FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 89/AA del 20/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANTONIACOMI DONATELLO S.S.D. SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1019 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Fabio ANTONIACOMI, e della società DONATELLO S.S.D. SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Fabio ANTONIACOMI, allenatore UEFA C tesserato per la società Donatello S.S.D. S.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, il giorno 16 marzo 2025, nel corso di un’interlocuzione avvenuta tramite whatsapp con il Delegato Provinciale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, sig. Antonio Bruno, utilizzato espressioni offensive, tanto al fine di contestare la decisione di sospendere le gare relative ad alcuni campionati Provinciali in programma per le giornate del 15 marzo 2025 e 16 marzo 2025, assunta a causa del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche che stavano interessando la regione Friuli Venezia Giulia, di cui ai Comunicati Ufficiali N. 87 e 42 del 14 marzo 2025 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e della Delegazione Provinciale di Udine;
DONATELLO S.S.D. SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Fabio Antoniacomi;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Fabio ANTONIACOMI,
Società DONATELLO S.S.D. SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio ANTONIACOMI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabio ANTONIACOMI,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società DONATELLO S.S.D. SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.