F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0018/CFA pubblicata il 7 Agosto 2025 (motivazioni) – PFI- Sig. Giovanni Mele-Sig. Matteo Laurindi-Sig. Andrea Santini-S. Piero a Sieve A.S.D.)

 

Decisione/0018/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0002/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco Mancini – Componente

Francesco Tuccari - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0002/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Toscana C.U. n. 95 del 26.6.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 30.06.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesco Tuccari e uditi l’Avv. Luca Zennaro per la reclamante, l’Avv. Pietro Olianti per il Sig. Matteo Laurindi e l’Avv. Marco Mazzanti per il Sig. Andrea Santini (quest’ultimo presente di persona);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Si legge nella decisione fatta oggetto di reclamo, che per questa parte non è stata contestata:

«La Procura federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti:

- Matteo Laurindi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD S. Banti Barberino fino al 30\6\2024 e  tesserato all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 4 par. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Il signor Laurindi in particolare, ha lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzi ambulanza

- Andrea Santini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD S. Banti Barberino fino al 30\6\2024 e tesserato all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 4 par.. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato quale promotore del tifo organizzato della ASD S. Banti Barberino ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Nel corso dei tafferugli, in particolare, i sostenitori della squadra ASD S Banti Barberino hanno lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostnitoridellasquadra ASD Reconquista, tr i quali il signor Giovanni Mele,ch ha ip sttolesionipersonali gudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzo di ambulanza;

- Giovanni Mele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S. Piero a Sieve ASD, della violazione degli artt. 4 co. 1, e 26 CGS per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Nel corso dei tafferugli, in particolare, i sostenitori della squadra ASD S Banti Barberino hanno lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzo di ambulanza;

- La società ASD Reconquista ai sensi dell’art. 26 co. 1 CGS per la condotta dei propri sostenitori consistente nell’avere gli stessi, in occasione della gara ASD Reconquista vs ASD S. Banti Barberino del 27 ottobre 2024 (seconda cat. Girone D), lanciato fumogeni e torce all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD S. Banti Barberino, originando disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara;

- La S. Piero a Sieve ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 co. 2 CGS per quanto addebitato al proprio tesserato Giovanni Mele».

2. Espletata l’istruttoria e svolta la discussione, la Procura federale chiedeva l’irrogazione delle sanzioni: (i) della squalifica di 3 anni, per il Sig. Matteo Laurindi; (ii) della squalifica di 3 anni, per il Sig. Andrea Santini; (iii) della squalifica di 1 anno, per il Sig. Giovanni Mele; (iv) dell’ammenda di 200,00, per l’ADS San Piero a Sieve. I difensori di tutte le parti ne chiedevano il proscioglimento; i difensori dei Sig.ri Laurindi e Santini chiedevano altresì, in subordine, l’irrogazione di una sanzione attenuata.

3. Il Tribunale, rilevato «[…] come i fatti di cui si discute siano abbastanza gravi, ma le prove addotte a supporto del deferimento non siano così univoche e concordanti da eliminare i dubbi che sorgono in ordine al reale svolgimento dei fatti stessi e allo specifico coinvolgimento dei vari soggetti deferiti», (i) irrogava al Sig. Matteo Laurindi la sanzione della squalifica di 1 anno; (ii) irrogava al Sig. Andrea Santini la sanzione della squalifica di 6 mesi; (iii) irrogava all’ASD Reconquista la sanzione dell’ammenda di 534,00 per intervenuto patteggiamento ex art. 127 CGS; (iv) proscioglieva il Sig. Giovanni Mele e l’ASD San Piero a Sieve.

4. Avverso questa decisione proponeva reclamo la Procura federale, articolando il gravame in quattro motivi, che si possono così compendiare:

4.1. Violazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, e 26 CGS, per non avere il Tribunale considerato il contenuto del provvedimento di DASPO adottato dal Questore di Firenze nei confronti del Sig. Giovanni Mele e da questi non impugnato, nonché per aver escluso la responsabilità oggettiva dell’ASD San Piero a Sieve, anche in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte;

4.2. Omessa e/o insufficiente motivazione in relazione a un fatto decisivo del giudizio, per non avere il Tribunale considerato, per un verso, sotto questo distinto e concorrente profilo, l’esistenza di detto provvedimento di DASPO rimasto non impugnato e, per altro verso, per non essersi fatto carico che quest’ultimo comporta, per i calciatori non professionisti, non solo il divieto di accesso agli impianti, ma anche quello di partecipazione alle attività sportive;

