F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0017/CFA pubblicata il 7 Agosto 2025 (motivazioni) – PF-Sig. Emanuele Agnello

Decisione/0017/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0137/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Diego Sabatino – Componente

Alfredo Vitale – Componente

Roberta Landi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0137/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale in data 30.06.2025,

per la riforma della decisione n. 235 del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, del 19 giugno 2025, depositata il 24 giugno 2025, relativa al deferimento n. 28345/524pf24-25/GC/blp del 23 maggio 2025 e impugnata limitatamente al capo di condanna dell'incolpato sig. Emanuele Agnello là dove irroga nei confronti di quest'ultimo “la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda”;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 28.07.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Roberta Landi e uditi l’avv. Giorgio Ricciardi per Parte reclamante e l’avv. Giuseppe Bova per Parte reclamata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda dalla quale origina la seguente pronuncia può essere così riassunta.

1. In data 23 maggio 2025 il sig. Emanuele Agnello è stato deferito dalla Procura federale per assunta violazione degli artt. 4, comma 1, e 24, comma 1, del Codice di giustizia sportiva della FIGC, “per aver effettuato n. 2 scommesse in data 22 maggio 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio S.r.l.), attraverso il conto giochi n. 10725005 da lui stesso aperto con il concessionario Eurobet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie B) e nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei)”.

Il deferimento ha avuto come destinatari più soggetti, tutti incolpati dello stesso illecito sportivo nell’ambito del procedimento iscritto nel registro della Procura federale in data 19.12.2024 al n. 524pf 24-25 a seguito di "Trasmissione atti da parte della Procura

della Repubblica di Benevento, relativi al procedimento penale n. 3407/2023”.

2. Definita ex art. 126 CGS FIGC la posizione di alcuni degli incolpati, e precisamente dei sig.ri Addazio Ernesto, Altobelli Daniele, Davì Guido, Martino Pietro e Sau Marco, e, ancor prima, archiviata la posizione del sig. Berardi Domenico per la rilevata assenza di condotte di rilevanza disciplinare (in tal senso il provvedimento di archiviazione del 17.3.2025, previa condivisione della Procura Generale dello Sport presso il CONI), la Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale è stata chiamata a giudicare sulle condotte ascritte dalla Procura federale:

- al Sig. Agnello Emanuele, perché sul conto gioco a lui intestato er emersa l’esecuzione di du giocate per complessivi 10,00 conclusesi senza vincita;

- al Sig. Di Serio Giuseppe, perché sul conto gioco a lui intestato era emersa l’esecuzione di una scommessa di 2,00 il 20.11.2022 con una vincita di 3,20;

- al Sig. Perlingieri Francesco, perché sul conto gioco a lui intestato era emersa l’esecuzione, tra l’8.1.2021 e il 5.7.2021, di n. 567 giocate, variamente conclusesi;

- al Sig. Vogliacco Alessandro, perché sul conto gioco a lui intestato era emersa l’esecuzione, in data 1.3.2021, di due giocate per un totale di 5,00, senza vincita;

- al Sig. Vokic Dejan, perché sul conto gioco a lui intestato era emersa l’esecuzione, nel periodo dall’8.12023 al 2.8.2023, di n. 304 giocate, variamente conclusesi.

3. Con decisione n. 235/TFNSD-2024-2025, il Tribunale federale, con riguardo alle singole posizioni in scrutinio, ha prosciolto i sig.ri Giuseppe Di Serio e Alessandro Vogliacco per assenza di adeguata prova, anche di tipo indiziario, mentre ha stralciato la posizione di Dejan Vokic, al fine di demandare alla Procura federale l’accertamento della regolarità dell’iter notificatorio, regolato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a, punto 2.

