FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 48/AA del 18/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GAGLIARDI COGNO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Anika GAGLIARDI e Christian COGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Anika GAGLIARDI, all’epoca dei fatti tesserata in qualità di segretaria per la ACD Giavenocoazze e attualmente tesserata come dirigente accompagnatore per la G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. a far tempo dal 10 gennaio 2025: a) in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in concorso con il sig. Christian COGNO, all’epoca dei fatti vicepresidente e allenatore per la ACD Giavenocoazze, formato un falso documento di esonero da allenatore datato 30 dicembre 2024 recante la firma apocrifa del Sig. Carmelo Sapone, Presidente della società ACD Giavenocoazze, al fine di consentire al predetto Cogno di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025; b) in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa formato un falso verbale di assemblea societaria, mai effettuata, datato 30.12.2024, recante le firme apocrife del Sig. Carmelo Sapone, Presidente della società ACD Giavenocoazze e del sig. Pierluigi Germano, al fine di consentire alla predetta Gagliardi di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025; c) in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa formato un falso foglio di censimento datato 10 gennaio 2025 della società ACD Giavenocoazze recante le firme apocrife del presidente Carmelo Sapone e dei sig.ri Domenico D'Amico e Pierluigi Germano, nonché modifiche e aggiornamenti posti in essere dalla stessa Gagliardi nonostante risultasse dimissionaria dal 30 dicembre 2024 e ciò sempre al fine di consentire alla predetta Gagliardi di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025;
Christian COGNO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di vicepresidente e allenatore UEFA B – matricola 134748 - per la ACD Giavenocoazze e attualmente tesserato come allenatore per la G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. a far tempo dal 10 gennaio 2025: - violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in concorso con la sig.ra Anika GAGLIARDI, all’epoca dei fatti segretaria della ACD Giavenocoazze, formato un falso documento di esonero da allenatore datato 30 dicembre 2024 recante la firma apocrifa del Sig. Carmelo Sapone, Presidente della società ACD Giavenocoazze, al fine di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Anika GAGLIARDI,
Sig. Christian COGNO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Anika GAGLIARDI,
3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Christian COGNO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.