F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN – SD del 1 Agosto 2025 (motivazioni) – Francesco Pittella e Bagnolo Calcio a 5 ASD – Reg. Prot. 247/TFN-SD

Decisione/0025/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0247/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31321/798pf24-25/GC/SA/fm del 25 giugno 2025 nei confronti del sig. Francesco Pittella e della società Bagnolo Calcio a 5 ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

E’ posto in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 31321/798pf24- 25/GC/SA/fm del 25 giugno 2025, nei confronti di:

- sig. Francesco Pittella, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bagnolo Calcio A5 A.S.D.:

per violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25.1.2025, nel corso della gara Mattagnanese BSL – Bagnolo Calcio a 5, valevole per il girone C del campionato di serie B di calcio a 5, proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore avversario sig. Mattias Gningue, schierato nelle fila della squadra della società ospitante A.S.D. Mattagnanese BSL con la maglia numero 6, le seguenti testuali espressioni: “negro”, “scimmia”;

- società Bagnolo Calcio A5 A.S.D.: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Pittella così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine da un esposto pervenuto in data 06.02.2025 alla Procura Federale da parte della società ASD Mattagnanese BSL, militante nel campionato Nazionale di calcio a 5 Serie B, girone C, nel quale quest’ultima ha rappresentato che, durante la partita casalinga disputata il 25.01.2025 con gli avversari della società Bagnolo C5, un proprio tesserato, Mattias Gningue, sarebbe stato ripetutamente destinatario di insulti razzisti da parte del giocatore Francesco Pittella del Bagnolo. Espressioni tra le quali “negro” e “scimmia” gli sarebbero state rivolte dal Pittella anche quando questi era seduto in panchina. La società Mattagnanese minacciava di interrompere la gara e ritirare la squadra ma, nonostante le varie segnalazioni alla terna arbitrale, questa non riscontrava nulla di quanto dichiarato portando a termine la gara.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti gli atti e i documenti specificatamente indicati nell’atto di deferimento del 24 giugno 2025.

Ai fini delle indagini, la Procura Federale ha proceduto:

- in data 06.03.2025, alla richiesta degli atti alla Segreteria Nazionale calcio a 5 tra cui i referti, i fogli di censimento e gli organigrammi relativi alla stagione sportiva 2024 – 2025 delle società; atti che sono stati regolarmente acquisiti;

- in data 13.03.2025, alla richiesta atti alle Tenenze dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo e Certaldo;

- in data 24.03.2025, all’acquisizione della nota di riscontro da parte della Legione dei Carabinieri Toscana –Stazione di Ronta in merito alla richiesta atti del 13.03.2025;

- in data 01.04.2025, alle audizioni in rogatoria dei tesserati della società Mattagnanese BSL, Begliomini Emanuele, Pieraccioli Daniele e Gningue Mattias;

- in data 22.04.2025, alle audizioni dei tesserati della società Bagnolo C5, Sberveglieri Elena, Marciano Ivan e Pittella Francesco.

E’ stato naturalmente acquisito agli atti anche l’esposto della ASD Mattagnanese BSL pervenuto alla Procura Federale in data 6.2.2025 con allegati l’articolo di stampa dal titolo “Offese razziste durante la partita. La Vittima: non bastano le scuse”, pubblicato sul quotidiano “La Nazione di Firenze” in data 26.1.2025, lo screenshot dei contenuti social inerenti all’episodio oggetto di accertamento e lo screenshot della corrispondenza WhatsApp intercorsa tra il calciatore Mattias Gningue ed il Presidente della società A.S.D. Mattagnanese BSL.

Al termine dell’attività istruttoria, la Procura ha sostenuto un’ipotesi di responsabilità a carico degli odierni deferiti, notificando agli stessi, di conseguenza, in data 19 maggio 2025, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini; successivamente, in data 30 maggio 2025, venivano depositate dai legali incaricati memorie nell’interesse del sig. Francesco Pittella e della società Bagnolo Calcio A5 ASD.

Preso atto dell’attività istruttoria effettuata, la Procura Federale proponeva in data 24 giugno 2025 il deferimento del sig. Francesco Pittella e della società Bagnolo Calcio A5 ASD.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 22 luglio 2025.

Precedentemente, in data 17 luglio 2025, l’Avv. Elena Spallazzani per conto del sig. Pittella Francesco e l’Avv. Matteo Campani per conto della società Bagnolo Calcio a 5 A.s.d. depositavano memorie difensive con le quali chiedevano, nel merito, di ritenere non sussistente qualsivoglia responsabilità in capo ai deferiti e di non applicare alcuna sanzione agli stessi e, in via istruttoria, l’audizione del giocatore Ottavo Muto e degli arbitri di gara.

Il dibattimento

All’udienza del 22 luglio 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha concluso chiedendo l’irrogazione, nei confronti del sig. Francesco Pittella della sanzione di giornate 10 (dieci) di squalifica da scontare in gare del campionato di competenza nel corso della corrente stagione sportiva e nei confronti della società Bagnolo Calcio a 5 ASD della sanzione di . 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

L’Avv. Spallanzani, per conto del sig. Pittella Francesco, si è riportato alla propria memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate e per il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione minima.

