FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 16/AA del 08/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CICIOTTI VALLE A.S.D. NOVA 7

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 729 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio CICIOTTI, Tristano VALLE e della società A.S.D. NOVA 7, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio CICIOTTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Novi 7, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.1.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciale ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.1.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra e della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciale al sig. Tristano Valle, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Tristano VALLE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Nova 7, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024- 2025 fino al 22.1.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Nova 7 militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. NOVA 7, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Antonio Ciciotti e Tristano Valle ;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Antonio CICIOTTI,

Sig. Tristano VALLE,

Società A.S.D. NOVA 7, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio CICIOTTI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di inibizion per il Sig. Antonio CICIOTTI,

2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Tristano VALLE,

€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NOVA 7;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it