FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 51/AA del 24/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCARPA YASSIN VIANELLO US PELLESTRINA ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 890 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiziano SCARPA, Kafi YASSIN, Teresino VIANELLO e della società U.S. PELLESTRINA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
Tiziano SCARPA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Pellestrina A.S.D, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Pellestrina A.S.D. in occasione dell’incontro San Benedetto - US Pellestrina del 9.2.2025, valevole per il campionato di Terza Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Kafi Yassin attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;
Kafi YASSIN, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Pellestrina A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pellestrina A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria: Bojon - US Pellestrina del 22.9.2024, Vigonovo Tombelle 07 - US Pellestrina del 6.10.2024, US Pellestrina - Drago Cappelletta del 26.10.2024 e San Benedetto - US Pellestrina del 9.2.2025 , senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
Teresino VIANELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pellestrina A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pellestrina A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Kafi Yassin nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pellestrina A.S.D ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: BojonUS Pellestrina del 22.9.2024, Vigonovo Tombelle 07 - US Pellestrina del 6.10.2024, US Pellestrina - Drago Cappelletta del 26.10.2024 e San Benedetto - US Pellestrina del 9.2.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
U.S. PELLESTRINA A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Teresino Vianello, Tiziano Scarpa ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Kafi Yassin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Tiziano SCARPA,
Sig. Kafi YASSIN,
Sig. Teresino VIANELLO,
Società U.S. PELLESTRINA A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Teresino VIANELLO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Tiziano SCARPA,
2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Kafi YASSIN,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Teresino VIANELLO,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Terza Categoria della SS 2025-2026 per la società U.S. PELLESTRINA A.S.D.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.