FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 10/AA del 08/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DEFRANCISCI SSD ACCADEMIA CASALE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 838 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco DEFRANCISCI, e della società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco DEFRANCISCI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Accademia Casale S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 14.2.2025 alle ore 19,30 circa presso l’impianto sportivo “Ernesto Bianchi” di Casale Monferrato, rivolto all’indirizzo del sig. Carmelo Mazzeo, osservatore arbitrale della sezione AIA di Casale Monferrato, espressioni offensive e irriguardose;

S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Marco Defrancisci; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Marco DEFRANCISCI,

Società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo DI COSMO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco DEFRANCISCI,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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