FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 73/AA del 05/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI BATTISTA D’angelo S.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 991 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi DI BATTISTA, Gianfranco D'ANGELO e della società S.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigi DI BATTISTA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Notaresco Calcio 1924 SA.r.l. all’epoca dei fatti , in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e 37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, il Sig. Gianfranco D’Angelo svolgesse il ruolo di dirigente della società S.S.D. Notaresco Calcio 1924, responsabile della squadra juniores, in mancanza di valido tesseramento e senza che lo stesso avesse presentato domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che, ad opera di soggetti allo stato non individuati riconducibili alla società dallo stesso rappresentata, fosse apposta sulla lista di svincolo della società S.S.D. Notaresco Calcio 1924 S.r.l. datata 11.12.2024 una firma apparentemente riconducibile al calciatore sig. Riccardo D’Amico, risultata apocrifa ed espressamente disconosciuta dal citato calciatore; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che la “lista di svincolo” fosse depositata al fine di svincolare il calciatore sig. Riccardo D’Amico;
Gianfranco D'ANGELO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Notaresco Calcio 1924 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 35, comma 1, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di presentare domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore Tecnico al fine di svolgere il ruolo di dirigente della società S.S.D. Notaresco Calcio 1924 S.r.l., ruolo peraltro effettivamente ricoperto benché privo di valido tesseramento;
S.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Luigi Di Battista ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Gianfranco D’Angelo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Luigi DI BATTISTA,
Sig. Gianfranco D'ANGELO,
Società S.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi DI BATTISTA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Luigi DI BATTISTA,
2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Gianfranco D'ANGELO,
€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.