FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 91/AA del 20/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD GUALDO CALCIO NEXT GEN
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1028 pfi 24-25 adottato nei confronti della società A.S.D. GUALDO CALCIO NEXT GEN, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. GUALDO CALCIO NEXT GEN, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, al 12° minuto del secondo tempo della gara Gualdo Calcio Next Gen – Atletico Gubbio del 25.1.2025 valevole per il Campionato Under 17 Regionale, scavalcato la rete di delimitazione del recinto di giuoco ed avere fatto ingresso all’interno del terreno di gioco avvicinandosi con atteggiamento minaccioso al dirigente tesserato per la A.S.D. Atletico Gubbio sig. Gionata Ceccarelli; nonché ancora per avere lo stesso sostenitore proferito all’indirizzo del direttore di gara espressioni minacciose;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Società A.S.D. GUALDO CALCIO NEXT GEN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca SCASSELLATI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GUALDO CALCIO NEXT GEN;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.