FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 50/AA del 24/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’angheo
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 969 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Domenico D'ANGHEO avente ad oggetto la seguente condotta:
Domenico D'ANGHEO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di O.A. appartenente alla Sezione AIA di Milano, in violazione dell’art. 42 commi 1, 2 e 3 lett. a), c) ed e) del vigente Regolamento AIA in relazione con gli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per aver, all’esito della definizione del procedimento disciplinare n. 524 pf 23-24 ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con la sanzione di mesi 2 di sospensione, pubblicato con C.U. n. 417/AA del 04.04.2024, gettato discredito sul buon nome, sull’immagine e sulla reputazione del Presidente della Sezione AIA di Milano A.E. Jacopo CECCARELLI, nonché, di altri associati AIA (specificatamente gli associati A.E. Pietro LATTANZI, O.A. Francesco AUFIERI, A.E. Mattia OLLA, A.E. Davide DE GIOVANNI, A.E. Lorenzo DI GIOVINE e A.E. CAFIERO Matteo Stefano), mediante l’invio alla Procura Federale di due “segnalazioni” del 19.06.2024 e del 06.03.2025; nonché per aver insistito nel richiedere alla Procura Federale, mediante “continue sollecitazioni”, di voler assumere l’iniziativa disciplinare a fronte di quanto da egli esposto con le due sopra indicate “segnalazioni” anche dopo essere stato formalmente notiziato dall’Ufficio, ex art. 122, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1021 pf 23-24, dell’assunta decisione di disporne l’archiviazione stante la manifesta infondatezza del loro contenuto e degli asseriti illeciti disciplinari rappresentati, in tal modo finendo per continuare a gettare discredito sull’immagine, sul buon nome e sulla reputazione propria dei sopra nominati associati AIA (e di riflesso dell’istituzione arbitrale tutta), nell’additare infondatamente costoro quali soggetti meritevoli di essere sanzionati disciplinarmente per condotte asseritamente illecite e rilevatesi, di contro, all’esito delle indagini svolte dalla Procura Federale del tutto prive di alcuna rilevanza disciplinare. Con l’aggravante di cui all’art. 64, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento AIA in ragione dell’esistenza di precedente sanzione disciplinare a carico del sig. D’ANGHEO Domenico;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Sig. Domenico D'ANGHEO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Domenico D'ANGHEO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.