FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 96/AA del 21/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARRESI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1058 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Emiliano CARRESI avente ad oggetto la seguente condotta:
Emiliano CARRESI, allenatore tesserato per la società A.S.D. Cortona Camucia Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel mese di novembre 2024 svolto attività collegate al trasferimento alla società A.S.D. Cortona Camucia Calcio del calciatore Gabriele Vona, all’epoca dei fatti minore e tesserato per la società U.S.D. Tegoleto, rivolgendosi a tal fine al Sig. Ezio Bistarelli Cherubini, all’epoca soggetto non tesserato F.I.G.C., unitamente al quale incontrava l’atleta che veniva poi convocato per iniziare le sedute di allenamento presso il nuovo sodalizio, agendo all’insaputa della società di appartenenza che poi non tesserava il calciatore;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Sig. Emiliano CARRESI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Emiliano CARRESI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.