F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0013/CFA pubblicata il 1 Agosto 2025 (motivazioni) – PFI-Sig. Giovanni Giuliano Agostino-U.S.D. Tortorici
Decisione/0013/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0001/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Stefano Papa – Componente
Marco Mancini - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0001/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale in data 01.07.2025;
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 595 TFT del 24/06/2025 e comunicata in pari data;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 28/07/2025, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Marco Mancini e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la reclamante e l’Avv. Marco Sabato per la società U.S.D. Tortorici;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura federale territoriale aveva deferito innanzi al Tribunale federale territoriale: 1) il sig. Giovanni Giuliano Agostino, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva nell’interesse della società U.S.D. Tortorici, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per avere, il giorno 11/01/2025 alle ore 13.50 circa, nel mentre il Presidente della società Scuola Calcio San Benedetto A.S.D. si accingeva ad entrare nell’area adibita a spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di Tortorici dove era in programma lo svolgimento della gara Tortorici – Scuola Calcio San Benedetto valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Sicilia, colpito lo stesso con un pugno allo zigomo sinistro; 2) la società U.S.D. Tortorici a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Giuliano Agostino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
All’udienza dibattimentale del 26/06/2025 compariva il difensore dell’U.S.D. Tortorici, Avv. Marco Sabato, il quale insisteva su quanto rilevato e dedotto nella memoria depositata in atti. Il rappresentante della Procura federale Avv. Giampiero Santoro insisteva nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a carico della società U.S.D. Tortorici; la sanzione dell’inibizione per anni due a carico del sig. Giovanni Giuliano Agostino.
Il Tribunale territoriale ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 500,00 a carico della società U.S.D. Tortorici e la sanzione dell’inibizione per mesi sei a carico del sig. Giovanni Giuliano Agostino.
2. Con reclamo in data 01/07/2025, la Procura federale interregionale ha proposto gravame e chiesto, in parziale riforma della decisione impugnata, di “comminare al sig. Giovanni Giuliano Agostino la sanzione di due anni di inibizione ed alla società U.S.D. Tortorici quella dell’ammenda di € 1.000,00, così come richieste dalla Procura federale nel corso del procedimento di primo grado, ovvero quelle che saranno ritenute conformi a giustizia da Codesta Ecc.ma Corte federale di Appello”.
La reclamante, dopo avere premesso di condividere la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, siccome integralmente coincidente con quanto dalla stessa dedotto nell’atto di incolpazione, si duole esclusivamente della quantificazione delle sanzioni irrogate proponendo due motivi di gravame.
In primo luogo, rileva la manifesta inadeguatezza delle sanzioni irrogate, in violazione dell’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Le sanzioni inflitte risulterebbero infatti significativamente esigue in rapporto alla gravità obiettiva dei fatti accertati ed al disvalore della condotta tenuta, nonché prive di effettività ed afflittività, siccome inidonee a spiegare un effetto dissuasivo e destinate in parte ad essere scontate nel periodo estivo allorquando l’attività sportiva è ferma.
In secondo luogo, deduce il difetto di motivazione sulla quantificazione delle sanzioni, in spregio al disposto dell’art. 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva.
3. L’U.S.D. Tortorici, tramite l’Avv. Marco Sabato, in data 24/07/2025 ha depositato memoria difensiva con la quale, dopo avere richiamato e reiterato le difese, domande ed eccezioni di cui alla memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, eccepisce in particolare che: 1) il sig. Agostino non risultava tesserato della società U.S.D. Tortorici al momento dei fatti né svolgeva alcuna attività nell’interesse della stessa rilevante all’interno dell’ordinamento federale per cui, in presenza di illecito disciplinare posto in essere da un soggetto non tesserato e sottratto alla potestas iudicandi della giustizia federale, ne discenderebbe l’impossibilità di radicare in capo all’U.S.D. Tortorici la responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, Codice di giustizia sportiva, con conseguente richiesta in via principale di integrale revoca della sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice di prime cure; 2) la sanzione dell’ammenda di € 500,00 risulta sproporzionata ed eccessivamente afflittiva, per cui se ne chiede in subordine la riduzione o, in estremo subordine, la conferma, con conseguente reiezione dell’avversa richiesta di reformatio in peius.
