calciatore


Persona_1


un contratto preliminare di lavoro sportivo, in forza del quale le


 

parti si sono impegnate a concludere il contratto definitivo il 1 luglio 2024 , 4b con la Parte


tre


 


mandati e precisamente: Un mandato per il tesseramento del calciatore


Per_1


presso società


 

sportive  affiliate  alla


Orga


(mandato  “A”  doc.4  composto  da  modulistica  FGC  ed  accordo


 

integrativo), in forza del quale il


CP_4


si è impegnato a pagare alla Parte


l’importo di


 

2.000.000, al netto dell’iva ed al lordo di imposte e ritenute, di cui: € 500.000 entro 30 giorni dalla firma del contratto definitivo di lavoro sportivo col calciatore; € 1.500.000 entro 30 giorni dal

tesseramento del calciatore in favore di essa società sportiva; Un mandato per la conclusione del

 


contratto  di  prestazione  sportiva  professionistica  col  calciatore


Per_1


(mandato  “B”  doc.5


 


composto da modulistica FGC ed accordo integrativo), in forza del quale il


CP_4


si è


 

impegnato a pagare alla Parte


l’ulteriore importo di € 2.000.000, al netto dell’iva ed al lordo di


 

imposte e ritenute, in 8 rate da € 220.000 con scadenza al 30 settembre ed al 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 30 settembre 2024, e 2 rate finali di € 120.000, con scadenza rispettivamente il 30 settembre 2028 e 28 febbraio 2029; Un mandato per il caso di trasferimento futuro ad un Club


terzo del calciatore


Per_1


ad un corrispettivo netto superiore a 40 milioni di euro (mandato “C


 

accordo integrativo), in forza del quale il Club


 

Pt_2


si è impegnato a pagare alla Parte


il 10% del


 

profitto della


 

Parte_2


che allesito, sono stati anche raggiunti tra la Parte , da un lato, e gli


 


agenti in esclusiva (


Pt_1


e    CP_1


), dallaltro, gli accordi per la ripartizione interna degli


 


importi che la


Parte_2


si era impegnata a corrispondere con i predetti mandati a titolo di


 

commissioni a Parte . In particolare, il testo di tale accordo, intitolato payment agreement circolato

 


a  mezzo  chat  whatsapp    tra  tutte  le  parti  (dott.


Controparte_5


per


Pt_1


sig.


[...]


 

 

CP_2


per


 

CP_1


e sig.


 

Controparte_3


per Parte ) e tutti rispettivi avvocati (avv. Facundo

 

Montiel per la

 

), prevedeva che il totale di €4.000.000 dovuto dal

Parte_2

a

Parte

Pt_1


avv. Milos Zekovic per la


CP_1


ed avv. Mario Fogliamanzillo per la

 

Parte    pe r  i  mand ati  “ A”  e


 

 B ,  sarebb e  spett ato  per  il  12%  (€  480.000) a


Parte


e per l’88% (€ 3.520.000)d a


 

Pt_1


 


congiuntamente a


CP_1


. Più precisamente, tra la Parte 1” (BDN) e la Parte 2” (


Pt_1      e


 


 

CP_1


congiuntamente) è stato stabilito: - all’articolo 1: 1.1. Oggetto del presente Contratto di


 

Pagamento (di seguito il “Contratto”) è quello di ripartire tra la Parte 1 e la Parte 2 i pagamenti

 


che la Parte 1 effettivamente riscuoterà da


Pt_2


in relazione ai Mandati (che include il Mandato


 

A e/o il Mandato B e/o Mandato C). 1.2. La Parte 1 otterrà dal Club a seguito della registrazione


del Giocatore il compenso per un importo di € 4.000.000 (QUATTRO MILIONI DI EURO) netti,

 


più IVA, che dovrebbe essere pagato dal Club in base al Mandato concluso tra Parte 1 e


Pt_2


 

(qui allegato in copia come Allegato 1). - all’ articolo 2: Per l'assistenza prestata dalla Parte 2

