FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 66/AA del 31/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PEPE ASD APS ENERGY NATURAL HUMAN ORGANIZATION
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1000 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessandro PEPE, e della società A.S.D. APS ENERGY NATURAL HUMAN ORGANIZATION, avente ad oggetto la seguente condotta:
Alessandro PEPE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.P.S Energy Natural Human Organizzation, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, predisposto un non veridico certificato di residenza da allegare alla richiesta di tesseramento del calciatore sig. Mohamed Konde;
A.S.D. APS ENERGY NATURAL HUMAN ORGANIZATION, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Alessandro Pepe all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Alessandro PEPE,
Società A.S.D. APS ENERGY NATURAL HUMAN ORGANIZATION, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro PEPE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro PEPE,
€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. APS ENERGY NATURAL HUMAN ORGANIZATION;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.