F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFN – SD del 4 Agosto 2025 (motivazioni) – Vincenzo Tuccillo e ASD Ecocity Futsal Genzano – Reg. Prot. 3/TFN-SD

Decisione/0026/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0003/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 286 /1276pf2425/GC/gb depositato il 3 luglio 2025 nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. n. 286 /1276pf24-25/GC/gb del 3 luglio 2025, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. TUCCILLO Vincenzo, all’epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di firma e rappresentanza della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano per rispondere, rispettivamente:

- il sig. TUCCILLO Vincenzo, della violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S per aver successivamente allo svolgimento della gara Meta Catania Bricocity vs Ecocity Futsal Genzano - disputata in data 15.06.2025, valevole quale gara 3 semifinali playoff scudetto Campionato Nazionale Calcio A 5 Girone Unico della stagione sportiva in corso e terminata con la vittoria della squadra ospitante per 8-5, espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, degli arbitri (A.E. Simone Zanfino di Agropoli, A.E. Andrea Saggese di Rovereto e A.E. Francesco Saverio Mancuso di Lamezia) che ebbero a dirigere l’incontro de quo, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate su di un profilo Facebook dal nick name “Vincenzo Ecocity” ad esso direttamente riconducibile: “Una società può spendere quando vuole, poi quando ad arbitrare ci sono questi incapaci azzera tutto ... sul 5.4 per noi fa questa cazzata atroce, una delle tante ... oggi è toccato a me domani toccherà chi sa a chi, cambiare subito questi imbecilli che non sanno fare il loro mestiere” (post accompagnato dalla pubblicazione a corredo di un breve video riproducente uno degli arbitri nell’atto di espellere dal terreno di gioco un calciatore della Ecocity Futsal Genzano per doppia ammonizione). Con la recidiva ex art. 18 CGS per aver il tesserato nella corrente stagione sportiva già subito, giusto CU N. 173/TFN del 08.05.2025 e N.186/TFN del 03.06.2025, sanzioni (per complessivi mesi 6 di inibizione) per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e con l’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.

- la società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Vincenzo Tuccillo, quale all’epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di firma e rappresentanza della Società.

La fase istruttoria

Nel corso delle indagini sono state acquisite la copia della nota con allegati trasmessa all’Ufficio, in data 16.06.2025, dall’Amministratore Unico della società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D. dott. Paolo Morlino e la copia dell’interrogazione AS400 relativa alla persona del sig. Vincenzo Tuccillo.

Ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, nessuna delle parti ha chiesto di essere audita o inviato memorie difensive.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del 24.7.2025, con memoria a ministero dell’avv. Flavia Tortorella versata in atti il 21.7.2025, la società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO ha preliminarmente eccepito la carenza dei poteri in capo al Vice Presidente, avendone già formalizzato la revoca prima del verificarsi dei fatti, con conseguente inoperatività del principio di immedesimazione organica tra questi ed il Club, in quanto non imputabile al sodalizio la condotta del primo in adesione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La società, inoltre, ha lamentato il mancato accesso alla procedura di cui all’art. 126 CGS in ragione della contestata recidiva.

Il dibattimento

All’udienza del 24 luglio 2024, tenutasi in modalità mista, hanno preso parte l'Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Flavia Tortorella per la società ASD Ecocity Futsal Genzano.

Nessuno è comparso per il sig. Vincenzo Tuccillo.

Espletate le modalità di rito sulle modalità di svolgimento dell’udienza, ha preso la parola l'Avv. Liberati, il quale, riportatisi integralmente all'atto di deferimento, tenuto conto della doppia recidiva contestata, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 8 (otto) di inibizione;

- alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

L'avv. Tortorella, richiamate le tesi difensive argomentate in memoria, ha sottolineato che prima dei fatti contestati la società aveva depositato ai competenti uffici una richiesta per la revoca dei poteri in capo al sig. Tuccillo; ha aggiunto di aver chiesto alla Procura Federale la possibilità di addivenire ad un accordo ex art. 126 CGS ricevendone riscontro negativo; ha quindi concluso per il proscioglimento della società ovvero, in via subordinata, per l'irrogazione di una sanzione minima.

L'avv. Liberati ha precisato che, da colloqui intercorsi tra la Procura Federale ed il Dipartimento Interregionale LND, risultava che il Dipartimento aveva concesso la convalida della richiesta di revoca dei poteri in capo al sig. Tuccillo il giorno 7 luglio 2025 e dunque che il sig. Tuccillo, alla data dei fatti contestati, ricopriva ancora la carica di Vice Presidente dotato dei poteri necessari. In replica alla deduzione dell’ufficio, l'avv. Tortorella ha evidenziato che la richiesta di revoca è stata depositata dalla ASD Ecocity Futsal Genzano nel mese di maggio, prima quindi dei fatti contestati, e che le tempistiche impiegate dagli uffici competenti per lavorare la pratica non potevano ricadere sulla società.

La decisione

1.1. Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità del sig. Tuccillo giacché la violazione contestata risulta fondata, in quanto provata documentalmente.

