TRIBUNALE DI RAGUSA – ORDINANZA N. 2062/2024 DEL 05/05/2025
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, nella causa iscritta al n. 2062/2024 R.G.,
visto il decreto di sostituzione dell’udienza del 30.4.2025, fissata per la decisione sulla eccezione di incompetenza territoriale, con note per trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
preso atto che le parti costituite hanno depositato nel termine assegnato le note di cui sopra;
ritenuto che la questione della competenza territoriale appartiene al contraddittorio ed è stata discussa tra le parti;
ritenuta fondata l’eccezione di incompetenza territoriale, avendo le parti convenuto, nella scrittura privata, il foro esclusivo del Tribunale di Palermo;
pronuncia la seguente
ORDINANZA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
nella causa avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 612/2024 (R.G. 1430/2024) del 15.6.2024, notificato in data 20.6.2024.
Citazione in opposizione notificata in data 22.7.2024.
Decreto ingiuntivo basato su contratto di “consulenza legale ed assistenza nel settore del giuoco del calcio”; importo ingiunto di € 71.120,19, oltre interessi e spese.
tra
Parte_1
,
, residente
in Via Putignano n. 9, Marina di Ragusa (Rg), rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS
contro
Avv.
Controparte_1
, c.f.
CodiceFiscale_2
nato a Palermo il 20.09.1977,
rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS
Rilevato e ritenuto che:
con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 22.7.2024
Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2024, emesso dal Tribunale di Ragusa il
15.6.2024 nell’ambito del procedimento civile n. 1430/2024 R.G., con il quale gli veniva ingiunto il
pagamento della somma di € 71.120,19, oltre interessi e spese, in favore di
Controparte_1 ;
in seno al ricorso per decreto ingiuntivo,
Controparte_1
deduceva che, a mezzo di scrittura
privata del 7.1.2022,
Parte_1
, calciatore professionista, gli conferiva mandato esclusivo
per lo svolgimento in suo favore dell’attività di “consulenza legale ad assistenza nel settore del giuoco del calcio, così come ogni altra attività di management allo stesso collegata”. In data
4.7.2023,
Pt_1
revocava ingiustificatamente tale mandato, così attivando la clausola di cui all’art.
5 della scrittura privata, in base alla quale “in caso di revoca senza giusta causa il sig.
Parte_1
[...]
è obbligato a corrispondere all’Avv.
Controparte_1
la somma consensualmente
predeterminata di € 71.120,19”;
in sede di opposizione,
Parte_1
preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale del
Tribunale di Ragusa, adito in sede monitoria, per violazione dell’art. 6 del contratto intercorso tra le
parti; nel merito, deduceva che la revoca del mandato era avvenuta per giusta causa, e segnatamente
a causa della mancanza in capo a
CP_1
dei requisiti formali richiesti dalla normativa di settore
per lo svolgimento dell’attività di agente sportivo, quali l’iscrizione nel Registro tenuto dalla FIGC.
Nulla era, pertanto, dovuto a titolo di penale;
si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta,
Controparte_1 , e
contestava l’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo di aver correttamente adito il
Tribunale di Ragusa ai sensi dell’art. 66 bis cod. cons.; nel merito, affermava che il contratto stipulato non fosse un contratto di mandato tra agente e calciatore, ma un mero conferimento di incarico professionale ad avvocato, avente ad oggetto l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale. Non era, pertanto, necessario alcun requisito ulteriore rispetto all’iscrizione nell’albo
professionale degli avvocati, di cui
CP_1
è titolare, e la revoca dell’incarico avveniva senza
giusta causa, con conseguente debenza della penale;
con provvedimento del 23.2.2025, il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissava l’udienza ex art. 281 duodecies cpc, dando il termine per memorie e documenti, ex art. 171 bis comma 4 cpc;
l’eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente sollevata da parte opponente, è fondata e deve, pertanto, essere accolta;
il contratto stipulato tra le parti contempla nelle premesse che l’avv
Controparte_1
svolge
attività di consulenza legale ed assistenza nel settore del giuoco del calcio, così come ogni altra
attività di management allo stesso collegata, e che
Parte_1
svolge attività di calciatore
professionista; all’art 1 prevede che il secondo conferisce mandato esclusivo al primo ex art. 1703
ss c.c. affinchè lo stesso presti la sua opera, lo rappresenti ed agisca in sua vece, con il potere di trattazione e definizione del compenso annuo e stipula del contratto professionista di prestazione d’opera, comprensiva di premi… ecc….;
la competenza va individuata in base all’art. 6 del contratto stipulato dalle parti in data 7.1.2022,
posto a base della domanda monitoria dal
CP_1
, che prevede: “le controversie relative
all’interpretazione, esecuzione del contratto, a cui è applicabile la sola disciplina italiana, sono
dalle parti devolute in via esclusiva al Foro di Palermo, con rinuncia espressa ad eventuale altro Foro” (cfr. doc. 2 dell’atto di citazione in opposizione);
nel caso di specie non è applicabile il criterio del foro del consumatore ai sensi dell’art. 66 bis cod. cons. Nel rapporto professionale tra calciatore e procuratore, il primo, operando come professionista nell’ambito della propria attività lavorativa, affida al secondo, a fronte del pagamento di un corrispettivo, il compito di curare, in sua vece, i rapporti e le questioni economiche con il club di appartenenza, nonché di prestargli consulenza nel corso delle trattative volte alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione legata al contratto di prestazione sportiva. […] È assolutamente fuor di dubbio che lo sportivo sottoscriva l’incarico
esclusivamente in ragione della propria attività professionale, di talché non può esser annoverato nella categoria del “consumatore” descritto dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005. […] Non si può, inoltre, affermare che l’atleta professionista, quando conferisca il mandato ad un agente, si trovi in una situazione di significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206/2005), tipica del consumatore, che costituisce la ratio del Codice del consumo emanato a tutela dei consumatori (Trib. di Livorno, sent. n. 150/2024);
a norma dell'art. 3 comma 1 del Codice del Consumo é considerato ' consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta'. In caso contrario, quando un soggetto agisca, quindi, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, sarà considerato dalla legge un ' professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario'. Occorre precisare che ciò che distingue un consumatore da un professionista non é il possesso della qualifica di imprenditore o di commerciante o di artigiano al momento in cui stipula un contratto ma, piuttosto, lo scopo che il soggetto vuole raggiungere nel momento in cui conclude il contratto stesso. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che ' In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l'iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso. Conseguentemente, ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, sia futura.' (Cass. civ., ord. n. 24731/2013).
