FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 75/AA del 05/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE SANTIS SILLETTI RIZZO VIOLA TEAM ALTAMURA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1124 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Eros DE SANTIS, Enrico SILLETTI, Francesco RIZZO, Antonino VIOLA e della società A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Eros DE SANTIS, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;
Enrico SILLETTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;
Francesco RIZZO, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;
Antonino VIOLA, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;
A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i predetti soggetti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Eros DE SANTIS,
Sig. Enrico SILLETTI,
Sig. Francesco RIZZO,
Sig. Antonino VIOLA,
Società A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Ninivaggi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Eros DE SANTIS,
1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Enrico SILLETTI,
1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Francesco RIZZO,
1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Antonino VIOLA,
€ 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.