CORTE D’APPELLO DI BARI– SENTENZA N. 14023/2022 DEL 10/08/2022

 

 

Corte D’Appello di Bari  

 

SEZIONE LAVORO   

 

 

 

Dott. Pietro Mastrorilli  

 

Dott. Ernesta Tarantino         

Presidente  

 

Consigliere

Dott. Valeria Spagnoletti     

Consigliere relatore   

   

La  Corte  DAppello  di  Bari,  SEZIONE  LAVORO,  in  persona  dei magistrati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ha pronunciato la seguente


 

 

SENTENZA


 

nella controversia individuale di lavoro di II grado

 

tra


 

Parte_1


(C.F.


C.F._1


), assistito e difeso


 

dallAvv. OMISSIS

 

 

e


 

                     appellante


 

Controparte_1


(C.F.


C.F._2


),  assistito e difeso


 

dallAvv.  OMISSIS


 

appellato


 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

Con sentenza del 28.5.2020, il Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, ha


 

rigettato  l’opposizione  proposta  da


Parte_1


avverso  il


 

 

 

 

decreto ingiuntivo n. 898/2019 emesso dal medesimo Tribunale in favore di


 

Controparte_1


per la complessiva somma di € 5.000,00, a titolo di


 

corrispettivo per lattività lavorativa prestata in qualità di allenatore della

 

Organizzazione_1                     .


 

A   fondamento   della   pretesa   azionata    in   via   monitoria,


CP_1

 

[...]


ha allegato il contratto di lavoro sportivo  stipulato per la


 

stagione 2017/2018 con la società sportiva dilettantistica


[...]


 

Organizzazione_2


a.r.l., lamentando che quest’ultima non gli aveva


 

corrisposto il dovuto compenso, pari ad € 5.000,00, e sostenendo che, una volta revocata, in data 16.7.2018, ad opera del Consiglio Federale della


Organizzazione_3


,  l’affiliazione  della  predetta  Società,


 

doveva trovare applicazione lart. 142 del Regolamento Organico forza del quale il legale rappresentante della società sportiva,


Org_4   in

 

Parte_1


[...]


era responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dei propri


 

tesserati.

 

Il primo giudice ha respinto i motivi di opposizione articolati da


 

 

 

Pt_1


 

volti a sostenere che, in ragione della costituzione della


Organizzazione_1


 

[...]


in  forma  di  socie a  responsabili limitata,  non  potesse


 

sussistere una responsabilisolidale e personale del legale rappresentante. Nel disattendere la tesi dellopponente, ha osservato che lart. 127 del Regolamento  Organico  F.I.P.,  vincolante  per  tutti  i  soggetti  aderenti allorganizzazione  sportiva,  intitolato  Le  società,  si  riferisce  a  tutti  i soggetti affiliati, sia che si tratti di associazioni, sia che si tratti di società sportive di capitali, sicchè il termine società”, adoperato dall’ art. 142, co.2, del medesimo Regolamento, nel contemplare la contestata ipotesi di responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dalla società verso i terzi


 

 

 

 

affiliati o tesserati, non può che riferirsi anche alle ipotesi di costituzione in forma di società di capitali.

Avverso  la  suddetta  sentenza,  con  ricorso  depositato  il  18.11.2020,


 

Parte_1

 

ingiuntivo.


ha interposto gravame, chiedendo la revoca del decreto


 

Instaurato  nuovamente  il  contraddittorio,  si  è  costituito  con  apposita


 

memoria


Controparte_1


, concludendo per il rigetto del gravame.


 

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, il deposito telematico di note di trattazione scritta, in forza della proroga della normativa emergenziale, ha preceduto la decisione della causa come da separato ed infrascritto dispositivo.

Con un unico motivo di gravame, l’appellante censura la decisione nella


 

parte in cui ha ritenuto che lart. 142 co. 2 del Regolamento Organico


Org_4


 

possa trovare applicazione anche nelle ipotesi di società sportive costituite in forma di società di capitali, evidenziando che l’art. 136 prevede espressamente per le sole associazioni non riconosciute la soggezione alle responsabilistabilite dall’art. 38 c.c. e che, in ogni caso, le previsioni del


Regolamento  Organico


Org_4


non  potrebbero  comunque  derogare  alle


 

norme del codice civile in tema di autonomia patrimoniale delle sociedi capitali.

