FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 18/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GABRIELE ASD ISOLA LIRI 1925

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1216 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pierluigi GABRIELE, e della società A.S.D. ISOLA LIRI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pierluigi GABRIELE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato della società A.S.D. Isola Liri 1925, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Atletico Casalotti – Isola Liri del 25.5.2025 valevole per la finale della Coppa Lazio di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio, a mezzo di un “commento” ad un “post” pubblicato in data 26.5.2025 sulla pagina del social network “facebook” denominata “Leonardo TC Roma”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro, dei designatori e della classe arbitrale nel suo complesso;

A.S.D. ISOLA LIRI 1925, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pierluigi Gabriele;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Pierluigi GABRIELE,

Società A.S.D. ISOLA LIRI 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MARZIALE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pierluigi GABRIELE,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ISOLA LIRI 1925;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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