Diversamente, e con particolare riguardo alle posizioni dei sig.ri Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri, il Tribunale federale ne ha ritenuto accertata con ragionevole certezza la responsabilità, valorizzando, come elementi indiziari idonei a supportare un “confortevole convincimento” delle ascritte violazioni:

- per il sig. Agnello Emanuele, la circostanza che al momento dell’apertura del conto gioco a lui intestato ne fosse stata fornita la carta di identità, così come emerso dalla documentazione fatta pervenire dalla Concessionaria Eurobet, la cui corrispondenza all’originale non era stata contestata in giudizio;

- per il sig. Perlingieri Francesco, la reiterazione delle giocate in un arco di tempo di tempo considerevole, elemento dal quale si è dedotto che il soggetto intestatario del conto avesse di sicuro ricaricato più volte il conto con un mezzo di pagamento tracciabile a sé riconducibile, previa esibizione di un documento di identità.

Al contempo, e con particolare riguardo al profilo sanzionatorio, Il Tribunale federale:

- per il sig. Agnello Emanuele ha disatteso la richiesta della Procura federale di applicazione del minimo edittale previsto dall’art. 24, comma 3, GCS FIGC, e dunque la squalifica non inferiore a 3 anni e l’ammenda non inferiore a 25.000,00, ritenendo invece congrua la sanzione di 1 anno di squalifica ed 5.000,00 di ammenda in ragione dell’unicità dell’episodio, concomitante all’accensione del conto gioco, e dell’irrisorietà del valore della scommessa, effettuata per il modico importo di 10,00;

- per il sig. Perlingieri Francesco ha invece aderito alla richiesta della Procura federale e irrogato la squalifica per 3 anni e 50 giorni nonché l’ammenda di 28.000,00, tenuto conto dei principi generali in ordine alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto nonché del disvalore del comportamento e del numero delle scommesse (567) effettuate in un lungo arco temporale (8.1.2021/5.7.21).

3. Avverso la decisione di primo grado ha proposto reclamo la Procura federale limitatamente alla parte nella quale il Tribunale “irroga al sig. Emanuele Agnello la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda”.

Ad avviso della Reclamante, il Tribunale federale, nell’articolare il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’incolpato, non avrebbe offerto una valida e logica motivazione della sanzione inflitta, finendo per produrre una “evidente asimmetria correlata all’esito di un abbassamento del livello sanzionatorio per fatti comunque contrassegnati da particolare gravità”.

Più nello specifico e sempre stando a quanto esposto dalla Reclamante, l’Organo di giustizia di primo grado non avrebbe correttamente e logicamente motivato le proprie statuizioni in ordine alla quantificazione delle sanzioni disposte nei confronti del sig. Agnello, delle quali ne ha richiesto la rideterminazione in misura più afflittiva perché, allo stato, non adeguate alle risultanze degli atti, alle sue responsabilità ed al complessivo disvalore delle condotte accertate.

Ancor più nello specifico, il Tribunale federale avrebbe dovuto irrogare sanzioni superiori a quelle di cui alla decisione gravata, sia in applicazione del principio – ritenuto pacifico – che riferisce alla sanzione essenzialmente scopo e funzione retributiva nonché restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche (richiamata, in tal senso, CAF, Sez. un., n. 88/2019-2020); sia in ragione della concreta gravità del fatto e del suo effettivo disvalore, considerando in special modo la condotta processuale del deferito che, proprio per l’unicità dell’episodio e dell’irrisorietà del v lore della scommessa avr bbe potuto collaborare, in sede di indagini, con la Procura federale, come pure avrebbe potuto ammettere di aver aperto consapevolmente un conto giochi (inviando il proprio documento d’identità al Concessionario) sul quale era stata pacificamente effettuata una scommessa vietata. Condotta, quest’ultima, ritenuta dalla Procura “radicalmente inconciliabile con la sussistenza dei presupposti necessari all’applicazione di alcuna attenuante”.