 


nella stipula del Contratto di Lavoro e nel tesseramento del Giocatore al


Pt_2


la Parte 1 si


 

impegna e verserà alla Parte 2 l'importo di EURO TRE MILIONI CINQUECENTOVENTIMILA (€ 3.520.000.- ) netto, più IVA se dovuta, come segue: 2.a. € 440.000.- (EURO QUATTROCENTOQUARANTAMILA) netti, oltre IVA se dovuta, entro cinque (5) giorni dal ricevimento da parte della Parte 1 della provvigione prevista dalla prima rata del MANDATO A (entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte il Calciatore del contratto di prestazione sportiva ex D.Lgs. 36/2021 sulle forme federali); 2.b. € 1.320.000.- netti, oltre IVA se dovuta entro 30 giorni dal tesseramento del Calciatore alla Società, ai sensi del Mandato A. 2.c. € 1.760.000.- netti, oltre IVA se dovuta, relativa al Mandato B, secondo il seguente prospetto: 2.c.1. € 193.600. netti, oltre IVA se dovuta, entro il 30 settembre 2024; 2.c.2. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 28 febbraio 2025; 2.c.3. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 30 settembre 2025; 2.c.4. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 28 febbraio 2026; 2.c.5. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 30 settembre 2026; 2.c.6. € 193.600 netti, oltre IVA se dovuta entro il 28 febbraio 2027; 2.c.7. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 30 settembre 2027; 2.c.8. € 193.600.- netti, oltre IVA se dovuta entro il 28 febbraio 2028; 2.c.9. € 105.600.- , netti, oltre IVA se dovuta entro il 30 settembre 2028 2.c.10. € 105.600.-, netti, oltre IVA se dovuta, entro il 28 febbraio 2029.

2.d. Infine, ai sensi del Mandato C (allegato al presente documento come Allegato 2), la Parte 1 e il Club hanno stabilito a favore della Parte 1 un compenso pari al 10% (dieci per cento) del Profitto ottenuto dal Club, più IVA nel caso in cui il Giocatore sia trasferito e/o cessa il suo rapporto con il Club.” - all’articolo 3: A meno che la Parte 2 richieda alla Parte 1 un pagamento in una proporzione o metodo di pagamento diverso, tutti gli importi di cui sopra dovranno essere pagati tramite bonifico bancario dalla Parte 1 come segue: 3.1. Il 50% (cinquanta per cento) di ciascun


importo sarà pagato dalla Parte 1 a


Pt_1


sul suo conto bancario, che sarà comunicato da


 

Pt_1


n ciascuna fattura pertinente. 3.2. Il 50% (cinquanta per cento) di ciascun importo sarà


 


pagato dalla Parte 1 a


CP_1 , sul proprio conto bancario, di cui


CP_1


sarà informato in ciascuna


 


fattura pertinente.”; che a seguito di divergenze insorte tra


Pt_1


e   CP_1


(le due società


 


congiuntamente titolari del mandato in esclusiva ricevuto dal calciatore


Per_1


per questioni non


 

attinenti la vicenda in oggetto, l’atteggiamento sia di


 

CP_1


che di Parte


è cambiato: costoro non


 

hanno  più  trasmesso  il  payment  agreement  regolarmente  munito  delle  firme  dei  rispettivi

 


rappresentanti legali ed, anzi, alla


Pt_1


stata riferita la notizia di un accordo interno tra


CP_1


 

e Parte


volto ad estromettere


 

Pt_1


alle percezione delle competenze ad essa spettanti; pertanto,


 

quest’ultima società, rivolgendosi sia a


 

CP_1


che a


Parte , ha inviato una missiva in data 23


 

febbraio  2024      nella  quale,  richiamando  le  intese  raggiunte  col   paymen  agreement,  ha


 

espressamente  avvisato


Parte


di  astenersi  dall'effettuare  pagamenti  al  di  fuori  del  regime


 


menzionato e/o dallo stipulare accordi senza la partecipazione di


Pt_4


”; ha poi inviato una


 

seconda missiva in data 1° marzo 2024 , indirizzandola alla Parte


ed al suo amministratore,


 

[...]


