FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 13/AA del 08/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARZIALE ZACCARDELLI ASD ISOLA LIRI 1925
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 815 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi MARZIALE, Giampiero ZACCARDELLI e della società ASD ISOLA LIRI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigi MARZIALE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Liri 1925, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dell’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 26.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Under 19 Provinciale al sig. Giampiero Zaccardelli, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Giampiero ZACCARDELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Isola Liri 1925, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 26.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Isola Liri 1925 militante nel campionato Juniores Under 19 Provinciale, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; ASD ISOLA LIRI 1925, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Marziale e Giampiero Zaccardelli;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Luigi MARZIALE,
Sig. Giampiero ZACCARDELLI,
Società ASD ISOLA LIRI 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MARZIALE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi MARZIALE,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giampiero ZACCARDELLI,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ISOLA LIRI 1925;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.