FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 80/AA del 08/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARIOTTI GRAZIOTTI D’andrea ASD MONTERIGGIONI AC PERUGIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 982 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuliano MARIOTTI, Giovanni GRAZIOTTI, Giovanni D'ANDREA e delle società ASD MONTERIGGIONI e A.C. PERUGIA CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuliano MARIOTTI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Monteriggioni, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10.7.2024 s.s. 24-25 punto 2.6 per aver consentito e non impedito ai giovani calciatori minori di età B. D. (tesserato con la società ASD Monteriggioni) e K. L. (tesserato nella s.s. 23-24 con la società ASD Monteriggioni), di svolgere un provino con la società AC Perugia Calcio, presso il Centro Sportivo “Paolo Rossi” del Perugia Calcio, nei giorni 12, 13 e 14 marzo 2025, nonostante gli stessi fossero di età inferiore ad anni 10;

Giovanni GRAZIOTTI, all’epoca dei fatti Consigliere, nonché di fatto responsabile del Settore Giovanile della società A.S.D. Monteriggioni, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10.7.2024 s.s. 24-25 punto 2.6 per aver consentito e non impedito ai giovani calciatori minori di età B. D. (tesserato con la società ASD Monteriggioni) e K. L. (già tesserato nella s.s. 23-24 con la società ASD Monteriggioni), di svolgere un provino con la società AC Perugia Calcio, presso il Centro Sportivo “Paolo Rossi” del Perugia Calcio, nei giorni 12, 13 e 14 marzo 2025, nonostante gli stessi fossero di età inferiore ad anni 10; Giovanni D'ANDREA, all’epoca dei fatti dirigente Responsabile del Settore Giovanile della società A.C. Perugia Calcio SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10.7.2024 s.s. 24-25 punto 2.6, per aver consentito e non impedito ai giovani calciatori B. D. tesserato con la società ASD Monteriggioni e K. L., già tesserato con la società ASD Monteriggioni, di svolgere un provino con la società AC Perugia Calcio, presso il Centro Sportivo “Paolo Rossi” del Perugia Calcio, nei giorni 12, 13 e 14 marzo 2025, nonostante gli stessi fossero di età inferiore ad anni 10;

ASD MONTERIGGIONI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dai Sig.ri Mariotti Giuliano e Graziotti Giovanni;

A.C. PERUGIA CALCIO SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. D’Andrea Giovanni; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Giuliano MARIOTTI,

Sig. Giovanni GRAZIOTTI,

Sig. Giovanni D'ANDREA,

Società ASD MONTERIGGIONI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuliano MARIOTTI,

Società A.C. PERUGIA CALCIO SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Javier Horacio FARONI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano MARIOTTI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni GRAZIOTTI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni D'ANDREA,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MONTERIGGIONI, € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.C. PERUGIA CALCIO SRL; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it