 


 

CP_3


per informarli del fatto che, non avendo ricevuto nessuna risposta alla precedente lettera,


 

si riservava di avviare immediatamente le dovute azioni legali (comprese eventuali azioni penali per possibili reati); che in data 2 marzo 2024 è pervenuta la risposta della Parte , indirizzata anche a


 

CP_1


(rappresentata  da


Controparte_2


,  nella  quale  la  società  debitrice  dichiara:  1)  di


 

confermare la propria disponibilità a corrispondere l'importo dell'88% delle somme che essa Parte

 


incasserà dalla


Parte_2


e di trattenere il restante 12%; 2) di non voler entrare nei rapporti tra


 


 

Pt_1


e  CP_1


circa la percentuale interna in cui suddividere l’88% tra l’una e l’altra società,


 

bencabbia assistito a trattative su tale punto, che, però, a quanto avrebbe inteso, non sarebbero


 

andate a buon fine; 3) soprattutto, di aver, invece, essa


Parte


raggiunto un accordo con


 

[...]


 


 

CP_2


(cioè con


CP_1


) e di avere la ferma intenzione di rispettarlo, salvo ricevere diverse


 

istruzioni dallo stesso


CP_2 ; che in tale ultimo punto della missiva, dunque, il debitore (Parte ), pur

 

riconoscendo la contitolarità del credito in capo a due creditori, confessa che destinerà il pagamento dell’importo dovuto ad entrambi (l88% delle commissioni), non secondo il payment agreement o


secondo legge, ma secondo quanto convenuto in un suo personale accordo concluso con uno solo di

 


essi   ( CP_1


  secondo   le   indicazioni   ch da   questi   verranno   impartite,   dimenticando


 

completamente che, essendo il credito in contitolarità di due creditori, nulla al riguardo poteva

 


essere deciso senza il consenso dell’altro concreditore, la


Pt_1


che  in data 1° luglio 2024 il


 


calciatore


Per_1


ha concluso il contratto definitivo con la


Parte_2


(circostanza notoria, in


 

quanto la notizia è stata diffusa su tutti i media ed il calciatore in questo momento si trova in ritiro


 

con la squadra a Dimaro); che pertanto è scattato il diritto di credito per €4.000.000 di Parte


verso il


 

club sportivo secondo i termini indicati ed  è scattato il debito di Parte


di corrispondere a


 

Pt_1


 


ed a


CP_1


l’importo di € 3.520.000.


 

Tutto ciò premesso ha chiesto emettersi con un  decreto inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 671

 

c.p.c. e 669-sexies, comma II, c.p.c., da confermarsi a contraddittorio instaurato, il sequestro conservativo in favore della società ricorrente, di tutti i beni mobili e immobili della società resistente, nonché di tutte le somme e di tutte le cose, anche presso terzi, ad essa dovute, a qualunque titolo e/o per qualunque causa, fino alla concorrenza dell’importo di € 2.500.000 per capitale, interessi moratori ex art. 1284, comma IV, cpc, maturati e a maturarsi, per le spese del giudizio di merito e delleventuale esecuzione, nonché per la rivalutazione monetaria, ovvero fino alla concorrenza della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia da Codesto Tribunale adito.