4. All’udienza del 28/07/2025, tenutasi in videoconferenza, uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura reclamante e l’Avv. Marco Sabato per l’U.S.D. Tortorici, la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento in riferimento ad entrambi i motivi di gravame.
6. Occorre prendere le mosse preliminarmente dalle eccezioni sollevate in via principale dall’U.S.D. Tortorici nella memoria difensiva depositata in data 24/07/2025. La società ritiene anzitutto errata la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, siccome asseritamente viziata dalla mancata considerazione di imprecisate circostanze decisive; in ogni caso, reiterando un’eccezione già formulata nel primo grado di giudizio, rileva come non potrebbe insorgere la responsabilità in capo alla società ex art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva perché il soggetto responsabile dell’illecito disciplinare sig. Agostino, al momento dei fatti, non risultava tesserato né svolgeva mansioni nell’interesse della società stessa. Conseguentemente, viene richiesta “in linea principale” la revoca integrale della sanzione dell’ammenda irrogata dal Giudice di prime cure.
Tali eccezioni e la domanda che ne consegue risultano inammissibili in questa sede siccome tardivamente e irritualmente formulate e non potranno pertanto essere tenute in considerazione ai fini della decisione.
Alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza endofederale, infatti, nei giudizi avanti agli organi federali riceve applicazione la regola generale di cui all’art. 346 c.p.c. e all’art. 101, comma 2, c.p.a. per cui, allorquando una domanda o eccezione sollevata in primo grado è stata respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione di primo grado sfavorevole, non essendo consentito riproporre l’eccezione con la memoria difensiva.
Del resto, l’art. 49, comma 11, del Codice di giustizia sportiva dispone espressamente che “ la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti” (CFA, Sez. IV, n. 16/2020-2021; CFA, Sez. IV. n. 50/2020-2021; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021; CFA, n. 5/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 109/2023-2024).
Peraltro, questa Corte (CFA, SS. UU., n. 73/2021-2022) ha rilevato come ciascuna parte, qualora abbia un interesse immediato ed autonomo all’impugnazione della stessa decisione, può procedere alla proposizione di un proprio reclamo principale, che sarà considerato incidentale, se cronologicamente successivo a quello dell’altra parte reclamante; in difetto di proposizione di tale reclamo, conserva soltanto la facoltà di proporre mere difese, o direttamente nell’udienza di discussione o a mezzo di apposite memorie da depositare fino a tre giorni prima dell’udienza di discussione (art. 103, comma 1, Codice di giustizia sportiva).
Ebbene, le eccezioni e la conseguente domanda spiegate in via principale dall’U.S.D. Tortorici non riguardano il quantum (la dosimetria della sanzione inflitta alla società) e quindi non sono riferite al capo della sentenza impugnato dalla parte reclamante, bensì l’an (l’affermazione di responsabilità della società stessa) e sono quindi riferite ad un capo della sentenza non impugnato dalla Procura federale e rispetto al quale vi è stata soccombenza in capo all’U.S.D. Tortorici.
Si tratta pertanto di eccezioni e domande non genericamente riproponibili mediante la memoria difensiva ma di doglianze che, per evitare la formazione del giudicato sul punto, dovevano essere fatte valere con specifici motivi di gravame avverso la sentenza del Giudice di prime cure mediante autonomo reclamo in termini.
Stante l’inammissibilità di tali eccezioni e della conseguente domanda di revoca integrale della sanzione, questa Corte può esimersi dall’affrontare nel merito ogni questione relativa all’affermazione di responsabilità della società U.S.D. Tortorici da parte della decisione impugnata riguardo alla quale, in assenza di autonomo reclamo e di reclamo incidentale proposto in termini, si è formato in parte qua il giudicato.