L’Avv. Campani, per conto della società Bagnolo Calcio a 5 ASD, si è anch’esso riportato alla propria memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate e per il proscioglimento della propria assistita.

La decisione

In via preliminare devono essere vagliate le istanze istruttorie formulate dalle difese dei deferiti con le quali sono state richieste l’audizione del giocatore Ottavo Muto, tesserato con la Bagnolo Calcio a 5 ASD, e l’audizione degli arbitri di gara.

Il Tribunale ritiene che le dette istanze istruttorie non possano trovare accoglimento, atteso che i direttori di gara hanno già riferito quanto accaduto durante la gara Mattagnanese BSL – Bagnolo Calcio a 5 del 25 gennaio 2025 nel Referto Arbitrale di gara già acquisito agli atti che risulta essere completo e non oggetto di contestazione dalle parti; sulla richiesta di audizione del giocatore Ottavo Muto, il Tribunale ritiene ugualmente di non poter accogliere l’istanza essendo il tesserato, nel caso di specie, chiamato a riferire su circostanze “negative”, nel senso che dovrebbe riferire su parole e offese non udite.

Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle difese, si procede all’analisi, nel merito, della controversia.

Nel merito va detto che, dall’esame della documentazione già presente nel fascicolo processuale con particolare riferimento alle udizioni del 01.04.2025 dei tesserati della società Mattagnanese BSL, Begliomini Emanuele, Pieraccioli Daniele e Gningue Mattias ed alle audizioni del 22.04.2025 dei tesserati della società Bagnolo C5, Sberveglieri Elena, Marciano Ivan e Pittella Francesco, i fatti contestati hanno trovato oggettivo riscontro.

Le dichiarazioni rese dai tesserati della Mattagnanese B.S.L. sono lineari e concordi e dalle stesse emerge chiaramente che il deferito Francesco Pittella ha proferito nei confronti del giocatore Mattias Gningue le espressioni “negro” e “scimmia” di evidente stampo razzista.

In particolare il sig. Begliomini Emanuele, allenatore della società Mattagnanese B.L.S., in audizione, ha riferito che durante la gara, circa a metà del primo tempo, il giocatore Pittella del Bagnolo, offendeva con frasi razziali il giocatore GNINGUE della Mattagnanese; nello specifico proferendo la frase “NEGRO DI MERDA”. Ha riferito anche che il Gningue avrebbe immediatamente avvertito il Direttore di Gara che però non ha preso alcun provvedimento. Il Begliomini ha dichiarato anche che a fine gara in un confronto tra il Gningue e il Pittella, quest’ultimo si sarebbe scusato per le offese recate durante la gara, a conferma di quanto dichiarato anche dai tesserati della società avversaria.

Le dichiarazioni rese dal sig. Pieraccioli Daniele, Dirigente della società Mattagnanese BLS, in audizione, sono in linea con quelle dell’allenatore Begliomini; il Dirigente ha, infatti, riferito che durante la gara, circa a metà del primo tempo, il giocatore GNINGUE della Mattagnanese veniva offeso con frasi razziste e che, richiamata l’attenzione del Direttore di Gara sull’episodio, quest’ultimo faceva continuare il gioco, circostanza che consentiva al Pittella di proseguire con le sue offese all’indirizzo del Gningue. Anche il sig. Pieraccioli ha dichiarato che a fine gara è avvenuto un chiarimento tra il Gningue e il Pittella in cui quest’ultimo si sarebbe scusato formalmente.

Le dichiarazioni dei 2 tesserati della società Mattagnanese BLS confermano quanto dichiarato dalla parte offesa Gningue Mattias, atleta della società Mattagnanese BLS, sia nell’esposto che ha dato il via al presente deferimento sia nel corso dell’audizione del 1^ aprile 2025; in audizione, infatti, il Gningue ha riferito che durante la gara il calciatore Pittella ha iniziato ad offenderlo con parole del tipo “scimmia” e “negro” proseguendo nelle offese anche durante i cambi quando il Pittella era seduto in panchina. Ha riferito di aver avvertito il Direttore di Gara dell’accaduto ma che lo stesso non aveva potuto interrompere la gara. Anch’egli ha riferito che a fine gara, alla presenza del padre senegalese, riceveva le scuse formali del Pittella.

Le circostanze appena descritte appaiono essere confermate non solo dal Referto Arbitrale, nel quale il Direttore di gara ha ritenuto di dover ammonire al 10 minuto del 1^ tempo regolamentare i giocatori Pittella e Gningue per “comportamento antisportivo” per “aver mostrato una mancanza di rispetto nei riguardi dello spirito del gioco”, ma anche e soprattutto dalla nota di riscontro trasmessa in data 24.03.2025 dalla Legione dei Carabinieri “Toscana” - Stazione di Ronta a seguito di richiesta atti del 13.03.2025, nella quale testualmente si legge che: “in data 25 gennaio 2025, pattuglia di questo comando durante l’espletamento di un servizio mirato alla prevenzione e repressione di reati in genere, veniva richiesto il suo intervento presso il Palazzetto dello Sport sito all’interno della scuola “Giotto Ulivi”, dove, durante un incontro di calcio a cinque, valevole per il campionato di serie B Mattagnanese – Bagnolo, l’oggettivato (Mattias Gningue) veniva insultato con improperi di tipo razziale da parte di un giocatore della squadra avversaria, successivamente identificato in Pittella Francesco, il quale riferiva ai militari di aver avuto durante la partita un diverbio con il Gningue e di essersi già scusato”.