Nel corso del processo, prima denegato, il 15/7/2024, e poi concesso, il 24/7/2024, il decreto

 


inaudita altera parte, si è costituita la


Parte_3


che ha chiesto: In via preliminare,


 


dichiarare   l’inammissibilità   de ricorso   proposto   dalla


Pt_1


pe l’insanabile   difetto


 

dell’integrità del contraddittorio di cui si è detto; - in via principale, ex art. 669 sexies cpc, revocare integralmente il

provvedimento cautelare emanato inaudita altera parte in data 24 Luglio 2024;- ancora in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza


del ricorso per sequestro conservativo presentato da


Parte_1


per la più totale insussistenza tanto del requisito del fumus boni iuris quanto del periculum in mora.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

 

Va in primis revocato il decreto emesso inaudita altera parte il 24/7/2024 atteso che in base ad un’attenta lettura della norma prevista dall’art 669 sexies cpc , una volta emesso il decreto, di rigetto o accoglimento dell’istanza di un provvedimento inaudita altera parte ( in questo caso il 15/7/2024), il giudice ha consumato il suo potere e ogni altra istanza potessere esaminata solo con l’ordinanza emessa previa instaurazione del contraddittorio.

Di  poi  appare  destituito  di  fondamento  l’assunto  in  base  al  quale  sussisterebbe  un’ipotesi  di

 


litisconsorzio necessario poichè, stante le allegazioni della


Parte_1


 


 

[...]

 

 

Controparte_6


si è in presenza di una mera obbligazione pecuniaria parziaria della suoi confronti .


[...]


Nel merito, il sequestro conservativo rappresenta un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, accanto all’azione surrogatoria e all’azione revocatoria e al tempo stesso una misura cautelare tipica, la sua disciplina generale è contenuta in parte nel codice di procedura civile, in parte nel codice civile e la sua finalità è quella di impedire che i beni del debitore o delle somme e cose da lui dovute al creditore siano sottratti attraverso atti di disposizione, con conseguente pregiudizio del diritto di credito; la conservazione della garanzia patrimoniale che il sequestro conservativo persegue si pone in stretta correlazione con lespropriazione forzata sui beni che formano oggetto della garanzia e della responsabilità (patrimoniale) del debitore, nel senso che la fruttuosità pratica della stessa espropriazione pessere assicurata dalla misura cautelare.

Ai fini della concessione del provvedimento di sequestro conservativo è necessaria la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 671 c.p.c., e cioè il fumus boni juris da intendersi quale verosimile esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio ed il cd. periculum in mora , costituito , a norma dell’articolo citato, dal fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito , che , secondo la costante Giurisprudenza    può essere desunto , anche alternativamente , da elementi


obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore , e da elementi soggettivi , riguardanti il debitore stesso che rendano verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio .

Il tenore letterale dell’art. 671 c.p.c. (v. anche lart. 2905 c.c.) è piuttosto chiaro nel prevedere che il sequestro conservativo possa essere chiesto a tutela di un diritto di credito, il cui contenuto si risolva in una pretesa suscettibile di conversione in somma di danaro; del resto, ciò si evince anche dalla possibilità di conversione del sequestro in pignoramento, in caso di conclusione del giudizio di merito con sentenza di accoglimento della relativa domanda di condanna, ai sensi dell’art. 686 c.p.c.; la misura può essere concessa anche se il credito non sia liquido né esigibile e pertanto essa è ammissibile in riferimento a crediti a termine, ad obbligazioni periodiche, ad obbligazioni da fatto illecito prima dell’accertamento giudiziale della responsabilità .

Il pregiudizio che il provvedimento mira a scongiurare deriva dal «fondato timore di perdere la garanzia» del credito e a tal proposito, la giurisprudenza desume la sussistenza del periculum in mora, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta .

Nel caso di specie , a parere di questo giudice, sussistono entrambe le condizioni richieste dalla legge.