In ogni caso, secondo la Procura federale, il Giudice di primo grado: a) se avesse ritenuto sussistenti delle circostanze attenuanti, avrebbe dovuto indicare quale attenuante, di quelle previste dall’art. 13, comma 1, del CGS fosse applicabile al caso in esame ovvero avrebbe dovuto fornire una “adeguata motivazione” là dove avesse ritenuto di applicare l’art. 13, comma 2, CGS; b) se avesse motivato in ordine alle suindicate attenuanti, avrebbe comunque dovuto tener conto anche delle circostanze aggravanti: nel caso in esame, il comportamento processuale del deferito; c) concorrendo, poi, circostanze aggravanti ed attenuanti equivalenti avrebbe dovuto applicare l’art. 15, comma 3, terzo capoverso CGS e dunque disporre la sanzione prevista in assenza di circostanze e, quindi, il minimo edittale di 3 anni di squalifica ed 25.000,00 di ammenda; d) avrebbe comunque violato l’art. 15, comma 1, CGS, disposizione secondo la quale “[s]e concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione […]”.

Per tutti questi motivi, la Procura federale ha chiesto di comminare, per l’accertata responsabilità disciplinare del sig. Agnello per le violazioni a lui ascritte e in riforma della decisione gravata, la sanzione del minimo edittale di 3 anni di squalifica ed 25.000,00 di ammenda, così come richiesto in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l’atto di deferimento ovvero, in subordine, di applicare le sanzioni ritenute di giustizia.

4. Il sig. Agnello si è costituito in sede di gravame con comparsa depositata in data 17.7.2025, con la quale, non più contestate le sue responsabilità per i fatti ascrittigli, ha ritenuto le sanzioni disciplinari conseguentemente irrogate dal Tribunale federale nazionale pienamente conformi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Decisiva sarebbe stata, in tal senso, la giusta valorizzazione, quali circostanze di fatto decisive per la determinazione della sanzione, non soltanto dell’unicità dell’episodio e dell’irrisorietà dell’importo, quali indici – tra l’altro – di mancanza di propensione al gioco, ma anche l’assenza di vincite, come pure la mancanza di “elementi di collegamento con fenomeni di alterazione di risultati o organizzazioni esterne”. Da qui la congruità della sanzione di 1 anno di squalifica ed 5.000,00 di ammenda che, tenuto conto delle specificità del caso concreto, confinato “a un episodio non reiterato, senza finalità speculative o fraudolente”, risulterebbe “afflittiva, dissuasiva ma proporzionata”.

Per queste ragioni, ritenuto il reclamo della Procura federale manifestamente infondato, il sig. Agnello ne ha chiesto l’integrale rigetto.

5. La Procura federale ha replicato alle difese di Parte reclamata con memoria depositata in data 25.7.2025, con la quale ha precisato che l’unicità dell’episodio, l’irrisorietà dell’importo scommesso e l’assenza di propensione al gioco (tra l’altro non dimostrata) non avrebbero potuto giustificare una sanzione al di sotto dei minimi edittali e finanche in violazione dell’art. 15, comma 1, CGS FIGC.

All’udienza del 29 luglio 2025, udite le parti, la causa è stata discussa e posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il presente reclamo ha ad oggetto la congruità del trattamento sanzionatorio – come pure l’adeguatezza della relativa motivazione – disposte dal Tribunale federale nazionale nei confronti del sig. Agnello Emanuele a seguito dell’accertamento delle sue responsabilità ex artt. 4, comma 1, e 24, comma 1, CGS FIGC. Più nello specifico, la Procura federale lamenta che il Tribunale di primo grado avrebbe errato nell’irrogare la sanzione di 1 anno di squalifica e l’ammenta di 5.000,00, ritenendole non adeguate al disvalore dell’illecito accertato, anche in ragione della condotta processuale mai collaborativa dell’incolpato, e in ogni caso in violazione dell’art. 15, comma 1, CGS FIGC, disposizione che, in ipotesi di concorso di una o più circostanze attenuanti, abilita il giudice sportivo a diminuire la sanzione, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, “sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione […]”.