L’appello è infondato.

 

Innanzi tutto, va detto che il giudice a quo ha puntualmente precisato che

 

<<la responsabilità personale e solidale dell’odierno opponente discendedal più volte richiamato Regolamento F.I.P., il quale vincola i soggetti in virtù della semplice adesione allorganizzazione sportiva (Cass., Sez. Lav., 1° agosto 2003, n. 11751). Infatti, con il tesseramento e


 

 

 

 

l’affiliazione gli atleti e le società diventano titolari di specifici diritti nei confronti di tutti i soggetti dellordinamento sportivo e vengono a sottoporsi allosservanza dello statuto e del regolamento delle rispettive Federazioni>>.

Non merita, quindi, condivisione l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe “disapplicato” una legge dello Stato, facendo inammissibilmente prevalere un regolamento emanato in ambito sportivo.

Né lodierno appellante ha censurato tale parte della statuizione di prime cure, che correttamente rammenta come alle citate disposizioni regolamentari siano assoggettati gli atleti e le società proprio in virtù del tesseramento e dell’affiliazione (cfr. Cass., n. 11751/2003).

Anche linterpretazione fornita dal Tribunale del combinato disposto degli artt. 127 e 142, co. 2, del Regolamento Organico F.I.P. appare corretta e si sottrae ai vizi che l’appellante le addebita.

Infatti, l’art. 142, co. 2, del Regolamento Organico F.I.P. nel disporre che

<<in caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la

Org

e i suoi Organi, le Società e i terzi affiliati o tesserati rispondono

 

altresì in solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della Società e i membri del Consiglio Direttivo>>, si riferisce a tutte le “società” elencate nel precedente art. 127, ossia <<a) associazione sportiva priva di personalità giuridica; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società sportiva di capitali o cooperativa senza finalidi lucro>>.

A fronte di tanto, essendo fatti pacifici tanto la revoca dellaffiliazione


 

della  Società


Org_1                     Organizzazione_1


(disposta  dal  Consiglio


 

 

 

 


Federale  della


Organizzazione_3


,  in  data  16.7.2018),


 

quanto il ruolo di Presidente ricoperto da


Pt_1


correttamente il primo


 

giudice ha affermato la personale responsabilità dellodierno appellante per


 

le obbligazioni assunte dallEnte nei confronti del proprio tesserato


CP_1   .


 

Né, d’altronde, possono condividersi le argomentazioni spese dall’appellante, che vorrebbe dedurre dallart. 136 del citato regolamento la limitazione delloperatività della responsabilisolidale alle sole ipotesi di costituzione delle sociesportive in forma di associazione non riconosciuta.

A ben vedere, infatti, detta norma richiama una specifica ipotesi di responsabilità del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, rimandando alle previsioni di cui all’art. 38 c.c., che sancisce, in via generale, che <<delle obbligazioni … rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione>>, ben  diversa da quella,  invece, disciplinata dall’art.

142, che, per gli specifici casi di scioglimento, revoca o mancato rinnovo

Org

dell’affiliazione, stabilisce che <<delle obbligazioni assunteverso la

 

e i suoi organi, le Società e i terzi affiliati o tesserati>> rispondano in solido il Presidente o legale rappresentante della società e i membri del Consiglio Direttivo,  questa  volta  senza  operare  alcuna  distinzione  circa  la  forma giuridica rivestita dalla Società tra quelle parimenti ammesse dall’art. 127. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.

Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell’appellante e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 37/18.


 

 

 

 

Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell’appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, spettando, peraltro, all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per linesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).

P.Q.M.

 

La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro,


 

definitivamente     pronunciando    sullappello     proposto     da


[...]


 

Parte_1


, con ricorso depositato il 18.11.2020 avverso la sentenza


 

resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 28.5.2020 nei confronti di


 

Controparte_1


, così provvede:


 

rigetta l’appello e per l’effetto conferma limpugnata sentenza;

 

condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese di questo giudizio di gravame, liquidate in € 1.200,00, oltre agli accessori di legge, e distrae in favore del procuratore antistatario;

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.

Così deciso in Bari, il 28.6.2022

 

 

 

Il Consigliere relatore/estensore

Il Presidente

Dott. Valeria Spagnoletti

Dott. Pietro Mastrorilli

 

 

 

                         

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