FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 46/AA del 18/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANFRON BERTANI SSDARL CITTA’ DI BASSANO PIOVESE SSDARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MANFRON, Alberto BERTANI e delle società SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC e PIOVESE SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimo MANFRON, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Città di Bassano 1903 S.C., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo denominato “Torneo di Natale”, svoltosi il 22.12.2024 presso il centro sportivo di Arzegrande (PD), organizzato dalla società Piovese SSDARL al quale ha partecipato la squadra della categoria “Pulcini” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;
Alberto BERTANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Piovese SSDARL, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato il torneo denominato “Torneo di Natale”, svoltosi il 22.12.2024 presso il centro sportivo di Arzegrande (PD), in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali, nonché per avere consentito che la squadra della categoria pulcini della società dallo stesso rappresentata prendesse parte a tale torneo;
SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC , per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Alberto Bertani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; PIOVESE SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Alberto Bertani, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Massimo MANFRON,
Sig. Alberto BERTANI,
Società SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo MANFRON,
Società PIOVESE SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto BERTANI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo MANFRON,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto BERTANI,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC ,
€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società PIOVESE SSDARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.