FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 3/AA del 03/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FOLGORI DE ANGELIS ASD VIRTUS REA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 836 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FOLGORI, Claudio DE ANGELIS e della società A.S.D. VIRTUS REA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Daniele FOLGORI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Rea, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria al sig. Claudio De Angelis nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Claudio DE ANGELIS, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Virtus Rea, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Virtus Rea militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.S.D. VIRTUS REA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Daniele Folgori e Claudio De Angelis all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Daniele FOLGORI,
Sig. Claudio DE ANGELIS,
Società A.S.D. VIRTUS REA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele FOLGORI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Daniele FOLGORI,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio DE ANGELIS,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS REA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.