4.3. Violazione e falsa applicazione artt. 4, comma 1, 12, comma 1, 26 e 44, comma 5, CGS, per non avere il Tribunale considerato il contenuto dei provvedimenti di DASPO adottati dal Questore di Firenze nei confronti dei Sig.ri Matteo Laurindi e Andrea Santini e da costoro non impugnati, con la conseguente irrogazione di un trattamento sanzionatorio «del tutto inadeguato» alla stregua delle regole e dei principî, anche di diritto vivente, che informano la materia di che trattasi;

4.4. Omessa e/o insufficiente motivazione in relazione a un fatto decisivo del giudizio, per non avere il Tribunale considerato, per un verso, sotto questo distinto e concorrente profilo, l’esistenza di detti provvedimento di DASPO rimasti non impugnati e, per altro verso, le dichiarazioni rese alla Procura federale il 13.01.2025 dal Sig. Elia Parrini, Presidente dell’ASD Reconquista, nonché gli accertamenti preliminari effettuati dalla Compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo.

5. All’udienza del 30.7.2025 risultavano collegati in videoconferenza l’Avv. Luca Zennaro per la reclamante, l’Avv. Pietro Olianti per il Sig. Matteo Laurindi e l’Avv. Marco Mazzanti per il Sig. Andrea Santini (quest’ultimo presente di persona), i quali si costituivano in giudizio direttamente in quella sede.

Risultava altresì collegato l’Avv. Simone Bon ldi, il qual dichia ava di volersi costitui e in giudizio p r l Sig. G ov nni Mele, m non veniva ammesso a partecipare all’udienza in quanto sfornito di procura alle liti.

Svolta la discussione, la Procura federale insisteva per l’accoglimento del reclamo, mentre i difensori dei Sig.ri Laurindi e Santini ne chiedevano il rigetto.

Il reclamo, quindi, veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Preliminarmente, il Collegio rileva la mancanza di jus postulandi dell’Avv. Simone Bonaldi in quanto sfornito di procura alle liti; il che, prima e oltre a determinarne la non ammissione a partecipare all’udienza di discussione, comporta il difetto di legittimazione processuale del Sig. Giovanni Mele.

L’art. 100 CGS («Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello») sancisce, al comma 2, che, «Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore».

Premessa l’inesistenza di disposizioni statutarie che permettano alla parte di stare in giudizio personalmente, la previsione dell’obbligo della difesa tecnica nei giudizi che si svolgono davanti alla CFA, valevole sia quando la parte proponga il reclamo, sia quando – come nella concreta fattispecie – vi resista, costituisce espressione di un principio più generale «[…] coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti adottati dalle singole Federazioni […]. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo» (Collegio di Garanzia del CONI, 16.3.2018, n. 24).

Per tali ragioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 100, comma 2, CGS, consegue l’onere della “difesa tecnica” in tali giudizi, con la conseguenza che il procedimento avviato in assenza del difensore deve ritenersi inammissibile (CFA, Sez. I, n. 24/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 2/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 54/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 119/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 71/2020-2021; CFA, Sez. I., n. 68/2020-2021; CFA, Sez. II, n. 59/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 42/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020).

Presupposto indefettibile per l’esercizio del ministero difensivo è il conferimento della procura alle liti che, nel caso di specie, manca; né allo scopo il Collegio può utilmente prendere in considerazione la procura alle liti presente nel fascicolo del giudizio di primo grado (doc. n. 24), dove peraltro non è necessario il ministero di un difensore, trattandosi di procura speciale espressamente riferita, e in tal guisa limitata, al procedimento penale n. 13700/2024 RGNR pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

È ininfluente, poi, la circostanza che al predetto legale sia stato notificato l’avviso di fissazione d’udienza ex art. 103 CGS recante l’avvertimento ivi previsto; ciò in quanto si tratta di avviso di Segreteria che, al pari del presupposto reclamo, è stato notificato non ai legali direttamente, bensì alle parti sostanziali nei domicili rispettivamente eletti presso i vari avvocati, dunque senza alcuna previa verifica e valutazione dell’esistenza dello jus postulandi in capo a ciascuno di essi; operazioni, queste, di esclusiva spettanza del Collegio e, come tali, effettuabili soltanto nell’udienza di discussione.

