FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 64/AA del 31/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SORRENTINO ASD LA CILENTANA SPORT
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1266 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pasquale SORRENTINO, e della società A.S.D. LA CILENTANA SPORT, avente ad oggetto la seguente condotta:
Pasquale SORRENTINO, Dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Cilentana Sport all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di una comunicazione inviata in data 10.6.2025, alle ore 06.43, dal proprio indirizzo di posta elettronica agli indirizzi e-mail delle sezioni A.I.A. di Battipaglia e di Salerno, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale nel suo complesso;
A.S.D. LA CILENTANA SPORT, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Pasquale Sorrentino all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Pasquale SORRENTINO,
Società A.S.D. LA CILENTANA SPORT, rappresentata dal legale rappresentante Sig.Carlo Alleva;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Pasquale SORRENTINO,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LA CILENTANA SPORT;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.