Ponendo l'attenzione sul caso che ci occupa, va escluso che al contratto stipulato tra calciatore e procuratore possa applicarsi il Codice del Consumo, avuto riguardo alla causa del rapporto sinallagmatico intercorrente tra il calciatore e il proprio agente; un rapporto nel quale il primo, operando come professionista nell'ambito della propria attività lavorativa, affida al secondo, a fronte del pagamento di un corrispettivo, il compito di curare, in sua vece, i rapporti e le questioni economiche con il club di appartenenza, nonché di prestargli consulenza nel corso delle trattative volte alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione legata al contratto di prestazione sportiva. Né appare possibile riconoscere la veste di consumatore in capo al mandante - il calciatore professionista – alla luce della natura subordinata del lavoro prestato dall'atleta per la società di appartenenza. In disparte la considerazione per la quale l'attività dello sportivo professionista ' svolta a titolo oneroso, con carattere di continuità nell'ambito delle
carattere subordinato; e che, a norma dell'art. 3 l. n. 23 marzo 1981, n. 91, la medesima prestazione
diviene oggetto di contratto di lavoro autonomo qualora sia eseguita ' nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo' o, ' pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno' ovvero ancora quando ' l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento'; in disparte tutto ciò, e preso atto, che il rapporto lavorativo degli atleti che operano nel mondo del professionismo ha un inquadramento giuridico ibrido, comunque la natura dell'obbligazione che lo vincola al club di appartenenza non condiziona la sorte delle liti giudiziarie nascenti dal mandato che l’atleta ha conferito al proprio agente.
Si può, inoltre, fondatamente negare che l'atleta professionista, allorquando conferisca il mandato all'agente, patisca ' un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto' (art.
33, comma 1, d.lgs. n. 206/2005) o manifesti quella ' debolezza strutturale' , tipica del consumatore, che ha ispirato il Legislatore nella stesura di un Codice del consumo a tutela dei consumatori stessi. È, altresì, evidente, prendendo in considerazione la causa del contratto concluso tra le parti, che l'assistito si rivolge al procuratore per scopi tutt'altro che estranei alla propria attività lavorativa. Il procuratore, infatti, assiste lo sportivo ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Poiché al mandatario viene sostanzialmente richiesto di favorire e curare la carriera sportiva del mandante, procacciandogli le migliori opportunità lavorative presso i club più prestigiosi e ingaggi commisurati al suo valore di mercato, é fuor di dubbio che lo sportivo sottoscriva l'incarico esclusivamente in ragione della propria attività professionale, di talché non può esser annoverato nella categoria del ' consumatore' descritto dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005.
Ad ogni modo, ammesso, e non concesso, di voler qualificare l’opponente come consumatore, emerge evidente agli atti che le parti hanno liberamente convenuto, nell’esercizio della loro autonomia negoziale e a mezzo di trattativa individuale, di attribuire la competenza esclusiva a conoscere delle controversie tra loro eventualmente insorte al foro di Palermo. Tale clausola contrattuale è stata, peraltro, oggetto di apposita approvazione e sottoscrizione; il foro del consumatore, previsto dall’art. 63 (e ora dall’art. 66-bis) del codice del consumo è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l’introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., oppure in forza di una clausola contrattuale oggetto di trattativa individuale tra le parti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 181 del 12/01/2015); del resto proprio parte opposta, a pag. 7 della comparsa, afferma che “in forza del principio generale di autonomia negoziale, le parti dell’odierno giudizio hanno legittimamente pattuito le singole clausole dell’accordo del 7 gennaio 2022”;
alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa, per violazione del foro convenzionale, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 612/2024 e al contempo rimettendo le parti davanti al Tribunale di Palermo, giudice competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c.
Le spese processuali, liquidate secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a
carico di
Controparte_1
, con la riduzione prevista per la pronuncia in rito.
Deve, invece, rigettarsi la domanda di parte opponente volta ad ottenere la condanna di
CP_1 al
pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto dalle
difese dell’opposto non si desume un atteggiamento soggettivo di mala fede o colpa grave volto all’utilizzo abusivo e pretestuoso dello strumento processuale.
P.Q.M.
dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa in favore della competenza del Tribunale di Palermo e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 612/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 15.6.2024;
fissa alle parti il termine di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Palermo;
condanna
Controparte_1
al pagamento, in favore di
Parte_1
, delle spese del giudizio,
che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 30 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Giovanni Giampiccolo)