Il Collegio, infatti, esaminati gli atti, ritiene sussistere la responsabilità del deferito per la  violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S per aver successivamente allo svolgimento della gara Meta Catania Bricocity vs Ecocity Futsal Genzano - disputata in data 15.06.2025, valevole quale gara 3 semifinali playoff scudetto Campionato Nazionale Calcio A 5 Girone Unico della stagione sportiva in corso e terminata con la vittoria della squadra ospitante per 8-5 - espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia degli arbitri (A.E. Simone Zanfino di Agropoli, A.E. Andrea Saggese di Rovereto e A.E. Francesco Saverio Mancuso di Lamezia), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate su di un profilo Facebook dal nick name “Vincenzo Ecocity” ad esso direttamente riconducibile.

E’ evidente che tali affermazioni, diffuse attraverso post pubblicati e mediante il social network Facebook, integrano la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 23 del CGS in quanto oggettivamente inopportune e offensive e tali da ledere direttamente il prestigio e la reputazione propri sia degli arbitri (A.E. Simone Zanfino di Agropoli, A.E. Andrea Saggese di Rovereto e A.E. Francesco Saverio Mancuso di Lamezia) sia di riflesso e in conseguenza, della intera classe arbitrale revocando in dubbio il rispetto e l’ossequio di chi rappresenta l’Istituzione federale, anche in qualità di custode e garante dell’osservanza delle regole che disciplinano l’esercizio e la pratica del giuoco del calcio.

Tali dichiarazioni travalicano altresì il limite della critica consentita e della continenza verbale (cfr. CFA Sez. Un. decisione n.10/2021-2022), trattandosi di parole relative alla capacità e alla competenza professionale dei sopra indicati arbitri nonché, nonché alla lealtà sportiva e alla correttezza degli stessi nell’esercizio delle proprie funzioni e come tali rivolte, quindi, non già a sollevare una legittima critica verso l’operato altrui, quanto, piuttosto a ledere direttamente la sfera personale del destinatario delle stesse.

Inoltre, dagli atti del procedimento, risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 del C.G.S., anche a prescindere dall’applicazione dell’art. 23 del CGS, ascrivibile al sig. Tuccillo Vincenzo in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.

Tali comportamenti, infatti, violano l’art. 4, comma 1, del C.G.S, anche alla luce della giurisprudenza endo-federale che ha sancito il principio secondo il quale lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo (in tale senso, ex multis, Collegio di Garanzia, decisione n. 121 del 30.12.2021; in tal senso anche CFA Sez. Un., n.67/2024-2025).

È, inoltre, fatto noto che il sig. Tuccillo non sia estraneo a simili accadimenti sanzionati da questo Tribunale (cfr. Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Decisione/0247/TFNSD-2024-2025;Decisione/0247/TFNSD-2024-2025; Decisione/0247/TFNSD-2024-2025).

Invero, si configura altresì l’ipotesi di recidiva ex art. 18 CGS, in quanto i fatti oggetto del presente procedimento, sebbene giudicati nella presente stagione sportiva, sono afferenti la medesima stagione sportiva durante la quale ha già subìto, giusto CU N. 173/TFN del 08.05.2025 e N.186/TFN del 03.06.2025, sanzioni (per complessivi mesi 6 di inibizione) per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e con l’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.

1.2. In ordine alla società, invece, il Collegio ritiene debba rispondere esclusivamente a titolo di responsabilità oggettiva.

La società ha dimostrato, invero, di aver depositato il foglio di censimento dal quale risulta la conferma nella carica di Vice Presidente al sig. Tuccillo, privo, però, dei poteri di rappresentanza già in data 27 maggio 2025 ovvero prima del verificarsi dei fatti, pur avendo la Procura dato atto, in udienza, che la convalida, e quindi la pubblicità, di tale richiesta sia avvenuta solo in epoca successiva ai fatti stessi, ovvero in data 7 luglio 2025.

Il lasso di tempo di circa quaranta giorni, occorso ai competenti Uffici della LND per la ratifica della modifica dell’organigramma societario, non può ripercuotersi sulla società che, prima dei fatti oggetto del presente procedimento, aveva depositato – dandone dimostrazione in corso di giudizio - la richiesta di revoca dei poteri al sig. Tuccillo, dissociandosi dal comportamento del proprio rappresentante.

Il Collegio, pertanto, ritiene che la società risponda dei fatti attribuiti al Vice Presidente sig. Tuccillo, a titolo di responsabilità oggettiva e non di responsabilità diretta.

2. Quanto alle sanzione da irrogare nel caso specifico, il Collegio precisa che, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA S.U. n. 110-2022/2023 e che per tale ragione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.”

In applicazione dell’anzidetto principio, sanzione congrua da comminare al sig. Tuccillo Vincenzo, tenuto conto della recidiva (art. 18 CGS ) e dell’aggravante [art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S.] contestate è quella di mesi 12 (dodici) di inibizione.

Nei confronti della A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, venuta meno la responsabilità diretta, sanzione congrua  è quella di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                   Amedeo Citarella

 

Depositato in data 4 agosto 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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