FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 37/AA del 14/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BONIFAZI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 772 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca BONIFAZI avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca BONIFAZI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la soc. A.S.D. Robur Gemini, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025 a far data dal 30.01.2025 e quantomeno fino al 5.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di Allenatore della squadra della società A.S.D. Robur Gemini, militante nel campionato seconda categoria gir. D, pur essendo egli sprovvisto della qualifica di Tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Sig. Luca BONIFAZI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca BONIFAZI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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