7. Ciò stante, deve ritenersi pacifica ed incontestata dalle parti in questa sede la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure e la conseguente affermazione di responsabilità in capo al sig. Agostino e quindi, ex art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in capo all’U.S.D. Tortorici.
In particolare, risulta acclarato che il sig. Agostino, presente nell’area recintata adiacente agli spogliatoi dell’impianto sportivo di pertinenza dell’U.S.D. Tortorici, aggrediva verbalmente e fisicamente, colpendolo con un pungo alla zigomo sinistro, il sig. Filadelfio Calabrese, Presidente della Scuola Calcio San Benedetto A.S.D., mentre stava varcando il cancello di accesso agli spogliatoi, accusandolo di avere allertato la Forza pubblica per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara, peraltro dopo avere già in precedenza apostrofato al loro arrivo i giocatori e gli altri dirigenti della società ospite per gli stessi motivi.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provata la ricostruzione dei fatti descritta dalla Procura federale nell’atto di incolpazione sulla scorta delle obiettive resultanze istruttorie e alla luce del principio di diritto consolidato negli orientamenti giurisprudenziali endofederali (CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022;CFA, Sez. III, n. 68/2021- 2022; CFA, Sez. I, n.76/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 14/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 15/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026; CFA, SS. UU., n. 7/2025-2026) ed esofederali (Collegio di Garanzia dello sport, SS.UU., n. 13/2016) secondo cui “se non c’è dubbio che il principio del giusto processo, di cui all’art. 111 della Costituzione, accomuna il processo sportivo al processo penale (v. art. 44 CGS), tuttavia v’è una differenza quanto al grado della prova che deve essere raggiunta per l’applicazione del provvedimento sanzionatorio. Le affinità tra il giudizio disciplinare sportivo e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito. Tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. Per affermare la responsabilità disciplinare il valore probatorio si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (come è invece previsto nel diritto penale), in quanto è pacificamente sufficiente il raggiungimento della ragionevole certezza, anche sulla base di indizi univoci, gravi, precisi e concordanti”.
Ebbene, il livello probatorio richiesto, superiore alla semplice valutazione di probabilità ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, deve ritenersi in effetti pacificamente raggiunto nel caso di specie alla luce della pluralità di indizi univoci, gravi, precisi e concordanti desumibili dagli atti di indagine compiuti dalla Procura federale e in particolare dalle dichiarazioni testimoniali versate in atti. Tali dichiarazioni rese dai tesserati auditi, data l’univocità del loro contenuto, consentono di ritenere inequivocabilmente provato lo svolgimento dei fatti così come descritto nell’atto di incolpazione e la conseguente responsabilità del sig. Agostino.
Per incidens, è opportuno precisare che non assume alcun rilievo al riguardo e non vale ad inficiare tale ricostruzione la circostanza - su cui insiste nella memoria difensiva di primo grado la difesa dell’U.S.D. Tortorici - che i fatti di causa non siano stati percepiti o rilevati dall’arbitro né riportati nel relativo rapporto.
Come ha avuto modo di chiarire anche di recente questa Corte (CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026; in precedenza, in senso conforme, CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025), infatti, “il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale”.
8. Tanto premesso in punto di fatto e in ordine alla responsabilità del sig. Agostino e dell’U.S.D. Tortorici, questa Corte ritiene che i due motivi di reclamo (erronea quantificazione delle sanzioni irrogate; difetto di motivazione sul punto) proposti dal Procuratore federale interregionale e contestati dalla società resistente U.S.D. Tortorici possano e debbano esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi conducenti, con profili di censura complementari, verso la riforma della decisione impugnata.