La doglianza è infondata.

L’art. 12 del Codice di giustizia della FIGC accorda ai giudici sportivi il potere discrezionale di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto anzitutto della natura e della gravità dei fatti nonché valutando le circostanze aggravanti ed attenuanti, come pure l’eventuale recidiva.

Con particolare riguardo alla natura, non è discusso che il divieto di scommesse calcistiche, prescritto dall’art. 24, comma 1, CGS FIGC, integri una fattispecie sanzionatoria di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo è anticipato (Trib. naz. arb. sport, Giudice unico, 15.5.2012, Lodo Barletta Calcio, richi mato di recente da CFA, S z. un., n. 34/2024-2025).

Scopo della norma, infatti, è prevenire ogni conflitto – anche soltanto in potenza – tra i valori etici e morali che fondano il sistema sportivo federale e il comportamento dei tesserati del settore professionistico, soggetti dai quali è esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità.

D’altra parte, l’interesse tutelato dalla norma è di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all’attività di raccolta di scommesse nel calcio, e non soltanto la regolarità delle competizioni (CFA, Sez. un., n. 34/2024-2025, cit.).

L’esigenza di prevenire – prima ancora che reprimere – ogni condotta che possa attentare ai valori di lealtà, correttezza e probità che devono informare “ogni rapporto riferibile all’attività sportiva” (art. 4, comma 1, CGS FIGC) si traduce poi, sul piano probatorio, in un sistema di responsabilità disciplinare che, seppur non rimesso a meri calcoli probabilistici, è chiamato a spiegare la sua autorità sanzionatoria tutte le volte nelle quali le emergenze processuali – anche di sola natura indiziaria – siano tali da suffragare un “confortevole convincimento” della violazione (in questa direzione, CFA, Sez. un., n. 14/2023-2024; CFA, Sez. un., n. 15/20232024).

Ed è proprio in applicazione di tali principi che, nel caso che occupa, il Tribunale federale nazionale ha ritenuto accertata la responsabilità del sig. Agnello per le condotte a lui ascritte, e sulle quali oggi v’è giudicato, opportunamente valorizzando il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal deferito in sede di audizione e dal suo difensore in udienza, al momento dell’accensione del conto gioco a questi intestato ne fosse stata fornita la carta di identità, la cui corrispondenza all’originale non aveva costituito oggetto di contestazione.

7. Resta aperta, invece, la questione in ordine alla dosimetria della pena irrogata al sig. Agnello.

È principio pacifico di questa Corte che, una volta accertato un illecito sportivo, la misura della relativa sanzione deve essere commisurata anzitutto alla gravità dell’illecito, la quale non può che essere accertata in concreto. In vero, l’efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale, quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale. Valutazione, questa, che deve passare per un’adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nel quale l’illecito si è verificato e nel ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi da questo incisi (in tal senso, ex multis, CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/20222023).

In tale prospettiva, nel commisurare la sanzione da irrogare, il Giudice sportivo non solo non può ritenersi vincolato – né in pejus n é in melius – alle richieste formulate dalla Procura federale (CFA, Sez. un., n. 92/2024-2025), ma deve rifuggire da ogni automatismo, anche là dove questo parrebbe “posto” da una regola federale di dettaglio (sul divieto di applicazione “meccanica” delle norme v. CFA, Sez. un., n. 4/2025-2026).

