FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 52/AA del 24/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LEONE PARISI CARLETTI RICCI USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO CENTRO POLIVALENTE DANT’eusebio

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 560 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Moreno LEONE, Bernardo PARISI, Maurizio CARLETTI, Micheal RICCI e delle società U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO e S.S.D. CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SANT'EUSEBIO avente ad oggetto la seguente condotta:

Moreno LEONE, allenatore UEFA C – matr. 184237 - tesserato nella stagione sportiva 2024- 2025 per la Società S.S.D. Centro Pol. Sant'Eusebio, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CENTRO POL. SANT’EUSEBIO disputatasi in data 10 novembre 2024 presso l’impianto Franco Cimma, Loc. Paliari, La Spezia e valevole per il Campionato U17 REGIONALI C11 MASCHILE, Girone B, C.R. LIGURIA, reagito colpendo con un pugno al viso un sostenitore della squadra avversaria che lo aveva precedentemente aggredito;

Bernardo PARISI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva per avere lo stesso, in sede di audizione 29 gennaio 2025 innanzi al collaboratore della Procura Federale, negato di aver riferito al termine della partita all’arbitro della gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CENTRO POL. SANT’EUSEBIO del 10 novembre 2024 che un sostenitore del DON BOSCO SPEZIA CALCIO era stato colpito dall’allenatore Leone Moreno, contrariamente a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto che così testualmente recita: “Al termine della gara, alle 13.10 i dirigenti della squadra ospitante mi segnalavano che in seguito ad un diverbio avvenuto mentre facevo la doccia, l'allenatore della squadra ospitata (Leone Moreno) aveva colpito un tifoso della squadra ospitante rompendogli una bottiglia di birra in vetro sul volto. Durante le medicazioni al di fuori degli spogliatoi ho potuto constatare la condizione del volto del tifoso, la cui parte sinistra si presentava abbondantemente sanguinante”, circostanza confermata dall’arbitro il quale in sede di audizione ha ribadito che i dirigenti del Don Bosco Spezia Calcio che avevano fatto la segnalazione dell’aggressione erano il dirigente accompagnatore responsabile (PARISI Bernardo) e il dirigente addetto all’arbitro “assistente di linea” (CARLETTI Maurizio) che chiedevano di segnare tutto sul referto arbitrale “perché l'allenatore avversario doveva essere giustamente sanzionato”;

Maurizio CARLETTI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva per avere lo stesso, in sede di audizione 29 gennaio 2025 innanzi al collaboratore della Procura Federale, negato di aver riferito al termine della partita all’arbitro della gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CENTRO POL. SANT’EUSEBIO del 10 novembre 2024 che un sostenitore del DON BOSCO SPEZIA CALCIO era stato colpito dall’allenatore Leone Moreno, contrariamente a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto che così testualmente recita: “Al termine della gara, alle 13.10 i dirigenti della squadra ospitante mi segnalavano che in seguito ad un diverbio avvenuto mentre facevo la doccia, l'allenatore della squadra ospitata (Leone Moreno) aveva colpito un tifoso della squadra ospitante rompendogli una bottiglia di birra in vetro sul volto. Durante le medicazioni al di fuori degli spogliatoi ho potuto constatare la condizione del volto del tifoso, la cui parte sinistra si presentava abbondantemente sanguinante”, circostanza confermata dall’arbitro il quale in sede di audizione ha ribadito che i dirigenti del Don Bosco Spezia Calcio che avevano fatto la segnalazione dell’aggressione erano il dirigente accompagnatore responsabile (PARISI Bernardo) e il dirigente addetto all’arbitro “assistente di linea” (CARLETTI Maurizio) che chiedevano di segnare tutto sul referto arbitrale “perché l'allenatore avversario doveva essere giustamente sanzionato”;

Micheal RICCI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun valido motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante fosse stato ritualmente convocato per le date del 29 gennaio 2025 e del 6 febbraio 2025, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Moreno LEONE; S.S.D. CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SANT'EUSEBIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i sig.ri Michael RICCI, Bernardo PARISI e Maurizio CARLETTI ;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Moreno LEONE,

Sig. Bernardo PARISI,

Sig. Maurizio CARLETTI,

Sig. Micheal RICCI,

Società U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giancarlo FRANCESCHINI,

Società S.S.D. CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SANT'EUSEBIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Piero DE MARIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Moreno LEONE,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bernardo PARISI,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio CARLETTI,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Micheal RICCI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SANT'EUSEBIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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