FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 83/AA del 14/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE LAURENTIIS – S.S.C. NAPOLI SPA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 968 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, e della società S.S.C. NAPOLI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
Aurelio DE LAURENTIIS, presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 34, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 30, commi 1, 2 e 4, dello Statuto FIGC, per avere lo stesso, senza aver richiesto alcuna deroga al vincolo di giustizia, adito l’autorità giudiziaria ordinaria con la proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del dott. Ezio Simonelli, presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A eletto in data 20.12.2024, al fine di “inibire al Dott. Ezio Simonelli l’esercizio delle funzioni di Presidente di Lega Serie A e di ostacolare l’accertamento del requisito della sua indipendenza”. Segnatamente per avere: - in data 29/12/2024 depositato dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 46271/2024 R.G., formulando richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte; - in data 02/01/2025, all’esito del provvedimento di rigetto del richiesto decreto inaudita altera parte, notificato il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed il decreto di fissazione di udienza al dott. Ezio Simonelli, presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A;
S.S.C. NAPOLI S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Aurelio DE LAURENTIIS;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Aurelio DE LAURENTIIS,
Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aurelio DE LAURENTIIS;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
€ 22.223,00 (ventiduemiladuecentoventitre/00) di ammenda per il Sig. Aurelio DE LAURENTIIS,
€ 54.445,00 (cinquantaquattromilaquattrocentoquarantacinque/00) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.