7. Nel merito, il reclamo è parzialmente fondato nei termini che seguono.

7.1. Il primo motivo è fondato con riferimento alla posizione del Sig. Giovanni Mele.

Il Tribunale ne ha così motivato il proscioglimento: «Giovanni Mele spettatore di una partita tra due squadre per le quali lui non è tesserato, non vi è prova che abbia commesso alcunché di illecito, nessuno lo indica o lo individua come promotore o partecipante ai tafferugli.

L’unica certezza è che sia rimasto ferito dallo scoppio di un grosso petardo.

In buona sostanza è sicuramente una vittima, ma certo non si può affermare alla luce delle carte che egli abbia partecipato ad episodi commissivi, va quindi prosciolto da ogni addebito».

Con la recente decisione n. 61/2024-2025, questa Sezione:

- ha escluso che la posizione dell’atleta tesserato FIGC, presente tra il pubblico ed estraneo alle squadre in campo, sia assimilabile a quella del mero sostenitore;

- ha ribadito il principio secondo cui il «[…] dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi di lealtà, probità e correttezza, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play)”, ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024)»;

- facendo applicazione di questo principio, ha ritenuto che il comportamento dell’atleta in discorso debba essere in ogni caso conforme alla clausola generale di cui all’art. 4 CGS, poiché tali obblighi gravano sul soggetto tesserato anche quando non si trovi sul campo di gioco ma sugli spalti, trattandosi di una situazione comunque collegata allo svolgimento dell’incontro, e che debbano essere rispettati anche nei rapporti con gli altri sostenitori, essendo comunque rapporti legati allo svolgimento dell’attività sportiva.

La sovrapponibilità di questa fattispecie a quella di causa comporta che i principî ivi affermati possano trovare applicazione anche nella presente controversia; e ciò vieppiù considerando che la surrichiamata decisione n. 61/2024-2025 dà espressamente atto dell’esistenza di un recente orientamento ancora più “inclusivo” formatosi in seno al Collegio di Garanzia dello Sport (n. 10/2024), alla cui stregua «l’art. 4, comma 1, del CGS FIGC deve essere interpretato nel senso che è fatto obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sopra citati in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche – addirittura – economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti […]. In tal modo elidendo, a quanto sembra, anche il presupposto normativo della riferibilità dell’azione posta in essere all’attività sportiva».

Tanto premesso, costituisce jus receptum nella giurisprudenza anche di questa Corte che, per poter «dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (tra le tante e per tutte, SS.UU., n. 34/2022-2023; Sez. I, n. 87/2023-2024, n. 61/2024-2025, n. 13/2025-2026; cui adde Collegio di Garanzia dello Sport, n. 13/2016).

Venendo al caso di specie, dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado e in particolare da quella relativa al provvedimento di DASPO (doc. 6, pp. 85-89), peraltro non impugnato, risulta, prima e oltre che il ferimento del Sig. Mele, la sua partecipazione attiva agli episodi di che trattasi.

Nell’esistenza, nel contenuto e nella mancata impugnazione del DASPO, il Collegio ritiene di poter ravvisare quegli indizi gravi, precisi e concordanti che permettono di «acquisire» la «ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» richiesta ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare sportiva e della conseguente irrogazione delle relative sanzioni.

7.1.1. Il motivo è infondato per quel che concerne, invece, la posizione dell’ASD San Piero a Sieve, in cui militava il Sig. Giovanni Mele.

Nella richiamata decisione n. 61/2024-2025, da cui per quanto poc’anzi detto il Collegio non ha ragione di discostarsi, questa Sezione ha ritenuto che «Come è stato recentemente statuito da questa Corte federale (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025), la responsabilità delle società trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Se il legale rappresentante agisce all’interno dei poteri ad esso assegnati – anche a prescindere dal vantaggio o svantaggio economico provocato in capo alla società rappresentata – egli sta agendo nell’interesse della società rappresentata e quindi in virtù di un vincolo organizzativo e teleologico che, secondo la Cassazione, semmai rafforza, e non diminuisce, l’immedesimazione organica (Cass., sez. 4 penale, n. 570/2023). L’interruzione dell’immedesimazione organica può conseguire solo ove risulti che non vi è alcuna colpa organizzativa dell’ente. Secondo i principi ormai via via accolti dalla giurisprudenza ordinaria (penale) la “colpa di organizzazione” ha per un ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione colpevole (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Sotto questo profilo, secondo Cass. Sez. 4, n. 32899/2021, proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa (Cass., sez. 4 penale, n. 570/2023). Simili principi (rivolti al decreto legislativo n. 231/2001) possono dirsi ormai recepiti nell’art. 7 C.G.S. e risultano persino estesi a fattispecie che, pur non configurando reato, costituiscono comunque illcito spotivo.La colpa di organizzazione dev nvero dirsi lla base dell ratio dell’art. 7 C.G.S. a mente del quale “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”. Se, allora, il fondamento della responsabilità cd. oggettiva ex art. 6 CGS si fonda sulla cd. colpa organizzativa – che può essere esclusa là dove sia dimostrata l'adozione di un efficace modello organizzativo astrattamente idoneo ad evitare l'evento – v'è da chiedersi come tale responsabilità possa essere riconosciuta in capo alla società sportiva per un fatto commesso da un tesserato presente in veste di sostenitore ad un incontro fra altre e diverse squadre.