Infatti, quanto al fumus, va osservato che: 1) è pacifico tra le parti che  in data 1° luglio 2024 il

 


calciatore


Per_1


ha concluso il contratto definitivo con la


Parte_2


cocome è pacifico che in


 

base a due mandati  la somma dovuta dal


 

Parte_2


a Parte


è pari ad € 4.000.000; 2)  la ricorrente


 


ha depositato copia del contratto di agenzia concluso tra il calciatore


Per_1


, la


Pt_1


e la


 

 

CP_1


nonché i contratti conclusi tra la


 

Parte_2


e la Parte

ma oggetto della controversia non è


 

la validità o meno di tali negozi e del contratto di agenzia sportivo, bensì l’eventuale pattuizione,


verbale in difetto di atto scritto, conclusa tra la Parte


e la


Pt_1


oltre che la


CP_1


non parte in


 

causa);     3) nessuna prova , neppure indiziaria, è stata fornita dalla


Parte


relativamente ad un


 

presunto accordo, tra essa e la


 

CP_1


, in base al quale la Parte


si obbligava a corrispondere  alla


 

sola


 

CP_1


l’88% del  totale di € 4.000.000 dovuto dal


 

Parte_2


a Parte


per i mandati A” e B


 

sopra illustrati; 4) al contrario, ed in senso favorevole alle allegazioni attoree,  salvo il necessario

 

approfondimento nel corso del giudizio di merito, soccorrono, quale fumus,  le missive del 2/3/2024


 

e  dell’8/5/2024,  inviate  dalla


Parte


anche  alla


 

Pt_1


,  nelle  quali,  il  tenore  è  chiaro  ed


 

inequivoco,  la  resistente  (  capi  1  e  2  della  lettera  del  marzo  2024  e  capo  (iii)  della  lettera

 


dell’8/5/2024) riconosce di dover corrispondere, sia alla socie


Pt_1


he alla società


CP_1


, la


 

complessiva   percentuale   dell’88%   della    somma   suindicata   esprimendo    dubbi    solo   ed

 


esclusivamente sulle modalità di ripartizione interna della percentuale tra le due società (


Pt_1


 


 

CP_1


); 5) le ammissioni contenute nelle lettere indicate vanno qualificate come riconoscimento di


 

debito ex art 1988 cc; 6) non sussistendo alcuna presunzione legale di solidarietà dal lato attivo ( a contrario  dall’art  1294  cc)  e  trovando  applicazione  l’art  1314  cc,   non  risultando  chiara  la


percentuale spettante alla


Pt_1


va presunta , indiziariamente anche sulla base dei continui


 

riferimenti in atti e chat ( cfr screenshot  delle conversazioni su whatsapp tra le parti e loro legali) la

 


percentuale del 50%, cioè una quota uguale alla percentuale  spettante alla società


CP_1  .


 

Va poi considerato che appare altresì sussistere il presupposto del periculum in mora costituito , a norma dell’art. 671 c.p.c. , dal fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito in quanto, non solo  la  somma oggetto di causa appare di importo considerevole e rilevante ma soprattutto la


società


Pt_3


assume di non essere debitrice della società


Pt_1


ma esclusivamente della


 


società


CP_1


e risulta , dal bilancio in atti, avere un capitale sociale di € 10.000,00 ed un utile


 

inferiore ad €100.000,00 così dimostrando la possibile  insolvenza e la possibilità che il patrimonio a breve si depauperi del tutto.

Sulla  base di tali elementi , sussistendo il fumus ed  il pericolo di dispersione delle somme una


 

volta  incassate  da


Parte


e  trasferite  a


 

CP_1


,  società  con  sede  all’estero,  per  tali  motivi  va


autorizzato il richiesto sequestro conservativo da limitare ad €2.000.000,00 visto l’importo richiesto e le necessarie e conseguenti spese occorrende.

Nulla sulle spese atteso che il giudice deve fissare il termine per linizio della causa di merito .

 

P.Q.M.

 

v.gli artt. 669 ter , 669 octies e 671 c.p.c, revoca il decreto del 24/7/2024.

Autorizza il sequestro conservativo di tutti i beni e di tutte le somme, anche presso terzi, dovute alla

 


debitrice


Parte_3


fino alla concorrenza dell’importo di € 2.000.000,00.


 

Fissa il termine  di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza  per l’inizio della causa di merito (dinnanzi alla sezione civile competente).

Nulla sulle spese . Si comunichi.

Napoli 9/8/2024                                                                                IL GIUDICE

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