FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 58/AA del 30/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRECO SCURO BRESSANA 1918

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 916 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi GRECO, Luigi SCURO e della società BRESSANA 1918 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi GRECO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Bressana 1918 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 28.1.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Prima Categoria ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Luigi SCURO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bressana 1918 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 28 gennaio 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Bressana 1918 A.S.D. militante nel campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

BRESSANA 1918 A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Luigi Greco e Luigi Scuro all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Luigi GRECO,

Sig. Luigi SCURO,

Società BRESSANA 1918 A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi GRECO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi GRECO,

3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Luigi SCURO,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società BRESSANA 1918 A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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