I carabinieri confermano, quindi, che il Pittella, a fine gara si sia scusato nei confronti del Gningue per le offese di tipo razziale proferite durante la gara nei confronti del giocatore di colore della squadra avversaria.

Anche gli articoli di stampa allegati all’esposto contribuiscono a provare i fatti oggetto di contestazione, emergendo dagli stessi pure che lo spregevole episodio ha avuto una risonanza mediatica non indifferente e che merita di essere esaminata con la dovuta attenzione.

A parere del Tribunale, inoltre, anche le dichiarazioni rese dai tesserati della Bagnolo Calcio a 5 ASD contribuiscono ad avallare la tesi accusatoria ed a confermare l’azione illecita posta in essere dal deferito; difatti, la sig.ra Sberveglieri Elena, Presidente della società Bagnolo C5, in audizione, ha confermato di essere stata presente alla gara, sugli spalti di fronte alle panchine dall’altra parte del campo e, pur riferendo di non avere udito nulla da quella posizione in merito a quanto dicevano in campo, ha poi riferito che a fine gara il loro giocatore Pittella si scusava con il giocatore della squadra avversaria, Gningue, per gli insulti reciproci che si erano scambiati durante la partita. Al termine della gara si scusava, addirittura, lei stessa, in qualità di Presidente della società ospitata, con il giocatore Gningue dicendo che in campo “ci sono cose che non andrebbero dette…”. Riferiva, inoltre, che alla partenza del pullman venivano raggiunti da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri che identificava compiutamente il Pittella come l’autore delle azioni oggi contestate.

Il sig. Marciano Ivan, vice-Presidente e Dirigente Accompagnatore della società Bagnolo C5, presente nella distinta di gara come dirigente accompagnatore, durante l’audizione, ha confermato di avere assistito a qualche screzio durante la partita tra il Pittella e il Gningue pur non udendo le parole che i due giocatori si sono scambiati; anch’egli, però, conferma che, nel lasciare lo spogliatoio per tornare sul pullman per il rientro in sede, accompagnava il Pittella dal Gningue per un chiarimento e che il Gningue, in compagnia del padre, non accettava le scuse evidentemente fatte dal medesimo Pittella.

Infine anche lo stesso Pittella Francesco, atleta della società Bagnolo C5 ed odierno deferito, in audizione, ha ammesso di avere avuto scambi di insulti sia con la panchina che con il giocatore Gningue in campo ma che le frasi dallo stesso proferite all’indirizzo del proprio avversario non avevano contenuto discriminatorio; sta di fatto che il medesimo Pittella riferisce di essersi, a fine gara, scusato personalmente con il Presidente della Mattagnanese e con il giocatore avversario Mattias Gningue. Anch’egli conferma di essere stato raggiunto da una pattuglia dei Carabinieri che lo identificava.

Da ultimo, ma non per ultimo, si pone poi il comunicato stampa della società Bagnolo C5 emesso il girono stesso della gara dal cui testo risultano confermati i fatti oggetto di procedimento: “Siamo profondamente dispiaciuti per quello che è accaduto oggi in casa di Mattagnanese Bis! Ci scusiamo e ribadiamo con forza che crediamo nei valori di inclusione, rispetto e unità che devono sempre guidare il nostro sport”.

Va detto, infine, che le memorie prodotte dai deferiti non sono sufficienti a sostenere le argomentazioni difensive non avendo le medesime introdotto alcuna prova o documentazione utile per smentire le affermazioni dei tesserati della Mattagnanese BSL e per “scagionare” il Pittella tanto che i fatti “contestati” risultano, all’esito del dibattimento, oggettivamente e documentalmente provati. Per tutto quanto detto, all’esito dell’odierna discussione, il Tribunale ritiene che i comportamenti posti in essere dal Pittella ed oggetto di accertamento abbiano trovato conferma sia nelle dichiarazioni rese dai tesserati della società Mattagnanese BSL e dai tesserati della società Bagnolo Calcio a5 ASD che nella documentazione acquisita agli atti e che, di conseguenza, sia stato oggettivamente provato che il calciatore Mattias Gningue sia stato destinatario di frasi di discriminazione razziale da parte del calciatore avversario Francesco Pittella.

Accertata la responsabilità dell’atleta Francesco Pittella, consegue anche la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della società Bagnolo Calcio a5 A.S.D. per la quale, all’epoca dei fatti, era tesserato il calciatore Pittella.

Sulla misura delle sanzioni, ritiene questo Tribunale di aderire alle richieste della Procura Federale così come formulate all’odierna udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Francesco Pittella, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare in gare ufficiali nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva;

- alla società Bagnolo Calcio a 5 ASD, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 1° agosto 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it