FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 94/AA del 21/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PIVA A.S.D. VALSUGANA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 963 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Bruno PIVA, e della società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno PIVA, allenatore tesserato per la società A.S.D. Valsugana Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione alle disposizioni contenute nella “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” adottata dalla FIGC, per avere lo stesso, nel corso della gara San Giorgio in Bosco – Valsugana Calcio del 2 marzo 2025, valevole per il girone A del Campionato Under 17 Provinciali, rivolto al padre dell’arbitro designato per l’incontro espressioni offensive, dopo essere stato avvertito da un dirigente della A.S.D. Valsugana Calcio della presenza in tribuna del padre del direttore di gara Sig.ra F. D.E.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione alle disposizioni contenute nella “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” adottata dalla FIGC, per avere lo stesso, il giorno 9 marzo 2025, al termine della gara Valsugana Calcio – Juvenilia Padova, nel corso di un colloquio con un dirigente della squadra avversaria rimasto non identificato, commentato l’operato dell’arbitro Sig.ra F. D.E. nel corso del precedente incontro San Giorgio in Bosco – Valsugana Calcio del 2 marzo 2025, valevole per il girone A del Campionato Under 17 Provinciali, con giudizi offensivi; nonché ancora, per avere lo stesso, sempre nel corso della medesima interlocuzione, riferendosi al padre dell’arbitro Sig.ra F.D.E., proferito ulteriori espressioni offensive, in particolare con riferimento all’eventualità che la squadra Under 17 della società A.S.D. Valsugana Calcio, di cui all’epoca dei fatti aveva la conduzione tecnica, avesse vinto il relativo campionato di competenza;

A.S.D. VALSUGANA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Bruno Piva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Bruno PIVA,

Società A.S.D. VALSUGANA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Christian Geron;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Bruno PIVA,

€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALSUGANA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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