FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 60/AA del 31/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARLEO SANTARCANGIOLESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 997 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Michele ARLEO, e della società SS SANTARCANGIOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Michele ARLEO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SS Santarcangiolese, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Gino Ferrandez Godoy, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 101/2024-25 del 16.1.2025, comunicato alla società SS Santarcangiolese a mezzo pec del 21.1.2025;
SS SANTARCANGIOLESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Michele Arleo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Michele ARLEO,
Società SS SANTARCANGIOLESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Arleo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele ARLEO,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2025/2026 per la società SS SANTARCANGIOLESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.