All'evidenza, non è possibile imporre ad un club di adottare modelli di organizzazione e gestione che consentano di contenere la condotta dei propri tesserati quando assistano, in forma privata, a competizioni sportive ovunque esse si svolgano e rispetto a qualunque squadra in campo.

L'impossibilità di individuare una condotta doverosa in capo all'Ente, nel caso specifico che qui ci occupa, determina l'impossibilità di riconoscerne la responsabilità ai sensi dell'art. 6 CGS».

Correttamente, dunque, il Tribunale federale territoriale ha escluso la responsabilità dell’ASD San Piero a Sieve.

Tanto premesso, non appaiono pertinenti i richiami ai precedenti di questa Corte contenuti nel reclamo, in quanto essi riguardano la diversa e differente ipotesi della responsabilità oggettiva delle società sportive per fatti commessi da propri tesserati nel corso di competizioni che le vedono coinvolte.

Né coglie nel segno l’assunto secondo cui l’estraneità della ASD San Piero a Sieve ai fatti rileverebbe comunque « sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio da irrogare a carico della compagine, in relazione al quale la Procura federale ha richiesto l’irrogazione di un’ammenda pari soltanto ad 200,00 nonostante che nei confronti del calciatore per la stessa tesserato sia stata formulata richiesta di applicazione di una sanzione pari ad un anno di squalifica».

Alla luce dei suesposti principî, infatti, detta estraneità opera “a monte”, ossia sul piano dell’an, con la conseguente esclusione della responsabilità della società ex art. 6 CGS; donde l’infondatezza anche del riferimento alla ridotta proporzione tra l’importo dell’ammenda richiesta nei confronti di quest’ultima e la durata della squalifica richiesta nei confronti dell’atleta tesserato.

7.2. Le considerazioni svolte con riferimento alla posizione del Sig. Giovanni Mele comportano l’accoglimento del secondo motivo di reclamo, che riprende le stesse censure sostanziali articolate nel primo motivo, prospettandole e sviluppandole da diverso angolo visuale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, esso è stabilito, a norma dell’art. 12, comma 1, CGS, «[…] tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi»; a termini del successivo art. 44, comma 5, poi, «Tutte le sanzioni devono avere carattere di effettività e di afflittività». Come più volte chiarito da questa Sezione, infatti, «in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e, da ultimo, deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (ex multis: CFA, Sez. I, n. 120/2023-2024)» (n. 61/2024-2025).

A tanto aggiungasi che l’irrogazione del DASPO nei confronti degli atleti tesserati non professionisti comporta il divieto, oltre che di accesso agli impianti, anche di partecipazione alle attività sportive (Cass., sez. III pen., 27.9.2021, n. 35481).

Pertanto, il Collegio ritiene congrua la sanzione della squalifica di anni 1 (uno), assodata la natura dei fatti (consistenti nella partecipazione attiva a episodi di violenza su persone o cose), nonché la loro considerevole gravità (di cui dà atto lo stesso Tribunale federale territoriale: «[…] Rileva il Tribunale come i fatti di cui si discute siano abbastanza gravi […]»), nonché in considerazione dell’effetto interdittivo della partecipazione alle attività sportive riveniente dal DASPO.

7.3. Il terzo e il quarto motivo – che possono essere esaminati congiuntamente, recando le medesime censure sostanziali, sebbene prospettate e sviluppate sotto diverso profilo – sono entrambi fondati.

