FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 70/AA del 05/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RAVIGLIONE BENVENUTO RUGGERONE ASD ROBBIO LIBERTAS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 988 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Umberto RAVIGLIONE, Luigi BENVENUTO, Pierangelo RUGGERONE e della società A.S.D. ROBBIO LIBERTAS, avente ad oggetto la seguente condotta:
Umberto RAVIGLIONE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Robbio Libertas, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Robbio Libertas, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Regionale Under 19 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Accademia Calcio Vittuone - Robbio Libertas del 4.12.2024, Robbio Libertas – Leone XIII Sport del 7.12.2024, F.C Garlasco 1976 - Robbio Libertas del 14.12.2024, Giussago Calcio - Robbio Libertas del 21.12.2024, Casteggio 1898 - Robbio Libertas dell’11.1.2025, Real Trezzano - Robbio Libertas del 25.1.2025, Robbio Libertas - Pontevecchio dell’1.2.2025, Accademia Inter - Robbio Libertas dell’8.2.2025 e Robbio Libertas - Triestina del 15.2.2025;
Luigi BENVENUTO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Robbio Libertas, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Robbio Libertas in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Juniores Regionale Under 19, nei quali è indicato il nominativo del sig. Umberto Raviglione attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso: Accademia Calcio Vittuone - Robbio Libertas del 4.12.2024, Robbio Libertas – Leone XIII Sport del 7.12.2024, F.C Garlasco 1976 - Robbio Libertas del 14.12.2024, Giussago Calcio - Robbio Libertas del 21.12.2024, Casteggio 1898 - Robbio Libertas dell’11.1.2025, Real Trezzano - Robbio Libertas del 25.1.2025, Robbio Libertas - Pontevecchio dell’1.2.2025, Accademia Inter - Robbio Libertas dell’8.2.2025 e Robbio Libertas - Triestina del 15.2.2025;
Pierangelo RUGGERONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Robbio Libertas, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Robbio Libertas, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Umberto Raviglione nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Robbio Libertas ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Juniores Regionale Under 19: Accademia Calcio Vittuone - Robbio Libertas del 4.12.2024, Robbio Libertas – Leone XIII Sport del 7.12.2024, F.C Garlasco 1976 - Robbio Libertas del 14.12.2024, Giussago Calcio - Robbio Libertas del 21.12.2024, Casteggio 1898 - Robbio Libertas dell’11.1.2025, Real Trezzano - Robbio Libertas del 25.1.2025, Robbio Libertas - Pontevecchio dell’1.2.2025, Accademia Inter - Robbio Libertas dell’8.2.2025 e Robbio Libertas - Triestina del 15.2.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
A.S.D. ROBBIO LIBERTAS, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pierangelo Ruggerone e Luigi Benvenuto ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Umberto Raviglione ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Umberto RAVIGLIONE,
Sig. Luigi BENVENUTO,
Sig. Pierangelo RUGGERONE,
Società A.S.D. ROBBIO LIBERTAS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pierangelo RUGGERONE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza della SS. 2025-2026 per il Sig. Umberto RAVIGLIONE,
5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi BENVENUTO,
5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pierangelo RUGGERONE,
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontare nel campionato Juniores Regionale Under 19 SS. 2025-2026 per la società A.S.D. ROBBIO LIBERTAS;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.