FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 86/AA del 20/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANRICO GEMIGNANI MARINO MARINO VANELLI CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1135 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Manrico GEMIGNANI, Giuseppina GEMIGNANI, Fiammetta MARINO, Viola MARINO, Jacopo VANELLI e della società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Manrico GEMIGNANI, Presidente e Legale Rappresentante della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., dal 9/08/2024, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 20 bis, commi 5 e 6, delle N.O.I.F., e dell'art. 32, comma 5-bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) dalla sig.ra Marino Viola, socia di una quota indivisa pari al 25% della Figli Gemignani e Vannelli S.r.l., socia per il 45,45% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, in quanto prodotti in data 22 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso alla società con pec dell’11 novembre 2024, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al 5° comma, lett. b), C) e D1) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte il 3 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente anche rispetto al termine aggiuntivo concesso; B) dalla sig.ra Marino Fiammetta, socia di una quota indivisa pari al 25% della Figli Gemignani e Vannelli S.r.l., socia per il 45,45% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, in quanto prodotti in data 22 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso alla società con pec dell’11 novembre 2024, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al 5° comma, lett. b), C) e D1) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte il 3 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente anche rispetto al termine aggiuntivo concesso; C) dal sig. Vannelli Jacopo, socio al 27,275% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L, e n.q. di Presidente e Legale Rappresentante della Figli Gemignani e Vannelli S.r.l., socia per il 45,45% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, in quanto prodotti in data 22 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso alla società con pec dell’11 novembre 2024, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al 5° comma, lett. b), C) e D1) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte il 3 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente anche rispetto al termine aggiuntivo concesso; D) dalla sig.ra Gemignani Giuseppina, socia al 25% della Figli Gemignani e Vannelli S.r.l., socia per il 45,45% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, in quanto prodotti in data 22 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso alla società con pec dell’11 novembre 2024, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al 5° comma, lett. b), C) e D1) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte il 3 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente anche rispetto al termine aggiuntivo concesso; In qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione afferente le referenze bancarie dell’acquirente in quanto prodotta in data 22 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso alla società con pec dell’11 novembre 2024, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.;

Giuseppina GEMIGNANI, socia al 25% della Figli Gemignani e Vannelli S.r.l., socia per il 45,45% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, in quanto prodotti in data 22 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso alla società con pec dell’11 novembre 2024, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al 5° comma, lett. b), C) e D1) dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte il 3 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente anche rispetto al termine aggiuntivo concesso;

Fiammetta MARINO, socia di una quota indivisa pari al 25% della Figli Gemignani e Vannelli S.r.l., socia per il 45,45% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, in quanto prodotti in data 22 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso alla società con pec dell’11 novembre 2024, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al comma 5 , lett. b), C) e D1) dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte il 3 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente anche rispetto al termine aggiuntivo concesso;);

Viola MARINO, socia di una quota indivisa pari al 25% della Figli Gemignani e Vannelli S.r.l., socia per il 45,45% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, in quanto prodotti in data 22 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso alla società con pec dell’11 novembre 2024, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al comma 5, lett. b), C) e D1) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte il 3 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente anche rispetto al termine aggiuntivo concesso;

Jacopo VANELLI, socio al 27,275% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L, e n.q. di Presidente e Legale Rappresentante della Figli Gemignani e Vannelli S.r.l., socia per il 45,45% della Sa.Ge.Van. Investments S.r.l., controllante il 100% della Colonna S.r.l., acquirente, in data 9 ottobre 2024, dell’intero capitale sociale della CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, in quanto prodotti in data 22 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso alla società con pec dell’11 novembre 2024, ai sensi del comma 8, dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al comma 5, lett. b), C) e D1) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte il 3 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente anche rispetto al termine aggiuntivo concesso;

CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Manrico GEMIGNANI,

Sig.ra Giuseppina GEMIGNANI,

Sig.ra Fiammetta MARINO,

Sig.ra Viola MARINO,

Sig. Jacopo VANELLI,

Società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Manrico GEMIGNANI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Manrico GEMIGNANI,

2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Giuseppina GEMIGNANI,

2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Fiammetta MARINO,

2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Viola MARINO,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Jacopo VANELLI,

€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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