FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 78/AA del 08/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRACCHINI GS RIOSECCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1271 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Andrea BRACCHINI, e della società G.S. RIOSECCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea BRACCHINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società GS Riosecco, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di una comunicazione inviata in data 20.3.2025 dall’indirizzo pec della G.S. Riosecco all’indirizzo pec del Comitato Regionale Umbria, dopo la gara Polisportiva Pistrino Calcio - GS Riosecco del 19.3.2025 valevole per la coppa Amatori Umbra della stagione sportiva 2024 - 2025, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell’onore, del prestigio e del decoro propri di due arbitri effettivi della sezione A.I.A. di Città di Castello;

G.S. RIOSECCO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Bracchini Andrea all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Andrea BRACCHINI,

Società G.S. RIOSECCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Bracchini; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea BRACCHINI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società G.S. RIOSECCO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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