Il difetto di motivazione di un provvedimento decisorio comporta la violazione di specifici parametri costituzionali (art. 111 Cost.), convenzionali (art. 6 CEDU) ed euro unitari (art. 47 CDFUE), oltreché di specifiche disposizioni eso (art. 2, comma 4, Codice di giustizia sportiva C.O.N.I.) ed endofederali (art. 44, comma 3, Codice di giustizia sportiva). La presenza della motivazione costituisce un requisito indefettibile della decisione, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale, affinché la stessa possa conseguire le finalità che l’ordinamento le attribuisce, vale a dire quella di strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti e quella di strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento oggetto di gravame. L’obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti è espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto (Collegio di Garanzia dello sport, SS. UU., n. 17/2019; CFA, SS. UU., n. 16/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 28/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025: CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; CFA, n. 101/2024-2025).
Il vizio in parola ricorre allorquando la mancata indicazione dei motivi della decisione assurge ad un elevato livello di gravità (da valutarsi non in astratto bensì caso per caso), ponendosi al di sotto della soglia di sufficienza minima costituzionalmente richiesta al fine di rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice. Alla luce della consolidata giurisprudenza endofederale (CFA, SS. UU., n. 74/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, n. 70/2023-2024; CFA, n. 118/2023-2024; CFA, n. 53/2024-2025) ed amministrativa (ex pluribus, Cons. Stato, Ad. Pl., 2018, nn. 10 e 11; Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2020, n. 4455), assumono rilievo al riguardo le anomalie della motivazione che si sostanziano, in ordine decrescente di gravità, nella mancanza assoluta di motivi, sotto il profilo grafico e materiale; nella “motivazione apparente”; nella motivazione oggettivamente incomprensibile e nel contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro non conciliabili; nella motivazione di carattere meramente assertivo, tautologico, apodittico. La motivazione, inoltre, deve essere correlata alle risultanze istruttorie e deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa (CFA, SS.UU, n. 95/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 111/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 43/2023-2024).
Con specifico riferimento a quanto di interesse in questa sede, l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva prescrive che gli organi di giustizia sportiva, nella determinazione della specie ed entità delle sanzioni, tengano conto della natura e della gravità dei fatti commessi.
Come ha correttamente rilevato la reclamante sulla scorta dei precedenti endo (CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025) ed esofederali (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 40/2023), pertanto, la parte della decisione relativa alla determinazione concreta della sanzione deve essere congruamente motivata sulla base dei fatti accertati e della loro gravità. Anche la consolidata giurisprudenza penale prevede che la garanzia della proporzionalità e ragionevolezza della sanzione in astratto prevista dalla norma deve trovare corrispondenza, parallelamente, nelle decisioni del giudice sul caso concreto, di cui è elemento imprescindibile la motivazione (Cass. pen., Sez. feriale, 07/08/ 2012, n. 32158; Cass. Pen., Sez. IV, 18/06/2013, n. 27959; Cass. Pen., Sez. III, 08/04/2019, n.
42121; Cass. Pen., Sez. I, 07/10/2020, n. 800; Cass. Pen., Sez. II, 19/12/2023, n. 2002; Sez. I, 01/06/2023, n. 47354; CFA, n. 85/2024-2025).
Ebbene, sotto quest’ultimo profilo la decisione impugnata è affetta dalla forma più grave di carenza di motivazione non essendo possibile scorgere nella parte motiva, anche solo dal punto di vista grafico-materiale, alcuna ragione a sostegno della determinazione della misura delle sanzioni inflitte.
Il Giudice di prime cure, infatti, dopo avere ritenuto ampiamente comprovati - come detto - i fatti contestati nell’atto di deferimento con motivazione sufficientemente ampia e adeguata siccome fondata sulle risultanze istruttorie, immediatamente dopo ha però disposto l’irrogazione delle sanzioni, peraltro in misura significativamente ridotta rispetto alle richieste della Procura, senza addurre alcun argomento logico-giuridico a fondamento della loro quantificazione.
Non vi è infatti alcun riferimento al livello più o meno elevato di gravità dei fatti accertati né alcuna valutazione di proporzionalità delle sanzioni irrogate, anche sotto il profilo della loro effettiva dissuasività ed afflittività.
