FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 69/AA del 05/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’eusebio FRANCESCO MAROTTA GIUSEPPE RACHINI TATIANA MASTRANGELO A.S.D. HATRIA TEAM CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi D'EUSEBIO, Francesco MAROTTA, Giuseppe RACHINI, Tatiana MASTRANGELO e della società A.S.D. HATRIA TEAM CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi D'EUSEBIO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Hatria Team Calcio a 5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 38 comma 1, e 4, delle N.O.I.F., ed art. 39, comma 1, lett. Gc), e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito all’allenatore Sig. Giuseppe Rachini, durante la stagione sportiva 2024-2025 benché tesserato come allenatore di base con la società A.S.D. Hadranus Calcio, di svolgere sin dal mese di settembre 2024, non tesserato, attività di allenatore in qualità di istruttore di scuola calcio a 11 in favore della società A.S.D. Hatria Team Calcio a 5, svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva, nonché per avere consentito e non impedito al sig. Francesco Marotta durante la stagione sportiva 2024-2025 benché tesserato come calciatore con la società A.S.D. Hadranus Calcio, di svolgere sin dal mese di settembre 2024, non tesserato, attività in qualità di istruttore di scuola calcio a 11, in favore della società A.S.D. Hatria Team Calcio a 5 pur essendo in possesso di qualifica “Licenza D” e quindi sprovvisto dell’abilitazione necessaria richiesta e svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva, nonché ancora per avere consentito e non impedito che la Sig.ra Tatiana Mastrangelo, svolgesse durante la stagione sportiva 2024-2025 l’attività in qualità di istruttore di scuola calcio a 5, in favore della società A.S.D. Hatria Team Calcio a 5, nonostante la stessa potesse svolgere l’attività di allenatore esclusivamente per il campionato Allievi Regionali C5;

Francesco MAROTTA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Hadranus Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 38, comma 1, e 4, delle N.O.I.F., e art. 33, comma 1, 37, comma 1, 39, comma 1, lett. Gc), e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto durante la stagione sportiva 2024-2025 e precisamente dal mese di settembre 2024, benché tesserato come calciatore per la società A.S.D. Hadranus Calcio, attività in qualità di istruttore di scuola calcio a 11 in favore della società A.S.D. Hatria Team Calcio a 5 pur non essendo tesserato ed essendo in possesso di qualifica “Licenza D” e quindi sprovvisto dell’abilitazione necessaria richiesta;

Giuseppe RACHINI, allenatore tesserato per la società A.S.D. Hadranus Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 38, comma 1, e 4, delle N.O.I.F., ed art. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto durante la stagione sportiva 2024-2025 e precisamente dal mese di settembre 2024, benché tesserato come allenatore di base con la società A.S.D. Hadranus Calcio, anche l’attività di allenatore, non tesserato, in qualità di istruttore di scuola calcio a 11, in favore della società A.S.D. Hatria Team Calcio a 5, svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva;

Tatiana MASTRANGELO, all’epoca dei fatti allenatrice tesserato per la società A.S.D. Hatria Team Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa, durante la stagione sportiva 2024-2025 svolto le funzioni di allenatrice quale istruttore di scuola calcio a 5 in favore della società A.S.D. Hatria Team Calcio a 5 nonostante la stessa potesse svolgere l’attività di allenatrice esclusivamente per il campionato Allievi Regionali C5;

A.S.D. HATRIA TEAM CALCIO A 5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato il sig. Luigi D’Eusebio ed al cui interno e nel cui interesse hanno posto in essere i comportamenti sopra descritti i sig.ri Francesco Marotta, Giuseppe Rachini e Tatiana Mastrangelo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Luigi D'EUSEBIO,

Sig. Francesco MAROTTA,

Sig. Giuseppe RACHINI,

Sig.ra Tatiana MASTRANGELO,

Società A.S.D. HATRIA TEAM CALCIO A 5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi D'EUSEBIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi D'EUSEBIO, × 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Francesco MAROTTA,

3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe RACHINI,

2 (due) mesi di squalifica per la Sig.ra Tatiana MASTRANGELO,

€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. HATRIA TEAM CALCIO A 5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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