FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 82/AA del 11/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CECCON – ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1036 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Federico CECCON, e della società A.S.D. G.S.O. CASTELLO CITTA DI CANTU', avente ad oggetto la seguente condotta:

Federico CECCON, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. G.S.O. Castello Città di Cantù, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Ardor Lazzate - Castello Città Di Cantù disputata in data 23.2.2025 a Lazzate (MB) e valevole per girone B del campionato Under 17 Regionali, danneggiato il bagno dello spogliatoio riservato agli ospiti causando la caduta e la rottura dell’orinatoio;

A.S.D. G.S.O. CASTELLO CITTA DI CANTU', per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Federico Ceccon; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: × Sig. Federico CECCON, × Società A.S.D. G.S.O. CASTELLO CITTA DI CANTU', rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Bettio;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Federico CECCON, € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. G.S.O. CASTELLO CITTA DI CANTU';

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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