Il potere di graduare la pena in ragione della gravità – declinata in concreto – dell’infrazione può finanche travalicare i limiti edittali prescritti dal Regolatore federale, specie allorquando il destinatario del trattamento sanzionatorio – come nel caso che qui occupa – è una persona fisica. Diversamente dalle sanzioni irrogate nei confronti dei sodalizi sportivi, specie con riguardo a quelle consistenti nell’attribuzione di “punti negativi” in classifica, là dove è l’esigenza primaria di presidiare la regolarità delle competizioni a rendere quando mai opportuno – salvo casi eccezionali (v. CFA, Sez. I, n. 129/2023-2024) – che il giudice eserciti il suo potere discrezionale entro il perimetro sanzionatorio segnato dai limiti edittali (v. CFA, Sez. un., n. 71/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025), le pene che hanno come destinataria una persona fisica, proprio perché connotate da finalità essenzialmente retributive ma anche di tipo generalpreventivo, devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione nonché della personalità dell’agente, desumibile da molteplici indicatori, come – solo per citarne alcuni – l’intensità del dolo, il grado della colpa, l’eventuale recidiva, il comportamento post factum (CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, Sez. un., n. 71/2024-2025).

Tornando al caso che occupa, questa Corte ritiene che il Tribunale federale nazionale, nel determinare natura e misura delle pene da irrogare nei confronti del sig. Agnello Emanuele, ha correttamente valorizzato tutte le specificità della condotta a lui ascritta.

L’unicità dell’episodio (due sole puntate, occorse entrambe in concomitanza con l’apertura del conto gioco), come pure l’irrisorietà dell’importo scommesso (per complessivi 10,00), ma anche il non aver riportato vincite nonché il mancato collegamento con organizzazione esterne o comunque con fenomeni di alterazione di risultati, sono tutti elementi che inducono a una determinazione della pena al di sotto del limite edittale di 3 anni e 25.000,00 prescritto dal comma 1 dell’art. 24 CGS FIGC e richiesto dalla Procura federale per l’incolpato Agnello, la cui piana applicazione nel caso di specie sarebbe risultata sproporzionata, oltre che irragionevole.

8. In ordine alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio

La proporzionalità è principio normativo, di derivazione europea, che informa ogni atto di autonomia, anche di tipo negoziale, e chiama ad un’indagine trifasica, la quale si articola nell’accertamento dell’idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla norma. Ne deriva che la proporzionalità, lungi dal configurare un canone rigido e predeterminato, è misura – sempre flessibile – dell’azione ascrivibile tanto ai poteri pubblici quanto ai poteri privati e, al contempo, criterio di soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche giurisdizionale (CFA, Sez. un., 4/2025-2026).

Con particolare riguardo alle condotte ascritte al sig. Agnello, è indubbio che le sanzioni della squalifica e dell’ammenda prescritte dal comma 1 dell’art. 24 CGS FIGC siano misure necessarie nei confronti dell’incolpato, in ragione del disvalore in sé dell’illecito in parola, non a caso previsto dal Regolatore sportivo come fattispecie sanzionatoria di pericolo, la cui punibilità, come anticipato, prescinde dal fatto che il tesserato ne ricavi o meno una qualche utilità, essendo piuttosto sufficiente che la condotta posta in essere abbia l’idoneità in astratto a ledere l’interesse tutelato dalla norma (CFA, Sez. un., n. 34/2024-2025).

Ciò nondimeno, la loro limitazione a 1 anno di squalifica ed 5.000 di ammenda – e dunque ben al di sotto del limite edittale prescritto dal comma 1 dell’art. 24 CGS FIGC – si rivela del tutto proporzionata alle peculiarità del caso, innanzi individuate nell’unicità dell’episodio, nell’irrisorietà dell’importo scommesso, nella mancanza di vincite, come pure nel mancato collegamento con organizzazione esterne o, comunque, con fenomeni di alterazione di risultati. Circostanze, queste, niente affatto ridimensionate nella loro portata dalla condotta non collaborativa dell’incolpato, là dove l’“aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari” costituisce un’attenuante (nella specie, l’attenuante prevista alla lett. e del comma 1 dell’art. 13 CGS FIGC) che, in mancanza, non può certo essere valorizzata quale aggravante, come invece parrebbe intendere la Procura federale.