Non è possibile, pertanto, in alcun modo ricostruire l’iter logico-giuridico-argomentativo seguito dal Giudice di prime cure nel pervenire alla determinazione della misura delle sanzioni irrogate, anche al fine di verificare se abbia valutato tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena, dandone una corretta e logica interpretazione nel pervenire alla giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; CFA, SS. UU., n. 95/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023).
Già sotto questo profilo, pertanto, la decisione impugnata risulta di per sé censurabile e meritevole di riforma.
Occorre però al riguardo ribadire, sulla scorta dei consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 24/01/2020, n. 602) ed endofederale (CFA, n. 74/2020-2021; CFA, n. 17/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 91/2024-2025; CFA, n. 97/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026), che il difetto assoluto di motivazione non è sussumibile nello schema giuridico dell’error in procedendo, tale da condurre all'annullamento della decisione con contestuale regressione al grado di giudizio precedente, sub specie di rinvio della controversia al giudice di primo grado.
Viceversa si traduce soltanto, ex art. 106, comma 2, Codice di giustizia sportiva, in un vizio della decisione impugnata che questa Corte è legittimata ad eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa.
9. Fermo quanto sopra, questa Corte è legittimata a procedere ad un’autonoma valutazione di merito circa la correttezza o meno della quantificazione delle sanzioni operata dal Giudice di prime cure e alla loro eventuale, conseguente rideterminazione.
Nel fare ciò la Corte federale, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità (CFA, SS. UU., n. 63/2022-2023), deve attenersi, al pari degli altri organi di giustizia sportiva, ai criteri enucleati dagli artt. 12 e seguenti del Codice di giustizia sportiva.
In primis, pertanto, deve commisurare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto accertate - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta e provvista di un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 41/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026).
La sanzione irrogata deve essere altresì connotata dai caratteri di effettività ed afflittività, rivolti a perseguire il medesimo obiettivo, vale a dire evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione.
Come ha avuto modo di ribadire di recente questa Corte (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026), tali principi devono essere sempre coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti.
Al riguardo, si rileva come il Giudice di prime cure, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, Codice di giustizia sportiva, ha quantificato le sanzioni irrogate ai soggetti incolpati in misura eccessivamente incongrua per difetto.
Occorrerà pertanto procedere, in accoglimento del primo motivo di gravame, alla riforma della decisione impugnata in parte qua con conseguente rideterminazione della misura (sub specie di accrescimento) delle sanzioni irrogate.
Depongono in tal senso una molteplicità di considerazioni.
Anzitutto, sul piano della gravità dei fatti, principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 7/20222023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023), si rileva come la condotta accertata a carico del sig. Agostino risulti già di per sé connotata da un assoluto livello di gravità nonché da un elevato grado di disvalore, essendo consistita in un’aggressione fisica nei riguardi del Presidente della società ospite, peraltro posta in essere al momento del suo arrivo e dell’ingresso nell’area recintata adiacente agli spogliatoi.
Oltre a ciò, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione anche i motivi all’origine dell’aggressione e le conseguenze che ne sono derivate.
Per quanto concerne il primo profilo, l’elemento scatenante dell’aggressione risulta essere stata la circostanza che il Presidente della società ospite Scuola Calcio San Benedetto A.S.D. avesse richiesto - come era suo diritto fare - la presenza della forza pubblica al fine di garantire un sereno svolgimento della gara.
Non trova riscontro in atti quanto asserito dall’U.S.D. Tortorici, per cui l’aggressione sarebbe stata determinata non da motivi connessi allo svolgimento dell’attività sportiva bensì da asserite ragioni di carattere squisitamente privato e personale. Anzitutto, a prescindere dal fatto che risultano del tutto imprecisate ed indimostrate tali ragioni di carattere personale, dalle resultanze istruttorie si evince viceversa che l’aggressione è stata originata - come detto - dalla decisione del Presidente della società ospite di richiedere la presenza della forza pubblica trattandosi di un incontro di cartello. In particolare, i soggetti tesserati auditi dalla Procura hanno concordemente dichiarato che, non appena giunti presso l’impianto sportivo, il sig. Agostino li aveva apostrofati con l’epiteto di “malandrini” poiché avevano allertato “cinque pattuglie dei Carabinieri”, e altrettanto aveva fatto al momento dell’arrivo del Presidente, accusato di avere direttamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Peraltro la reiterazione degli insulti rivolti ai tesserati della società ospite man mano che giungevano presso l’impianto sportivo dimostra che vi è stata anche una sorta di premeditazione da parte del medesimo sig. Agostino.
