FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 97/AA del 22/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VASTANTE A.S.D. CASTEL VOLTURNO CALCIO 22

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1069 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Domenico VASTANTE, e della società A.S.D. CASTEL VOLTURNO CALCIO 22, avente ad oggetto la seguente condotta:

Domenico VASTANTE, addetto stampa tesserato per la società A.S.D. Castel Volturno Calcio 22 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 16.3.2025, presso l’impianto sportivo “Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere, in occasione della gara Gladiator – Castel Volturno, proferito nei confronti dell’amministratore unico della società Gladiator 1924 SSD ARL espressioni minacciose; al termine della gara, poi, per aver lo stesso puntato il dito contro lo stesso amministratore unico della Gladiator 1924 SSD ARL proferendo ad alta voce al suo indirizzo espressioni offensive;

A.S.D. CASTEL VOLTURNO CALCIO 22, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Domenico Vastante;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Domenico VASTANTE, Società A.S.D. CASTEL VOLTURNO CALCIO 22, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Dario NAPOLETANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Domenico VASTANTE,

€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTEL VOLTURNO CALCIO 22;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it