8. In ordine alla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio

Non può tacersi che il trattamento sanzionatorio qui oggetto di sindacato è stato disposto nell’ambito di un procedimento disciplinare che ha visto coinvolti più soggetti, tutti deferiti per il medesimo illecito, ma sulla scorta di una diversità di condotte che va adeguatamente differenziata nella sua ricaduta sanzionatoria. Il riferimento, più nello specifico, è alla condanna inflitta – con la stessa pronuncia qui gravata, ma non oggetto di impugnativa – ad altro incolpato, sig. Perlingieri Francesco, e determinata nella misura assai prossima al limite edittale, e precisamente in 3 anni e 50 giorni di squalifica e in 28.000,00 di ammenda, a fronte dell’accertamento in questo caso di ben 567 scommesse, compiute dal Perlingieri in un arco di tempo considerevole (tra l’8.1.2021 e il 5.7.2021), alcune delle quali anche vincenti. In ragione delle emergenze processuali, là dove il Giudice di primo grado avesse accolto la richiesta della Procura e dunque disposto la pena nel minimo edittale per la condotta ascritta al sig. Agnello, avrebbe finito per trattare in maniera sostanzialmente analoga dal punto di vista sanzionatorio condotte radicalmente diverse sul piano della loro concreta gravità. Ne sarebbe conseguita un’aperta violazione del principio di eguaglianza sostanziale, che invece chiama il giudice a declinare la sua risposta sanzionatoria differenziandola adeguatamente in ragione della specifica gravità delle condotte accertate (in tal senso, da ultimo, Coll. gar. sport, Sez. II, 9 giugno 2025, n. 41).

Né va tralasciato che un inasprimento del trattamento sanzionatorio nei confronti del sig. Agnello, a fronte della episodicità della scommessa accertata e dell’irrisorietà del suo valore, si tradurrebbe in un’irragionevole compromissione delle libertà costituzionali sulle quali questo irrimediabilmente incide, a partire dagli artt. 4 e 33, comma 7, cost., che riconoscono e tutelano lo sport non soltanto come attività lavorativa, ma prima ancora come diritto fondamentale della persona, sia come singolo sia come parte di una formazione sociale.

9. Sull’eccezionale deroga all’art. 15, comma 1, CGS FIGC

Da altro punto di vista, è indubbio che il trattamento sanzionatorio disposto nei confronti del sig. Agnello Emanuele travalichi il limite previsto dall’art. 15, comma 1, CGS FIGC, disposizione che, come accennato, prescrive che “[s]e concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione”. Ciò nondimeno, questo Collegio ritiene che sia proprio l’indiscutibile particolarità dell’illecito e, più nello specifico, la singolare tenuità del fatto ascritto al sig. Agnello ad integrare, come di fatto integra, una di quelle ulteriori circostanze attenuanti atipiche previste dal comma 2 dell’art. 13 CGS FIGC, le quali rappresentano uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, Sez. un., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. un., n. 119/2023-2024). Il che consente alla Corte, inoltre, di svolgere la funzione anche di giudice di equità e di proporzionare la sanzione in maniera ancor più effettiva alla gravità dei fatti scrutinati (CFA, Sez. un., n. 89/2023-2024; CFA, Sez. un., n. 99/2023-2024; CFA, Sez. un., n. 63/2022-2023; CFA, Sez. un., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, Sez. un., n. 94/2021-2022). E tanto, vista l’assoluta peculiarità del caso, anche in eccezionale deroga alla regola che, con specifico riguardo all’ipotesi nella quale concorrano una o più circostanze attenuanti, escluderebbe il potere del giudice di irrogare sanzioni al di sotto del limite della metà del minimo edittale (art. 15, comma 1, CGS FIGC).

Conclusivamente, la sanzione di 1 anno di squalifica ed 5.000,00 di ammenda disposta nel presente procedimento nei confronti del sig. Agnello Emanuele si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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