FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 102/AA del 22/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MUNARETTO FORCINA ASD FIUMICINO SC 1926
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 910 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone MUNARETTO, Mirko FORCINA e della società ASD FIUMICINO SC 1926, avente ad oggetto la seguente condotta:
Simone MUNARETTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 13 Esordienti 2° anno al sig. Mirko Forcina senza provvedere al suo tesseramento e nonostante fosse tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Real San Basilio 1960;
Mirko FORCINA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real San Basilio 1960, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926 militante nel campionato Under 13 Esordienti 2° anno, senza essere tesserato per tale società e nonostante il tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Real San Basilio 1960;
ASD FIUMICINO SC 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Simone Munaretto all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Simone MUNARETTO,
Sig. Mirko FORCINA,
Società ASD FIUMICINO SC 1926, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Munaretto;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Simone MUNARETTO,
3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mirko FORCINA,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FIUMICINO SC 1926;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.