FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 4/AA del 03/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VALENSISE FONTE CATALANO ASD LAUREANA 2021

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 703 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide VALENSISE, Rocco Simone FONTE, Giuseppe CATALANO e della società A.S.D. LAUREANA 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide VALENSISE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Laureana 2021: - violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021, alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024), senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Rocco Simone FONTE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 in occasione dell’incontro F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospeso al trentottesimo minuto del secondo tempo e concluso in data 29.12.2024), nella quale è indicato il nominativo del sig. Davide Valensise attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Giuseppe CATALANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Davide Valensise nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024); nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

A.S.D. LAUREANA 2021, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto sicteà per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Catalano e Rocco Simone Fonte ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Davide Valensise ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Davide VALENSISE,

Sig. Rocco Simone FONTE,

Sig. Giuseppe CATALANO,

Società A.S.D. LAUREANA 2021, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe CATALANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Davide VALENSISE,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rocco Simone FONTE,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CATALANO,

€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Prima categoria della SS 2025- 2026 per la società A.S.D. LAUREANA 2021;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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