Nel rinviare ai consolidati principî in tema di prova e di accertamento della responsabilità nel procedimento sportivo richiamati con riferimento alla posizione del Sig. Giovanni Mele, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla posizione del Sig. Matteo Laurindi, dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado e in particolare da quella relativa al provvedimento di DASPO (doc. 6, pp. 80-84), peraltro non impugnato, risulta che egli, oltre ad aver part cipato ai tafferugli e lanciato fumogeni (come accertato dal Tribunale federal territ ri le), è stato individuato d un testimone ivi nominativamente indicato, che lo conosce personalmente e al quale è stata mostrata una fotografia scattata dai Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo, come autore del lancio del petardo che ha procurato lesioni a due persone, tra cui il Sig. Giovanni Mele, e investito altri tifosi.

Per parte sua, il Sig. Andrea Santini non è stato soltanto coinvolto «[…] come “capo tifoso” ed organizzatore della trasferta, e coordinatore dei cori e “sfottò” che hanno, con tutta probabilità, dato il via ai tafferugli poi culminati negli episodi gravi che, alla fine, hanno indotto alle forze dell’ordine di intimare al Direttore di Gara la chiusura anticipata dell’incontro, e che hanno portato al ferimento di un tifoso».

Dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado e in particolare da quella relativa al provvedimento di DASPO (doc. 6, pp. 100-104), risulta infatti che il Sig. Andrea Santini, in quanto rappresentante della tifoseria dell’ASD Spartaco Banti Barberino, ha: (i) preso accordi con il rappresentante della tifoseria dell’ASD Reconquista «per porre in essere una protesta consistente in accensione di fumogeni, contro il diniego della Lega al minuto di silenzio in ricordo di tre ULTRAS del Foggia recentemente deceduti, di fatto accordandosi per porre in essere il reato previsto dall’art. 6-bis della L. 401/1989»; (ii) partecipato attivamente ai tafferugli.

A tanto aggiungasi che il provvedimento di DASPO non è stato impugnato o, comunque, è stato impugnato con esito negativo senza interposizione di ulteriore gravame (a pag. 3 del verbale istruttorio del Tribunale federale territoriale prot. n. 22/P. Stagione Sportiva 2024-2025 del 20.6.2025, si legge: «Prende la parola l’Avvocato Marco Mazzanti per Andrea Santini. […] Anche nel caso del si[g]nor Santini non vi è stata impugnazione del provvedimento di daspo […], precisa che è stato fatto un ricorso gerarchico del daspo ma che non è stato accolto»).

Nell’esistenza, nel contenuto e nella mancata impugnazione del DASPO (e/o mancata impugnazione della decisione di rigetto del relativo ricorso gerarchico, per il Sig. Andrea Santini, con in più una valutazione di infondatezza, rimasta incontestata, delle tesi difensive di quest’ultimo), il Collegio ritiene di poter ravvisare quegli indizi gravi, precisi e concordanti che permettono di «acquisire» la «ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» richiesta ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare sportiva e della conseguente irrogazione delle relative sanzioni.

Quanto agli altri atti e documenti richiamati dalla Procura federale e di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, premesso che gli accertamenti effettuati dalla Compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo fanno parte integrante e sostanziale della documentazione relativa al provvedimento di DASPO di cui si è appena detto, non appaiono conducenti le dichiarazioni del Sig. Elia Parrini; il quale, dopo aver ricostruito i fatti, si è limitato a riferire, per quanto di specifico interesse in questa sede, «[…] di non aver visto chi abbia lanciato il petardo […]» e «di essere a conoscenza del fatto che un tifoso del BANTI ha confessato ai Carabinieri di aver lanciato il petardo e per questo lui ed un altro supporter del BANTI sarebbero stati colpiti da DASPO, come due tifosi del RECONQUISTA».           

In ordine al trattamento sanzionatorio, le considerazioni svolte nell’esaminare il secondo motivo di reclamo con riferimento alla posizione del Sig. Giovanni Mele valgono, mutatis mutandis, anche per quel che concerne le posizioni dei Sig.ri Matteo Laurindi e Andrea Santini.

Alla stregua di dette considerazioni, il Collegio ritiene congrua la sanzione della squalifica di anni 3 (tre) per entrambi gli atleti tesserati.

P.Q.M.

accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Giovanni Mele: la squalifica di anni 1 (uno);

- al Sig. Matteo Laurindi: la squalifica di anni 3 (tre);

- al Sig. Andrea Santini: la squalifica di anni 3 (tre).

Conferma il proscioglimento della società ASD San Piero a Sieve.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesco Tuccari                                                             Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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