FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 81/AA del 11/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAREDI M – PAREDI R.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 782 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco PAREDI e Roberto PAREDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco PAREDI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società S.S.D. MAPELLO A R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la S.S.D. MAPELLO A R.L., svolto, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, attività in favore della società A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE, affiancando e talora sostituendo il sig. ROBERTO PAREDI nello svolgimento del proprio incarico di dirigente nelle categorie di base ed allenatore della categoria “Primi Calci” anno 2017;

Roberto PAREDI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la società A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. per aver consentito o comunque non impedito che il sig. MARCO PAREDI, in costanza di tesseramento per la S.S.D. MAPELLO A R.L., nel corso della s.s. 2024-2025, lo affiancasse e talora sostituisse nello svolgimento della propria attività di dirigente nelle categorie di base ed allenatore della categoria “Primi Calci” 2017 presso la A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, lett. G), del Regolamento Settore Tecnico, dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dal C.U. del Settore Tecnico n. 29/2024-2025 e dal C.U. n. 1 del S.G.S. del 10 luglio 2024 per aver svolto attività di allenatore della categoria “Primi Calci” 2017 presso la A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE nel corso della stagione sportiva 2024-2025 in assenza delle prescritte qualifiche e di iscrizione presso il Settore Tecnico;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Marco PAREDI,

Sig. Roberto PAREDI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Marco PAREDI,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto PAREDI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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