F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0009/CSA pubblicata del 8 Agosto 2025 – Pro Sesto 1913 S.S.D. S.R.L. – calciatore Alessandro Sala
Decisione/0009/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0114/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia – Componente
Antonio Blandini - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo n. 0114/CSA/2024-2025 del 29 novembre 2024, la società Pro Sesto 1913 SSD S.R.L. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale FIGC- LND, di cui al C.U. n.60 del 26 novembre 2024, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica di 4 (quattro) gare effettive al calciatore Alessandro Sala in relazione alla gara Club Milano S.S.D. A R.L./Pro Sesto 1913 SSD S.R.L. del 24 novembre 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale”.
La Società considera la decisione del Giudice Sportivo ingiusta, immotivata e, in ogni caso, sproporzionata in relazione ai reali accadimenti.
Al contempo, la Società rappresentava che era stato presentato un esposto alla Procura federale da parte del calciatore Alessandro Sala avuto riguardo al Direttore di gara sig. Caggiari, sia con riferimento a taluni comportamenti impropri e provocatori assunti nei confronti del calciatore medesimo, sia in relazione alla non veridicità del referto di gara che così riporta: “appena effettuata la sostituzione diceva all’assistente ’Oh testa di cazzo, ti rovinò. Uscendo dal campo di gioco continuava a urlare ‘Ve la faccio pagare a tutti e tre’. Poi sbatteva violentemente il cancello che separava il campo di gioco dagli spogliatoi”.
Questo Collegio, pertanto, ritenuta la pregiudizialità degli accertamenti e degli esiti dell'attività della Procura federale, ed onde assicurare effettività di tutela alla parte reclamante, con propria ordinanza n. 0001/CSA-2024-2025 sospendeva l'efficacia della sanzione qui gravata e rinviava l'udienza a data da destinarsi.
Successivamente, con decisione del 5 giugno 2025, seguente l’esposto del calciatore Alessandro Sala, e su iniziativa della Procura Federale del 9 maggio 2025, il Tribunale Federale Nazionale, acclarati i fatti rappresentati dalla Procura, irrogava all’arbitro sig. Caggiari la sanzione di anni due di sospensione. Tale provvedimento veniva confermato dalla Corte Federale di Appello con decisione del 22 giugno 2025.
Veniva pertanto fissata innanzi a questa Corte l’udienza del 5 agosto 2025.
Conclusivamente, la reclamante chiede la “cancellazione” del provvedimento di squalifica, o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta.
All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 agosto 2025 nessuno è comparso per la reclamante.
All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia fondato e debba essere parzialmente accolto, per i seguenti motivi.
Dalla decisione del 5 giugno 2025 del Tribunale Federale Nazionale emerge “la fondatezza delle contestazioni e che quanto affermato dal Direttore di gara nel proprio referto risulta smentito da prove testimoniali, da filmati, da dichiarazioni contrarie degli Assistenti Arbitrali e da ritrattazioni inadeguate e tardive del Direttore di gara stesso”.
Al contempo, tuttavia, sia nell’ambito di quel procedimento, sia (per quanto maggiormente rileva in questa sede) nel corpo del reclamo, vengono comunque riconosciute come compiute dal calciatore Sala “una protesta verbale nei confronti del secondo assistente arbitrale”; una successiva ulteriore “veemente protesta” – sostanziatasi in “un gesto di frustrazione del calciatore, che ha scaraventato un giubbotto verso la panchina” (immediatamente dopo la sostituzione del calciatore stesso disposta dall’allenatore) che ha determinato la successiva assunzione del provvedimento di espulsione; e infine, soprattutto, la ulteriore frase rivolta nei confronti della terna arbitrale: “Ve la faccio pagare a tutti e tre”, seguita da un calcio sferrato al cancello divisorio del campo dagli spogliatoi. Ciò tuttavia sarebbe avvenuto, per quanto riguarda questi ultimi comportamenti, “dopo aver subito pesanti e oltraggiose offese” da parte del Direttore di gara sig. Caggiari.
Vengono invece contestate come inesistenti e infondate le ulteriori circostanze riportate nel referto.
Di conseguenza, indipendentemente dalla veridicità (per vero assai dubbia, all’esito degli accertamenti condotti dalla Procura Federale) attribuibile al referto, risulta pacificamente ammessa una condotta irriguardosa da parte del calciatore Alessandro Sala nei confronti dell’intera terna arbitrale, rilevante ai sensi dell’art. 36, comma 1, CGS, così come modificato dal C.U. n. 165/A del 20.4.2023, che prevede, come sanzione minima, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per 4 (quattro) giornate o a tempo determinato, appunto in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara da parte dei calciatori e tecnici, in occasione o durante la gara.
L’istruttoria condotta dalla Procura Federale, tuttavia, consente di ritenere verificata la circostanza attenuante di cui all’art. 13, co. 1, lett. a), per avere il Sala agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, concretatosi nelle provocazioni e nelle minacce verbali poste in essere dal Direttore di gara nei suoi confronti, ed in particolare con le inammissibili frasi “non ti faccio giocare più, io ti rovino”, “ti deve venire un cancro a te ed alla tua famiglia”.
Conseguentemente, visto l’art. 15, co. 1, CGS, che prevede, in presenza di circostanze attenuanti, la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione, in riforma del provvedimento reclamato, la Corte riduce la sanzione della squalifica a carico del calciatore Alessandro Sala a 2 (due) giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Blandini Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce