FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 8/AA del 03/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FORTUNA VILASI SQUASSABIA MUSCARELLA USD GASSINOSANRAFFAELE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone FORTUNA, Renato VILASI, Federico SQUASSABIA, Loris MUSCARELLA e della società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone FORTUNA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 16.12.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 2° anno al sig. Loris Muscarella nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 22.2.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 1° anno, ai sigg.ri Renato Vilasi e Federico Squassabia nonostante questi ultimi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 38 delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di provvedere al tesseramento del sig. Alessandro Padalino, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 14.12.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone I del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2°, nonché del sig. Federico Squassabia, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 22.2.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno;

Renato VILASI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Federico SQUASSABIA, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 e comunque almeno sino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Loris MUSCARELLA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 16.12.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Simone Fortuna, Loris Muscarella e Roberto Vilasi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Federico Squassabia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Simone FORTUNA,

Sig. Renato VILASI,

Sig. Federico SQUASSABIA,

Sig. Loris MUSCARELLA,

Società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Fortuna;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Simone FORTUNA,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renato VILASI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico SQUASSABIA,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Loris MUSCARELLA,

€ 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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