FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 9/AA del 08/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRANCO ASD THEMESEN
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 800 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Francesco FRANCO, e della società A.S.D. THEMESEN, avente ad oggetto la seguente condotta:
Francesco FRANCO, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Themesen, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso apposto in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria dell’allenatore sig. Francesco Sidero in favore della società A.S.D. Themesen del 2.8.2024 le firme non veridiche del sig. Francesco Siderno e del sig. Serafino Longobucco, già presidente della A.S.D. Themesen sino al 30.7.2024;
A.S.D. THEMESEN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Franco; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Francesco FRANCO,
Società A.S.D. THEMESEN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Paolo IOELE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco FRANCO,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. THEMESEN;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.