Si configura pertanto al riguardo la circostanza aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), Codice di giustizia sportiva, della quale il Giudice di prime cure non pare avere tenuto conto.
Quanto al secondo profilo, dall’aggressione perpetrata dal sig. Agostino sono derivate ulteriori, gravi conseguenze, anzitutto sul piano dell’ordine pubblico, dato che si è immediatamente scatenata una vera e propria rissa (mass confrontation) che ha visto coinvolti atleti e tesserati di entrambe le società e richiesto l’intervento dei Carabinieri e che, conseguentemente, la società ospite Scuola Calcio San Benedetto A.S.D. ha deciso di abbandonare l’impianto sportivo e di non disputare la gara ritenendo che difettassero le necessarie condizioni di sicurezza.
Ciò ha altresì ulteriormente determinato, sul piano sportivo, conseguenze sfavorevoli a carico di quest’ultima società (sconfitta a tavolino e comminazione dell’ammenda di € 100,00) e, viceversa, conseguenze favorevoli in capo alla società ospitante U.S.D. Tortorici, cui è stata assegnata la vittoria a tavolino della gara.
Sono pertanto configurabili le circostanze aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lettere b), c), f), delle quali del pari il Giudice di prime cure pare non avere tenuto conto.
Già questi elementi sono di per sé sufficienti ad evidenziare la sproporzione per difetto e la ridotta dissuasività della sanzione inflitta a carico del sig. Agostino e la necessità di procedere al suo accrescimento.
In aggiunta, sul piano dell’afflittività si osserva, in adesione a quanto dedotto dalla Procura reclamante, come l’inibizione di sei mesi si ridurrebbe in realtà a soli quattro mesi perché i primi due mesi sarebbero scontati durante il periodo estivo di pausa dallo svolgimento dell’attività sportiva.
Conseguentemente, del pari incongrua e sproporzionata per difetto risulta la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice di prime cure alla U.S.D. Tortorici, chiamata a rispondere della condotta del sig. Agostino ex art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.
Al riguardo rileva, oltre all’estrema gravità della condotta del sig. Agostino per le ragioni già esposte, anche la gravità della condotta omissiva della società sportiva. L’U.S.D. Tortorici, infatti, oltre ad avere consentito la presenza di un soggetto terzo non tesserato all’interno dell’impianto di gioco, addirittura permettendogli di aprire il cancello di accesso alla zona recintata posta nelle adiacenze degli spogliatoi per fare accedere la squadra ospite e quindi affidandogli di fatto mansioni di custodia, non è immediatamente intervenuta mediante i propri dirigenti per allontanarlo a seguito delle prime minacce rivolte al loro arrivo agli atleti e ai dirigenti della Scuola Calcio San Benedetto, in tal modo permettendo ed agevolando la successiva aggressione al Presidente della società ospite.
10. La Corte ritiene pertanto di accogliere il reclamo proposto e, in considerazione della gravità e del disvalore dell’illecito alla luce dei fatti accertati e del concorso di una molteplicità di circostanze aggravanti, in parziale riforma della decisione impugnata, di irrogare al sig. Giovanni Giuliano Agostino la sanzione della inibizione per anni due e all’U.S.D. Tortorici la sanzione dell’ammenda pari ad € 1.000,00.
P.Q.M.
accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Giovanni Giuliano Agostino la sanzione dell’inibizione per anni due e all’U.S.D. Tortorici la sanzione dell’ammenda pari ad € 1.000,00.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Mancini Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce