TRIBUNALE DI BRESCIA – SENTENZA N. 243/2025 DEL 23/04/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia
Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa
da
Parte_1
con l’avv. OMISSIS
contro
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato in data 6 maggio 2024
Parte_1
[...]
adiva l’intestato Tribunale deducendo di avere stipulato con la convenuta
[...]
Controparte_1
(prima società
Controparte_2
un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa ex art. 28 D.L.gs. 36/2021 con decorrenza dal 17 luglio 2023 al 30 giugno 2025 per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’area Tecnica. Esponeva poi di avere regolarmente adempiuto all’incarico conferitogli fino all’ottobre 2023, collaborando quotidianamente con la direzione della società nella costruzione della rosa dei calciatori della prima squadra, nella direzione delle strategie a breve termine relative all’area tecnica e nella gestione delle necessità sia della squadra che dello staff.
Ciò premesso, in conseguenza di mutamenti di equilibri societari, deduceva: a) di non essere stato più coinvolto nelle riunioni e nelle comunicazioni organizzative; b) di essere stato estromesso dalle conferenze stampa e dai gruppi Whatsapp della società; c) di avere progressivamente ricevuto sempre meno autorizzazioni agli accrediti delle partite e degli eventi ufficiali a cui aveva richiesto di potere prendere parte.
Precisava altresì che il Presidente della società, nel corso di un breve colloquio tenutosi nel novembre 2023, gli aveva riferito di divergenze lavorative con il figlio, indicando altresì di volere individuare una diversa soluzione organizzativa.
Nonostante le rassicurazioni ricevute all’esito dell’incontro, aveva comunque ricevuto una
comunicazione di recesso per giusta causa con decorrenza dal 10 novembre 2023, stante un’asserita inottemperanza alle mansioni di Responsabile dell’area tecnica.
Pur a fronte della volontà risolutiva manifestata da controparte, esponeva: a) di avere continuato a prestare la propria attività, peraltro richiesta dalla stessa convenuta; b) di avere ricevuto solo alla vigilia delle festività natalizie l’intimazione di non spendere più il nome della società nonché l’invito a non avvicinarsi più al campo e a restituire le chiavi in suo possesso; c) di avere continuato a svolgere le mansioni a proprie spese, senza ricevere alcun compenso.
Allegava, altresì, di avere ricevuto in costanza di rapporto esclusivamente due versamenti – uno ad ottobre e uno a dicembre – riferibili a due mensilità contrattuali per la stagione 2023/2024.
Ciò premesso in fatto, preliminarmente affermava la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito a fronte della mancata istituzione della Commissione Contratti Collaboratori - organo federale competente ai sensi dell’art. 94 quater e opties delle Norme Organizzative Interne FIGC – nonché dell’espressa autorizzazione del Consiglio Federale della FIGC.
Nel merito, deduceva l’insussistenza della giusta causa di recesso, precisando di essersi dedicato alla costituzione della rosa della prima squadra; alla gestione e al coordinamento dello staff tecnico – senza peraltro ricevere in costanza di rapporto alcuna contestazione sul proprio operato - nonché di non essere mai stato incaricato della gestione del Settore Giovanile.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta alla corresponsione a titolo retributivo e indennitario di tutte le somme dovute al ricorrente in forza del contratto di collaborazione e maturate sino alla scadenza naturale del contratto nonché al risarcimento dell’ulteriore danno morale, d’immagine e di perdita di chance patito a seguito dell’illegittimo recesso intimato dalla società.
Controparte_1
seppur ritualmente evocata in giudizio, ometteva di
costituirsi e pertanto veniva dichiarata contumace.
All’udienza del 26 febbraio 2025 parte ricorrente dava atto di rinunciare al capo della domanda relativo “all’ulteriore risarcimento del danno (morale, d’immagine, di perdita di chance)”.
In pari data, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, letto in udienza assente la parte costituita con il proprio consenso, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
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Preliminarmente va rilevato come, ai sensi dell’art. 94 quater delle Norme Organizzative Interne FIGC (cfr. doc. 18 ric.), l’organo deputato a decidere delle controversie relative ai contratti di lavoro sportivo è la Commissione Contratti Collaboratori disciplinata dall’art. 94 opties.
Detto organo non risulta costituito al momento del deposito del ricorso e il ricorrente, per superare il vuoto giurisdizionale derivante dall’inerzia della FIGC, ha ottenuto dal Consiglio Federale l’autorizzazione ex art. 30 co. 4 dello Statuto a presentare ricorso dinnanzi all’autorità giurisdizionale per ottenere la tutela dei propri diritti (doc. 21 ric.).
Pertanto, il presente giudizio è stato correttamente instaurato dinnanzi all’intestato Tribunale in
funzione di Giudice del Lavoro.
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Venendo al merito delle pretese, parte ricorrente ha versato in atti documentazione attestante
l’instaurazione del rapporto, ovvero il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art.
28 d.lgs. 36/2021 sottoscritto con la
Controparte_2
per l’attribuzione del ruolo
di Responsabile di Area Tecnica con decorrenza dal 17 luglio 2023 al 30 giugno 2025 (Cfr. doc. 1). Ha provato documentalmente che la società convenuta sia receduta dal contratto per giusta causa stante la non ottemperanza alle mansioni di Responsabile dell’Area Tecnica previste dal contratto (Cfr. doc. 9), avendo poi cura di precisare come il ricorrente avrebbe dovuto altresì svolgere “un’attività di collegamento e raccordo tra il Settore Giovanile, la prima squadra e la dirigenza della società”, rimasta inadempiuta. (Cfr. doc. 14).
Quanto alla legittimità del recesso, giova premettere in termini generali che “in tema di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in mancanza di esplicita pattuizione in ordine alla possibilità di recedere senza preavviso, trova applicazione l’istituto del recesso per giusta causa di cui all’art. 1229 c.c., essendo anche in questo caso le parti legate da intuitus fiduciae, il cui venire meno giustifica la immediata risoluzione del rapporto.
Tuttavia, tenuto conto della peculiare e diversa posizione del collaboratore continuativo rispetto al lavoratore subordinato, l’estensione del criterio della giusta causa quale valida giustificazione del recesso in tronco ad opera del committente, deve trovare fondamento nella disciplina generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento” (Corte d’Appello di Milano sent. 17 settembre 2003).
Va altresì precisato che, nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ciascuna delle parti può recedere per giusta causa ex art. 2119 c.c. esclusivamente a fronte di un inadempimento delle obbligazioni contrattuali - da valutarsi in virtù dei parametri di cui all’art. 1455 c.c. - di rilevanza tale da determinare un’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che non consenta la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro (Cfr. Cass. Civ. sez. VI sent. n. 7711 del 20 marzo 2019).
Applicando detti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che non possa dirsi sussistente a carico del ricorrente, sulla base degli elementi emersi in giudizio, una fattispecie di grave inadempimento che giustifichi il recesso immediato esercitato dalla società committente dal contratto stipulato con decorrenza dal 17 luglio 2023.
Invero parte convenuta, gravata del relativo onere, ha omesso di costituirsi in giudizio e di portare
all’attenzione del Tribunale elementi attestanti un inadempimento di gravità tale da giustificare il recesso intimato ex art. 2119 c.c.
Di converso, il ricorrente ha allegato di avere correttamente svolto il proprio ruolo di responsabile dell’Area Tecnica della prima Squadra e ha altresì negato recisamente l’attribuzione di qualsiasi incarico relativo al Settore Giovanile della società.
A sostegno delle proprie allegazioni ha prodotto:
a) il contratto di collaborazione attestante l’attribuzione del solo ruolo di Responsabile dell’Area
Tecnica (cfr. doc. 1);
b) l’Organigramma del settore giovanile, da cui emerge che nessun ruolo gli era stato attribuito con riferimento a detto settore (Cfr. doc. 24);
c) le interlocuzioni quotidiane a mezzo Whatsapp con diversi soggetti riconducibili allo staff e alla dirigenza della società comprovanti l’espletamento delle mansioni di Responsabile dell’Area Tecnica contrattualmente previste (cfr. doc. da 3 a 6).
Conseguenze dell’accertata insussistenza dell’inadempimento del ricorrente e della giusta causa di recesso sono: a) la risoluzione del contratto con decorrenza dal 10 novembre 2023; b) la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dal ricorrente sotto il profilo del c.d. lucro
cessante, commisurato ai compensi pattuiti dalla data dell’illegittimo recesso datoriale fino alla scadenza naturale del contratto (Cass. civ. sez. lav. 29 ottobre 2013 n. 24335) per un totale di euro 60.978,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.
Infine, non risulta necessaria alcuna statuizione in merito all’ulteriore profilo risarcitorio sub specie
morale, d’immagine e perdita di chance, avendo il ricorrente espressamente rinunciato ai relativi atti della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi prossimi ai minimi per lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile) per complessivi € 3.700,00 per compensi euro 259,00 per esborsi, oltre spese forfetarie, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara l’illegittimità del recesso unilaterale esercitato in data 10 novembre 2023
dalla
Controparte_1
dal contratto di collaborazione coordinata e
continuativa sottoscritto tra le parti in data 17 luglio 2023;
- dichiara risolto il contratto di collaborazione con decorrenza dal 10 novembre 2023;
- condanna
Controparte_1
al risarcimento del danno in favore
di Parte_2
in misura pari a complessivi euro 60.978,00, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla mora al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna
Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite che
liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi, euro 259,00 per esborsi, oltre spese forfetarie, iva e cpa come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione. Brescia, 26/02/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA